Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3661 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. III, 14/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato CONTI CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, (OMISSIS), in persona de Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato DELFINI ANGELO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12611/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 3/06/09,

depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Conti Claudio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERPELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 19 gennaio 2010 F.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 9 giugno 2009 dal Tribunale di Roma, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva respinto la domanda di condanna del Comune di Roma al pagamento di Euro 574,67 per indebito arricchimento relativo alla custodia di un veicolo rimosso per intralcio alla circolazione stradale.

Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

2 La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2.

Formula il seguente quesito: non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio. Non e’ rilevabile d’ufficio una presunta carenza di prova circa l’espletamento del servizio reso, quando e’ la stessa controparte ad ammettere la legittimazione attiva dell’attore e il giudice deve limitare il suo giudizio alle eccezioni senza andare oltre nella sua indagine.

Tale quesito rende la censura inammissibile prima che infondata.

Inammissibile poiche’ il quesito risulta assolutamente astratto in quanto del tutto avulso dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Infondata poiche’ il giudice deve verificare che l’attore abbia offerto idonea prova dei fatti su cui fonda la propria domanda.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria e ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva, in particolare, che il nuovo testo dell’art. 115 c.p.c. si applica esclusivamente ai giudizi iniziati in primo grado dopo il 3 luglio 2009;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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