Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3663 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4133-2015 proposto da:

COMUNE di MOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il sig. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dagli avvocati SALVATORE BASSO, GAETANO FRANZESE giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21115/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 9/04/2014, depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con sentenza n. 21115 depositata il 7 ottobre 2014, questa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da I.C.M. avverso la sentenza n. 450 resa dalla Corte di appello di Bari in data 17 maggio 2006 nel giudizio intentato contro il COMUNE DI MOLA DI BARI rinviando il processo innanzi al giudice distrettuale;

che avverso tale pronuncia il COMUNE DI MOLA DI BARI ha proposto ricorso per revocazione, resistito con controricorso dall’intimata I.C.M.;

che il motivo di ricorso lamenta l’errore commesso dal giudice di legittimità consistito nell’aver argomentato che il decreto di espropriazione, emanato in data 10 novembre 1988, sia intervenuto nel corso del giudizio, non avvedendosi che la controversia è stata in realtà introdotta con atto di citazione notificato il 3 marzo 2000; errore che sarebbe decisivo ai fini del giudizio emesso, atteso che la Corte avrebbe citato giurisprudenza a sostegno della propria decisione resa in fattispecie in cui il decreto di espropriazione era stato emesso nel corso del giudizio;

ritenuto che il ricorso appare inammissibile, atteso che questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (da ultimo S.U. n. 4413/16; Sez. n. 6038 del 29/03/2016) che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica;

che, applicando il citato principio alla fattispecie, appare emergere che la ragione della cassazione della sentenza impugnata non risiede nella sopravvenienza del decreto espropriativo nel corso del giudizio, bensì nella diversa circostanza (non contestata nel ricorso in esame) che il giudice di appello non aveva pronunciato su parte della domanda proposta dall’odierna resistente (id est determinazione della indennità di espropriazione); che dunque il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte nella sentenza oggi impugnata per pervenire a questa conclusione appare resistere all’errore evidenziato dall’odierno ricorrente, atteso che – ai fini della ritenuta nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda (la determinazione dell’indennità) originariamente proposta dalla I. – la circostanza della sopravvenienza o meno del decreto rispetto all’introduzione del giudizio appare del tutto indifferente;

che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria di parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in ordine alla ininfluenza dell’errore denunciato in ricorso sulla statuizione avente ad oggetto la omissione di pronuncia sulla domanda comunque già proposta dalla I., omissione di pronuncia che invero neppure nella memoria difensiva depositata dal ricorrente si assume insussistente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di revocazione, in Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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