Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 366 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5671-2016 proposto da:

N.A. – ricorrente che non ha depositato il ricorso entro

i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CF. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, emesso l’1/12/2014

e depositato il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3 N.A. adiva la Corte di appello di Roma perchè fosse accertata la violazione del termine ragionevole di durata del processo, in relazione al procedimento civile definito con sentenza del Tribunale di Nola, depositata il 7.2.2013.

2) La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.2.2015, ha accolto parzialmente la domanda di danni non patrimoniali.

3) N.A. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 29.9.2015.

Il Ministero della Giustizia, difeso dall’avvocatura erariale, ha notificato controricorso il 9 novembre 2015 e ha iscritto la causa a ruolo.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

4) Il Collegio condivide i rilievi del relatore e giudica il ricorso improcedibile, in quanto non è stato depositato, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte il 10.3.2016.

E’ giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 24686/2014) che, attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per Cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”. A fortiori, “anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità” (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009).

5) Per tali ragioni, va resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Ratione materiae non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 500 per compenso, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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