Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3661 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22285/2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana 257,

presso lo studio dell’Avvocato Gianfranco Dosi, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Rubicone 42,

presso lo studio dell’Avvocato Carla De Meo, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3363/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 26/5/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra L.R. e P.R., con sentenza definitiva n. (OMISSIS) stabiliva che il L. fosse tenuto a corrispondere alla ex moglie un assegno mensile pari a Euro 4.000.

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione del L., constatava che la situazione reddituale della P., la quale aveva lasciato il lavoro e gli studi universitari al momento della nascita del figlio in ragione di un’organizzazione della vita familiare concordata con il marito, non era tale da garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La sperequazione reddituale e patrimoniale fra gli ex coniugi integrava pienamente, a parere dei giudici distrettuali, l’an del diritto all’assegno in capo all’appellata, che tuttavia doveva essere quantificato tenendo come indice di riferimento le condizioni di separazione, ma considerando anche da un lato che il L. era andato in pensione e non percepiva più il cospicuo bonus di produzione in precedenza riconosciutogli, dall’altro che la P. a seguito della separazione non si era mai attivata per reperire un’occupazione ed era divenuta erede prima della madre e poi, nel (OMISSIS), del padre.

Simili circostanze inducevano i giudici distrettuali a liquidare l’assegno di divorzio a cui la P. aveva diritto nella misura di Euro 2.000 mensili a decorrere dalla sentenza di primo grado al 31 gennaio 2016 e in Euro 1.500 per il periodo successivo, in considerazione dell’apertura della successione paterna.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.R. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso L.R..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia “l’erronea interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui omette di precisare la misura dell’importo economico – necessario per superare l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della parte richiedente l’assegno divorzile – sulla quale operare la quantificazione dell’assegno”: la Corte di merito, pur riconoscendo il diritto della P. a ottenere un assegno di divorzio, avrebbe omesso di procedere a una determinazione quantitativa delle somme sufficienti per superare l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a godere di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, che costituivano il tetto massimo della misura dell’assegno richiesto; tale omissione avrebbe pregiudicato l’applicazione dei criteri di quantificazione previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, non potendosi determinare in aumento o in diminuzione ciò che non è stato prima definito.

4.2 Il secondo mezzo lamenta “l’erronea interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui sembra presupporre che l’importo economico (il cosiddetto “tetto massimo”) necessario per superare l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della parte richiedente l’assegno divorzile sia costituito dall’assegno di separazione”: la Corte distrettuale avrebbe dato per scontato che il “tetto massimo” fosse quello individuato dal Tribunale, sebbene fosse stata chiamata a riformulare un simile giudizio compiendo una valutazione autonoma in ordine alla misura dell’importo idoneo a garantire al coniuge più debole il tenore di vita pregresso, alla luce del divario esistente fra i redditi delle parti.

4.3 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata a motivo della “erronea interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui prevede che l’assegno divorzile deve garantire al beneficiario il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio”: la Corte territoriale, chiamata a determinare l’assegno di divorzio tenendo conto del tenore di vita, inteso quale insieme delle opportunità attuali e future prevedibili offerte alla coppia dai redditi disponibili, non avrebbe adeguatamente valutato il considerevolissimo miglioramento dei redditi del L. intervenuto dopo la trasformazione del suo rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4.4 Il quinto motivo di ricorso assume “l’erronea interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui afferma che la signora P. a seguito della successione paterna ha acquisito la proprietà piena di un dodicesimo di quattro appartamenti senza alcuna verifica sulla significatività di tale affermazione”: la Corte di merito avrebbe valorizzato, a discapito dell’avente diritto all’assegno di divorzio, l’apertura della successione paterna senza indicare alcun elemento di significatività di tale successione e di apprezzabile miglioramento che la stessa aveva provocato nelle condizioni patrimoniali della ricorrente.

4.5 I motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè vertenti, tutti, sui criteri di determinazione dell’assegno divorzile – sono i primi tre inammissibili, l’ultimo infondato, nei termini che si vanno a illustrare.

4.5.1 I principi di cui i giudici di merito non avrebbero fatto corretta applicazione in tesi di parte ricorrente non corrispondono alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 18287/2018), che ha posto ordine in un ambito dove, a seguito di un prolungato orientamento secondo cui l’assegno divorzile doveva consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass., Sez. U., 11490/1990), si era ritenuto poi di negare l’assegno di divorzio nel caso in cui il richiedente fosse economicamente autosufficiente (Cass. 11504/2017).

Le Sezioni Unite, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore di vita o sull’autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l’assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell’intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell’avente diritto.

In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l’assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio.

La quantificazione dell’assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.

4.5.2 La corte territoriale, nel ravvisare il diritto dell’odierna ricorrente a ricevere l’assegno divorzile e nel procedere alla sua quantificazione, ha registrato (alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che la sig.ra P., già occupata presso una casa editrice come correttrice di bozze ed iscritta al corso di laurea in lettere, al momento della nascita del figlio aveva cessato di lavorare e lasciato gli studi universitari, in ragione di un’organizzazione concordata del menage familiare, provvedendo da sola all’accudimento della prole a cui il marito non poteva far fronte per gli impegni della sua carriera dirigenziale.

Nel contempo il collegio d’appello ha rilevato come la sig.ra P., a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale, non fosse in grado di mantenere con i propri redditi un tenore di vita analogo a quello in precedenza goduto.

L’accertamento compiuto dalla corte territoriale ha quindi incluso anche una valutazione incentrata sull’aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti alla luce delle cause che avevano determinato la situazione attuale di disparità ed ha fatto perciò concreta applicazione del criterio assistenziale-perequativo di nuovo conio.

Questa valutazione è stata poi integrata, in aumento, con un apprezzamento ispirato ai vecchi criteri concernenti il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. La ricorrente non ha dunque interesse alla cassazione di una statuizione che già si ispira ai criteri fissati dalla recente giurisprudenza di questa Corte aggiungendo agli stessi un surplus.

4.5.3 L’ultima doglianza assume l’illegittimità della riduzione del tetto massimo ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile alla luce dei proventi derivanti dalle eredità dei genitori dell’avente diritto, asseritamente privi di reale significatività.

Una simile critica, muovendosi nella prospettiva di una illegittima riduzione del tetto massimo ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, assume che lo squilibrio economico tra le parti sia stato mal calcolato dai giudici distrettuali.

Il che tuttavia risulta, ad oggi, privo di alcuna pregnanza, poichè la mera differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno (Cass. 21234/2019).

5.1 Il quarto motivo di ricorso prospetta “l’erronea interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui afferma che la signora P. dopo la separazione “non risulta in atti che si sia mai attivata per reperire un’occupazione”: la Corte distrettuale avrebbe erroneamente operato una riduzione della misura dell’assegno dovuto in ragione della mancata iniziativa assunta dall’appellata per reperire un’occupazione, in quanto l’attitudine al lavoro assumerebbe rilievo solo se si riscontri l’esistenza di un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, adeguata alla qualificazione professionale e alla dignità della persona, e l’intervenuto rifiuto di una simile concreta opportunità di occupazione.

5.2 Il motivo è infondato.

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge richiede – come detto – l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Un simile accertamento investe l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, in sè e sotto il profilo della dipendenza di una simile situazione dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, alla luce della durata del vincolo e delle “effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale” (Cass., Sez. U., 18287/2018).

Assumono dunque rilievo la capacità dell’ex coniuge di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che, come sostiene parte ricorrente, le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro.

Infatti, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.

6. In forza degli argomenti sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

L’intervenuto mutamento della giurisprudenza, in epoca successiva alla presentazione del ricorso, in merito ai criteri da tenere a parametro per il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di divorzio e la sua quantificazione giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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