Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3660 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14067-2014 proposto da:

OFFICINA MECCANICA M., in persona del titolare M.L.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MANUELA LUGLI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE CASALINI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2494/12 del TRIBUNALE di ROVIGO,

depositato il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che con decreto depositato in data 23 aprile 2014, il Tribunale di Rovigo (procedimento n. 2492/2012 R.G.), ha rigettato l’opposizione proposta da OFFICINA MECCANICA M.L., in persona dell’omonimo titolare, avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) S.P.A. con il quale il credito vantato dall’opponente, pari ad Euro 9.720,00, è stato ammesso al passivo solo in via chirografaria e non privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 5) stante la rilevata mancanza della prova della natura artigiana dell’impresa;

che avverso tale pronuncia la OFFICINA MECCANICA M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla curatela fallimentare con controricorso;

che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge nella parte in cui il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non abbia provato il diritto al riconoscimento del privilegio artigiano per i crediti insinuati, pur avendo il tribunale riconosciuto che la stessa, attraverso la documentazione prodotta con l’opposizione, aveva dato la prova della qualifica in concreto di impresa artigiana; sotto altro profilo lamenta che il tribunale avrebbe ritenuto necessaria la prova anche della natura artigiana del credito vantato, elemento che non sarebbe previsto da alcuna disposizione di legge;

che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e nullità della sentenza assumendo che il tribunale abbia errato nel ritenere che, non avendo la ricorrente prodotto le fatture relative al credito per il quale ha chiesto l’ammissione al passivo, non fosse possibile effettuare una verifica circa la natura delle prestazioni svolte, evidenziando che nessuna contestazione sia mai stata mossa sulla natura oggettivamente artigianale di tali prestazioni e rilevando come il credito sia stato ammesso in via chirografaria sulla base delle fatture registrate nella contabilità dell’impresa e non sulla base del decreto ingiuntivo, sicchè del tutto privo di rilevanza era l’argomento utilizzato dal tribunale relativo alla mancanza di apposizione del visto di esecutorietà in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento;

che il controricorrente, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., non avendo la ricorrente depositato in originale gli atti di cui fa menzione nell’ultima parte del proprio ricorso, e nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze;

considerato che il primo motivo, anche a prescindere dalla verifica in ordine al compiuto deposito dei fascicoli di merito previsto in calce al ricorso, appare infondato là dove, con riguardo alla ricorrenza nella specie degli elementi caratterizzanti l’impresa artigiana ha, da un lato, inesattamente affermato che il tribunale abbia accertato la sussistenza di tali elementi, dall’altro argomentato in modo generico la reperibilità degli elementi stessi nella documentazione in atti, con riferimento ad elementi (impresa individuale, due soli dipendenti; volume di affari) di per sè stessi insufficienti a dimostrare la suddetta natura artigiana, alla luce dell’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 5685 del 20/03/2015;

che parimenti infondato appare il secondo motivo di ricorso atteso che: a) la ricorrente si è limitata a fare generico riferimento alla pretesa circostanza dell’avvenuta registrazione delle fatture stesse nella contabilità della società poi fallita, senza precisare se e come tale dato sia stato introdotto nel giudizio; b) appare destituita di fondamento anche la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione, atteso che nel procedimento di ammissione allo stato passivo l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda incombe sulla parte che avanza la relativa istanza (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24651 del 22/11/2011), a prescindere dall’atteggiamento della curatela fallimentare che, non essendo parte sostanziale del giudizio stante la terzietà del suo ruolo in sede di verifica dei crediti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013), non può disporre del diritto in contesa, men che mai con la ficta confessio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015);

ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria della Curatela resistente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che del resto non hanno ricevuto replica da parte ricorrente.

Il rigetto del ricorso segue dunque di necessità, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della Curatela resistente delle spese di questo giudizio, in Euro 2.500,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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