Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3659 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3659 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 28638-2015 proposto da:
COMUNE BASSANO DEL GRAPPA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLAZIA 2, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO GABELLINI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2166/2015 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 15/09/2015;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. Elisa
Picaroni.
Ritenuto che il Comune di Bassano del Grappa ricorre per
la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia,

ottobre 2015, che ha rigettato l’appello proposto avverso la
sentenza non definitiva n. 356 del 2004 e avverso la sentenza
definitiva n. 198 del 2008 del Tribunale di Bassano del Grappa,
e nei confronti di M.T. s.p.a. (già Maggioli Tributi s.p.a.);
che il Tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva
rigettato la domanda del Comune di risoluzione per
inadempimento del contratto di appalto di servizi, e di
risarcimento del danno, nonché la domanda riconvenzionale di
identico contenuto, ed aveva accertato lo scioglimento del
contratto per mutuo dissenso, con conseguente accoglimento
della domanda restitutoria proposta dal Comune;
che il medesimo Tribunale, con la sentenza definitiva,
aveva determinato il compenso spettante alla società
appaltatrice per l’attività svolta;
che la Corte d’appello, investita del gravame avverso
entrambe le sentenze, ha rilevato che non era stata impugnata
la statuizione della sentenza non definitiva con cui era stato
accertato che il contratto di appalto si era risolto per mutuo
dissenso, e che, pertanto, si era formato il giudicato interno
sulla pronuncia di risoluzione del contratto, mentre era
ininfluente il giudizio comparativo espresso dal Tribunale sui
rispettivi inadempimenti e il rigetto delle contrapposte
domande di risoluzione formulate ai sensi dell’art. 1453 cod.
civ.;

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Ric. 2015 n. 28638 sez. M2 – ud. 30-11-2017

depositata in data 15 settembre 2015, e notificata in data 5

che il ricorrente Comune denuncia, con il primo motivo,
violazione dell’art. 1372 cod. civ., anche in relazione all’art.
1362 cod. civ., e contesta l’interpretazione della volontà delle
parti di risolvere consensualmente il contratto;
che con il secondo motivo è denunciata violazione degli

acquiescenza dell’appellante Comune, a fronte del motivo di
appello con il quale lo stesso Comune aveva lamentato il
mancato riconoscimento dei danni causati dall’inadempimento
della società appaltatrice;
che, in assunto del ricorrente, tale doglianza implicava la
contestazione dell’accertamento dell’avvenuta risoluzione del
contratto per mutuo dissenso, trattandosi di presupposto
logico-giuridico della domanda risarcitoria;
che resiste con controricorso la M.T. spa;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso;
che il ricorso è infondato;
che il primo motivo è inammissibile;
che, in disparte l’insindacabilità dell’accertamento della
risoluzione del contratto per mutuo dissenso in presenza di
congrua motivazione, in quanto apprezzamento di fatto
riservato al giudice del merito (ex plurimis, Cass. 27/11/2006,
n. 25126), il ricorrente censura il contenuto dell’accertamento
compiuto dal Tribunale, sul quale, secondo la Corte d’appello,
si è formato il giudicato interno per mancata impugnazione, e
pertanto il motivo non attinge la ratio decidendi della sentenza
qui impugnata;

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Ric. 2015 n. 28638 sez. M2 – ud. 30-11-2017

artt. 132, n. 4, e 329 cod. proc. civ., e si contesta la ritenuta

che il secondo motivo, con il quale si contesta la ritenuta
acquiescenza sulla statuizione di avvenuta risoluzione
consensuale del contratto, è infondato;
che dall’esame dell’atto di appello, consentito a questa
Corte a fronte di denuncia di error in procedendo, emerge che

risoluzione per inadempimento della società appaltatrice e della
connessa pretesa risarcitoria, senza contestare l’accertamento
in base al quale il Tribunale aveva ritenuto che il contratto si
era già risolto per mutuo dissenso prima dell’introduzione del
giudizio;
che tale accertamento, come rilevato dalla Corte
d’appello, è fondato su fatti antecedenti alla proposizione delle
reciproche domande di risoluzione per inadempimento, che
secondo il Tribunale esprimevano la volontà delle parti di non
dare ulteriore corso all’esecuzione del contratto (cfr. lettera del
17 dicembre 1998, in cui l’appaltatrice dichiarò di non voler
riprendere l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;
volontà manifestata dal Comune di non esigere la prosecuzione
della prestazione, confermata dalla lettera del febbraio 1999),
e ciò rendeva perfino «superflua» la valutazione, pure
effettuata dal Tribunale e oggetto di contestazione da parte
dell’appellante, dei reciproci contestati inadempimenti
finalizzati all’accertamento della risoluzione del contratto ex
art. 1453 cod. civ.;
che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese,
nella misura indicata in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI

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Ric. 2015 n. 28638 sez. M2 – ud. 30-11-2017

il Comune aveva lamentato il rigetto della domanda di

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30
novembre 2017.

del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il

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