Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3663 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.E., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 263/34/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 34, in data 17/10/2006, depositata il

18 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 30538/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 263/34/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 34, il 17.10.2006 e DEPOSITATA il 18 ottobre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, ritenendo e dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, è affidato a due mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ., e segg., art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè motivazione insufficiente su punto controverso e decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito prospettato a conclusione del primo mezzo, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

5 – Quanto al secondo motivo, ci si rifà al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

La decisione impugnata non appare in linea con i principi fissati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione incongrua, di sostanziale adesione a quella dei giudici di primo grado, sulla base dell’affermazione generica ed apodittica dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione, omettendo, peraltro, di indicare i concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale e di prendere in esame quegli altri, indicati nei pregressi atti del giudizio e richiamati in questa sede, in particolare i beni strumentali utilizzati e le spese per lavoro dipendente esposte nella denuncia dell’anno 1999, che – alla stregua dei richiamati principi – avrebbero potuto indurre ad una diversa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del primo mezzo per manifesta infondatezza e l’accoglimento del secondo motivo per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione che trovano nel richiamato orientamento giurisprudenziale;

Ritenuto che, in base a tali motivi, mentre va rigettato il primo mezzo, per manifesta infondatezza, va, invece, accolto il secondo motivo, per manifesta fondatezza;

Considerato che, in relazione al mezzo accolto, l’impugnata decisione va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il primo mezzo ed accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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