Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3663 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12272/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

I. S.N.C. DI I.R. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE

SARTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE LIGUORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/10/2014 R.G.N. 93/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1 con sentenza in data 30 ottobre 2014, la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi per rapporti di lavoro subordinato con due lavoratrici con le quali erano stati stipulati contratti di co.co pro.;

2. per la Corte territoriale il lavoro a progetto era risultato dimostrato dai contratti agli atti e l’INPS non aveva assolto l’onere, a suo carico, della dimostrazione della sussistenza, nella specie, di rapporti di lavoro subordinato;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese la s.n.c. I. di I.R. & C., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con il ricorso, deducendo nullità della sentenza (primo motivo), l’INPS assume che la Corte non ha pronunciato sul motivo di gravame col quale sosteneva l’inesistenza del progetto in quanto sprovvisto del carattere essenziale, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61, con conseguente conversione automatica del rapporto in rapporto di lavoro subordinato dalla data di sottoscrizione dei contratti di lavoro (secondo motivo);

5. il ricorso è da accogliere per non avere la Corte di merito pronunciato sullo specifico motivo di gravame svolto dall’INPS inerente all’autenticità del contratto di co.co.pro. per inesistenza del progetto sprovvisto del carattere essenziale;

6. vale ricordare che in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (v., fra le altre, Cass. nn. 12820, 17127 del 2016 e, fra le più recenti, nn. 2010, 2854, 17707, 27543 del 2020);

7. è bene anche ricordare, quanto alla nozione di specifico progetto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, che deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore e che la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva nè dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, nè dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche (v. Cass. n. 24379 del 2017);

8. infine, come da ultimo ribadito da Cass. n. 27543 del 2020 cit., in continuità con numerosi precedenti di questa Corte, l’assenza del progetto ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia;

9. in definitiva la sentenza impugnata va cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame del gravame, alla Corte d’appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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