Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3662 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017), n. 3662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14768-2014 proposto da:
ALMAVIVA CONTACT SPA, con socio unico, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO
VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BRUNO, rappresentata
e difesa dall’avvocato, ADRIANA BOSCAGLI giusta procura in calce
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
ALITALIA – AIRPORT SPA IN A.S.;
– intimata –
avverso il decreto n. 207/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il
12/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Stefania Panebianco (delega avvocato Adriana
Boscagli) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con decreto n. 207/2014 depositato in data 12 maggio 2014, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da ALMAVIVA CONTACT S.p.A. avverso il provvedimento del giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria ALITALIA AIRPORT S.p.A. con il quale il credito vantato dall’opponente era stato ammesso solo in via chirografaria e non in prededuzione, in quanto ritenuto dal Tribunale riferibile a prestazioni di servizi eseguite prima dell’apertura della procedura concorsuale, in assenza di alcun subentro contrattuale del commissario straordinario;
che avverso tale pronuncia ALMAVIVA CONTACT S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; che l’Amministrazione straordinaria non ha svolto difese;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge nella parte in cui il tribunale avrebbe erroneamente applicato il D.lgs. n. 270 del 1999, art. 50in relazione con la L. Fall., art. 74, omettendo di considerare una comunicazione del commissario straordinario da cui si evincerebbe la volontà di subentrare nel contratto;
che il secondo motivo di ricorso assume che il Tribunale abbia errato nell’escludere l’applicazione della L. Fall., art. 74, erroneamente interpretando il contratto in essere con la impresa in bonis, che dovrebbe qualificarsi come appalto di servizi con conseguente applicabilità della normativa invocata;
ritenuto che il primo motivo non sembra fondato tenendo presente che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50 – anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornita dal D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bisconv. con modif. dalla L. n. 166 del 2008 – prevede la continuazione dei contratti preesistenti all’amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno “spatium deliberandi” per l’esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro; con la conseguenza che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016); che a tali principi sembra essersi attenuto il Tribunale di Roma nel decreto impugnato, avendo rilevato che il commissario straordinario della ALITALIA AIRPORT S.p.A., ben lungi dal dichiarare espressamente di volere subentrare nel contratto, ne ha consentito prima la prosecuzione, specificando trattarsi solo di una situazione di “urgenza”, e poi ha comunicato formalmente di volersene sciogliere;
che parimenti infondato sembra anche il secondo motivo atteso che, quand’anche il rapporto esistito tra le parti potesse qualificarsi come contratto ad esecuzione continuata e periodica, le ragioni esplicitate per rigettare il primo motivo di ricorso appaiono rivelarsi assorbenti ai fini del rigetto anche del motivo in esame;
che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, sentite le parti e letta la memoria di parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, tanto con riguardo al primo motivo (che trova ostacolo insuperabile nel richiamato orientamento giurisprudenziale espresso da questa corte di legittimità: cfr. anche Cass. n. 4303/12), quanto con riguardo al secondo (che è da ritenere assorbito). Il rigetto del ricorso ne deriva di necessità.
Non vi è luogo per il regolamento delle spese, non avendo parte intimata svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 206.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017