Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3661 del 14/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3661 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA
SUI ricorso 11175-2015 proposto da:
P.V.Z. s.r.l. in persona del legale rapp.te p•t•; Vittorio Zanardi; Pietro Zanardi; Angelo
Zanardi, elettivamente dmniciliati in ROMA, alla via Tagliamento 10, presso lo studio
Pierfrancesco Bruno, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Banca Popolare di Milano s.coop. a r.l.„ in persona dei legali rapp.ti p.t., elettivamente
domiciliata in Roma, alla piazza Mazzini 15, presso lo studio dell’avv. Enrico Gabrielli,
che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Giorgio De Nova, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
-controricorrente avverso l’oroinanza n. 420/2014 del Tribunale di Milano, pubblicata il 14/1/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal presidente, dott.ssa NIAG DA CRISTIANO.
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 14 ottobre 2014, ha dichiarato
inammissibile, ex art. 348 bis e ter c.p.c., l’appello avanzato) da P.V.Z. sr.!., nonché dai
fideiussori della società, Vittorio, Pietro ed Angelo Zanardi contro la sentenza del
Tribunale della città che aveva, a sua volta, respinto le domande da loro proposte contro
la Banca Popolare di Milano, di accertamento della nullità di alcune clausole dei contratti
di conto corrente e di finanziamerfto stipulati fra la stessa e PVZ, e di conseguente
condanna dell’istituto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, mentre aveva
accolto la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, condannandoli al
pagamento in suo favore della somma di f: 240.243,93.
La sentenza di primo grado è impugnata da P.V.Z. s.r.l. e dai suoi fideiussori con
ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Banca Popolare di Milano resiste con
controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Data pubblicazione: 14/02/2018
CONSIDERATO CHE:
L’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. è stata comunicata dalla cancelleria ai soccombenti,
tramite PEC, lo stesso giorno della sua pubblicazione, ovvero il 14.10.2014.
Da tale data, ai sensi del 3 0 comma del medesimo articolo, decorreva il dies a qua per la
proposizione del ricorso.
Il ricorso, consegnato per la notifica il 14.4.2015, è pertanto tardivo e va dichiarato
inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
Spese processuah, che liquida in 5.100, di cui E. 100 per esborsi. Oltre rimborso
forfetario e accessoti di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, ’17°
collima, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14 dicembre 2017
P.Q.M.