Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3661 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14338-2014 proposto da:

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA PANEBIANCO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., in qualità di Curatore del FALLIMENTO N. (OMISSIS)

SNC, nonchè dei soci illimitatamente responsabile S.A.,

C., R., G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FAGETTI

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1502/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Stefania Panebianco difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Filippo Tornabuoni difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con sentenza n. 1502 depositata in data 15 aprile 2014, la Corte di appello di Milano ha respinto il reclamo proposto ai sensi della L. Fall., art. 18 da S.M.R. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha dichiarato il suo fallimento, in estensione del già dichiarato fallimento della società (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) nonchè dei soci illimitatamente responsabili S.A., C. R. e G.;

che avverso tale pronuncia S.M.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla curatela fallimentare con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione dei criteri legali di ammissione e valutazione della prova testimoniale, censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto utilizzabili le informative acquisite dal curatore nella relazione L. Fall., ex art. 33, da considerarsi invece prova atipica come tale non utilizzabile alla stregua di quelle ritualmente previste dal codice di rito, e ha erroneamente valutato come riscontrate le affermazioni acquisite con il raffronto con le risultanze documentali, peraltro disconosciute dalla odierna ricorrente;

che il secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, censurando la sentenza laddove avrebbe omesso di valutare tre dichiarazioni sottoscritte da soggetti a conoscenza dei fatti, che negavano qualsivoglia coinvolgimento della ricorrente nella gestione dell’impresa;

che la curatela ha chiesto il rigetto del ricorso siccome manifestamente inammissibile e infondato;

ritenuto che il primo motivo sembra infondato atteso che, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (cfr. ex multis: Cass. n. 17392/15; n. 13229/15; n. 10266/09; n. 14831/06); che inammissibile appare la doglianza circa l’erronea considerazione del disconoscimento effettuato dalla ricorrente della documentazione di origine bancaria versata in atti, in quanto non sembra specificare dove e quando il preteso disconoscimento sarebbe stato effettuato, oltre ad essere formulata in modo perplesso, senza precisare a quale delle due distinte ipotesi previste dagli artt. 2712 e 2719 c.c. intenda fare riferimento;

che infondato appare anche il secondo motivo, ove si consideri: a) che la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento inerente la qualificazione di socio occulto dell’odierna ricorrente sulla base dell’analisi comparativa delle diverse acquisizioni probatorie in atti, alla stregua dei principi di prova previsti dal codice di rito civile; b) il giudice del merito sembra libero di utilizzare, tra le varie risultanze probatorie acquisite in fase istruttoria, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, non incontrando altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010); che nella specie la doglianza sembra quindi risolversi nella non utile prospettazione di una diversa valutazione delle prove rispetto a quella fornita dalla corte territoriale; che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, sentite le parti e letta la memoria di parte ricorrente, il Collegio condivide le considerazioni esposte nella relazione, che non ritiene superate dalle repliche contenute nella memoria anzidetta, in effetti imperniate su una inammissibile critica nel merito delle valutazioni, effettuate dalla corte distrettuale, delle risultanze acquisite, oltre che su un non chiaro disconoscimento di una molteplicità eterogenea di documenti.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della Curatela resistente delle spese di questo giudizio, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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