Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3659 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.F., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale autenticata dal Notaio BABBINI Claudio del

Distretto di Bologna in data 18.10.2009 rep. N. 26190, dall’Avv.

Barbara Mioli, nel cui studio in Roma, Via G.B. Morgagni n. 22 è

elettivamente domiciliato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/19/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 19, in data 03/04/2006, depositata

il 12 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, pure, il difensore del contribuente Avv. Barbara Mioli;

Udito, altresì, il Procuratore Generale Dr. CICCOLO Pasquale Paolo

Maria, che ha concluso in conformità alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 4786/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 41/19/2006, pronunziata dalla CTR di Bologna Sez. n. 19 il 03-04-2006 e DEPOSITATA il 12 giugno 2006.

Il ricorso si articola in tre motivi: con il primo si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e si rileva che la C.T.R. ha omesso di motivare in ordine alla qualificazione giuridica dell’attività del contribuente la quale, trattandosi di agente di commercio, ne avrebbe comportato la rilevanza impositiva, a prescindere da qualsiasi indagine in ordine all’esistenza dell’autonoma organizzazione; il secondo, con cui si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., e art. 2915 c.c., si conclude con il seguente quesito di diritto “dica Codesta Suprema Corte se l’attività svolta dall’agente di commercio sia sempre riconducitele alla definizione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (T.U.I.R.) e, dunque, sia soggetta ad IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 447 del 1998, art. 3, comma 1, lett. b)”; il terzo, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:dica la Corte “se, con riguardo alle attività di lavoro autonomo, il presupposto impositivo dell’IRAP dell’autonoma organizzazione implichi necessariamente l’impiego di capitali e beni strumentali e/o lavoro altrui”.

2 – A tali quesiti deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

3 – La decisione impugnata appare in linea con il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni dopo avere evidenziato che il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che lo stesso “svolgeva attività professionale senza dipendenti e con attrezzature minimali”, che anche in appello l’Agenzia si era limitata a ribadire che il contribuente non aveva titolo a fruire della chiesta esenzione, in quanto l’attività espletata di agente di commercio era qualificabile imprenditoriale ed era, quindi, a ritenersi automaticamente rilevante a fini impositivi Irap, che alla luce della documentazione in atti non poteva ritenersi integrato il presupposto dell’IRAP, cioè il requisito della organizzazione autonoma, in quanto il contribuente svolgeva la propria attività senza avvalersi di alcun elemento idoneo ad integrare il detto requisito.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., proponendosi una declaratoria di rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”;

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione che, con specifico riferimento alla figura dell’Agente di Commercio, trovano conforto in recente orientamento giurisprudenziale formatosi nel solco della pronuncia di Cass. SS.UU. n. 12108/2009;

Ritenuto che, in base a tali motivi, l’impugnazione va rigettata, per manifesta infondatezza;

Considerato che, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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