Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3660 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 12/02/2021), n.3660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8650/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2014 R.G.N. 5814/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di M.G., ex dipendente del Cotral (Consorzio Trasporti Laziali), il quale, premesso di aver avuto riconosciuta con sentenza passata in giudicato l’applicazione della maggiorazione L. n. 11 del 1996, ex art. 4, aveva chiesto la condanna dell’Inps a corrispondere l’importo di Euro 4.151,14 quali differenze tra le somme percepite per la pensione e quanto effettivamente dovuto rapportato a 35 anni di contribuzione.

La Corte ha esposto, all’esito di una CTU, che era risultato accertato che l’Inps aveva riliquidato la pensione sulla base di 35 anni di contribuzione collocando la contribuzione figurativa, riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, nella quota A,facendo figurare una data di inizio della prestazione antergata rispetto a quella reale e che l’Inps aveva operato correttamente applicando anche la regola del Fondo di previdenza degli autoferrotranvieri secondo cui i periodi superiori a sei mesi erano computati come anno intero e viceversa quelli inferiori a sei mesi.

2. Avverso la sentenza ricorre M.G. formulando un unico articolato motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il ricorrente denuncia violazione del principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.), omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Osserva che la Corte ha omesso di considerare che la somma rivendicata era data dalla sommatoria delle singole differenze di pensione generate dal confronto, mese per mese, tra il rateo dovuto dall’Inps in base alla sentenza passata in giudicato intercorsa tra le parti, e quanto effettivamente erogato al M. sulla base dei dati risultanti dai modelli fiscali in atti (CUD e 730) non contestati. Lamenta che la Corte aveva omesso di porre a fondamento della decisione i dati documentati dai modelli fiscali depositati dal M..

4. Il ricorso è infondato.

In sostanza il M. lamenta che la Corte non abbia considerato la correttezza del suo conteggio nel quale erano riportate le somme percepite, così come risultanti dai documenti prodotti e non contestati dall’Inps, e le somme che a suo dire avrebbe dovuto percepire. Secondo il ricorrente le differenze erano dovute solo al fatto che nel conteggio dell’Inps erano indicati ratei superiori a quelli indicati nei modelli fiscali.

Il ricorrente, invero, neppure riporta i tratti salienti della CTU che a suo dire non avrebbe utilizzato i valori mensili della pensione erogata,quali risultanti dalla documentazione fiscale depositata e soprattutto non esamina gli argomenti svolti dalla Corte che,recependo le conclusioni del CTU, ha affermato la correttezza della quantificazione della pensione. Secondo la Corte, infatti, l’Inps aveva riliquidato la pensione computando la contribuzione figurativa L. n. 11 del 1996, ex art. 4, calcolando una anzianità contributiva al 31/7/95, epoca di pensionamento, pari a 35 anni di anzianità e ciò in applicazione della regola del Fondo di previdenza degli autoferrotranvieri secondo cui i periodi superiori a sei mesi erano computati come anno intero e viceversa quelli inferiori ai sei mesi.

Quanto alle censure di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve rilevarsi l’assoluta genericità del motivo, non essendo neppure indicato il fatto che la Corte avrebbe omesso di esaminare. Va, comunque, ricordato che l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Con esso si è invero avuta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Tali ipotesi non sussistono nella sentenza impugnata con cui la Corte ha dato conto delle ragioni della decisione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.700,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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