Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3664 del 10/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26848/2015 proposto da:

D.L.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO PETRALIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.S.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G.V.G. 659/2014 della CORTE D’APPELLO di

CATANIA, depositato il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con decreto depositata il 15 ottobre 2015 la Corte di appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto da D.L.S.G. nei confronti di B.G. avverso il decreto depositato il 24 ottobre 2014 con cui il Tribunale di Catania aveva tra l’altro determinato in Euro 450,00 mensili il contributo dovuto dall’odierno ricorrente per il mantenimento delle due figlie minori;

che, avverso tale provvedimento il D.L. ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre l’intimata B. non ha svolto difese; considerato che il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dei canoni legali di determinazione dell’assegno di mantenimento dovuto per i figli, rilevando come non sia stata considerata adeguatamente la circostanza della precarietà della propria attività lavorativa ai fini della quantificazione del contributo; che il secondo motivo lamenta la violazione dei parametri di determinazione delle spese di lite del giudizio;

ritenuto che il primo motivo appare in parte inammissibile (là dove, sotto l’apparente denuncia di una violazione dei criteri legali per la determinazione delle capacità reddituali del ricorrente, si risolve nella richiesta a questa Corte di legittimità di una riedizione del giudizio di fatto sulla congruità della determinazione dell’assegno di mantenimento rispetto alle condizioni economiche dell’onerato, inammissibile in questa sede) ed in parte infondato, là dove censura il riferimento, che appare rettamente espresso dalla corte distrettuale, alle capacità potenziali e non solo attuali per l’onerato di produrre reddito (Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 22/03/2005);

che il secondo motivo appare assorbito dal rigetto del primo; che pertanto il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria di parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, non superate dalle repliche contenute nella memoria difensiva richiamata, sì che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà inoltre atto che dagli atti il processo risulta esente da contributo, e che quindi non si applica nella specie del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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