Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3664 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12273/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO

23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ROBERTO VALETTINI, EMANUELE BUTTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/11/2014 R.G.N. 369/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. il Tribunale della Spezia accoglieva la domanda proposta da P.R. per il riconoscimento della pensione di anzianità ricorrendo all’istituto della totalizzazione dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO), al Fondo spedizionieri doganali e alla gestione separata, che l’INPS gli aveva negato sul presupposto che i versamenti al Fondo spedizionieri non potessero essere oggetto di totalizzazione poichè il soppresso Fondo spedizionieri erogava solo pensioni già in essere al momento della soppressione o quote che si aggiungevano al trattamento pensionistico;

2. la Corte d’appello di Genova, rigettando il gravame svolto dall’INPS, ricomprendeva il Fondo spedizionieri doganali tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, consente la totalizzazione e riteneva non ostativo che si trattasse di pensione di anzianità o che, per gli iscritti al Fondo, fosse consentito il godimento di una pensione autonoma sul presupposto che a questi ultimi fosse concessa la facoltà di optare per la totalizzazione o per il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo;

3. propone ricorso l’INPS con un motivo; resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, P.R..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.Lgs. n. 42 del 2006, artt. 1,4 e 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’INPS censura la decisione impugnata per la soluzione data alla possibilità di totalizzare, ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2006, la contribuzione a suo tempo versata presso il Fondo degli spedizionieri doganali con quelli versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso la gestione separata, cumulabili tra loro della L. n. 233 del 1990, art. 16;

5. il ricorso è da rigettare, in continuità con i principi più volte espressi in materia da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. nn. 18138 del 2020, 11243 del 201926245 del 2018, e i precedenti ivi richiamati);

6. al quesito se fra le forme pensionistiche contemplate dal D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la L. 16 luglio 1997, n. 230, questa Corte ha dato risposta positiva, non rilevando, in contrario, che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla L. n. 230 del 1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998 (art. 1) giacchè tale legge prevede la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997;

7. inoltre, la citata L. n. 230 del 1997, non ha previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, nè la restituzione, agli iscritti al Fondo, dei contributi versati con la conseguenza che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui al citato D.Lgs. n. 42, art. 1 (considerato, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente del D.Lgs. n. 42 cit., art. 4, seguirà le regole del sistema contributivo);

8. la L. n. 243 del 2004 e il D.Lgs. n. 42 del 2006, hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr. D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a), con riferimento alla facoltà, per l’interessato, di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove “…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”);

9. l’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997, precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione;

10. la portata non innovativa della modifica di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, esclude che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella e, al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta, medio tempore, alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi del D.Lgs. n. 42 cit., art. 1, comma 1 e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo;

11. in definitiva, il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.), poichè porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla Legge Delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicchè, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale;

12. segue, coerente, la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo;

13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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