Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3662 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3662 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 12855-2015 proposto da:
ANTONINO CURRERI AUTONOLEGGI s.n.c di Francesco e Salvatore Cui-reti, in
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, viale MAZZINI 142,
presso lo studio dell’avv. CLAUDIA DE cuRns, rappresentata e difesa dall’avv.
ALDO STARACE;

– ricorrente contro
FALLIMENTO di SOCIETX SPORTIVA CALCIO NAPOLI s.p.a.„ in persona del
curatore p1. elettivamente domiciliato in Roma, via ALBERICO II 33, presso lo studio
dell’avv. ELIO LUDINI, rappresentato e difeso dall’avv. RICCARDO SGC)13130;
,

-con troricorrente —
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1385/014, pubblicata il
28/3/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal presidente dott.ssa MAGRA CRISTIANO.

RILEVATO CHE:
prop9s,to dal Fallimento
La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento
della Soc. Sportiva Calcio Napoli s.p.a. contro la sentenza di primo grado, ha dichiarato
l’inefficacia, ex 67 II comma 1. fall., dei pagamenti per complessivi C 13.321,30 eseguiti
dalla società poi fallita, nel cal. periodo sospetto, in favore di Antonino Curreri
Autonoleggi s.n.c. ed ha condannato quest’ultima alla restituzione della somma predetta,
maggiorata degli interessi legali.
La sentenza, pubblicata il 28.3.014, è stata impugnata dalla soccombente- con ricorso
per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento ha resisto con
controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.

Data pubblicazione: 14/02/2018

Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 67 1. fall. e 2697
c.c., lamenta che la corte del merito abbia affermato la sussistenza del presupposto
soggettivo dell’azione sulla scorta di elementi meramente indiziari, privi dei requisiti della
gravità, della precisione e della concordanza e perciò inidonei a costituire nel loro
complesso prova presuntiva della sua scientia decoctionis.
Il motivo, che si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze
istruttorie, difforme da quella operata dalla corte territoriale, e che non indica quale sia il
fatto storico decisivo, dedotto in giudizio ed ignorato dal giudice d’appello, che, ove
considerato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia, va dichiarato
inammissibile.
,e SPetie del giudizi() seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Fallimento le spese
processuali, liquidate in C 2.100, di cui €: 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario
accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13 comma I quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il Pr
t.
Roma, 14 dicembre 2017

CONSIDERATO CHE:

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