Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3659 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. III, 14/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati SCHILIRO’ CARMELO, NICODEMO MARIANO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO MARCO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura per atto notaio Sergio Marciano

di Siracusa del 12 aprile 2010, rep. n. 69005, allegata all’atto di

costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1300/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

3/11/08, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Nicodemo Mariano, difensore del ricorrente che ha

chiesto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per mancata consegna

dell’avviso d’udienza ex art. 135 disp. att. c.p.c. ed in subordine

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 5 gennaio 2010 N.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Augusta – aveva confermato la risoluzione del contratto di locazione di uria bottega intercorso con M.G. ma aveva annullato la condanna a corrispondere a costui alcune somme per oneri condominiali e canoni non corrisposti.

Il M. non ha espletato attivita’ difensiva.

2 – Il ricorso e’ tempestivo (la notifica e’ stata chiesta l’ultimo giorno utile), ma i sette motivi in cui e’ articolato risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 1460 c.c. Le argomentazioni a sostegno attengono al tema della gravita’ dell’inadempimento, che e’ questione che implica apprezzamenti di merito. Il quesito finale e’ inidoneo perche’ non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e di applicabilita’ generalizzata, ma si risolve in una valutazione di merito riferita al caso di specie.

Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione (non specificate come se si trattasse di sinonimi) della L. n. 392 del 1978, art. 9. La censura presenta le medesime caratteristiche negative della precedente. Implica l’esame e la valutazione di un documento, peraltro senza ottemperare al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e formula un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma chiede una valutazione relativa al caso specifico.

Le medesime considerazioni si attagliano al terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., al quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ricostruendo una circostanza fattuale in modo difforme dalla sentenza impugnata e formulando un quesito che attiene alla valutazione della prova testimoniale e al quinto motivo che prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. con argomentazioni ancora una volta di merito e formulando un quesito che implica apprezzamenti di fatto.

Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dei principi in ordine ala prova presuntiva e alla valutazione equitativa dei danni) e’ privo di argomentazioni specifiche a sostegno e presenta un quesito di diritto assolutamente astratto.

Assenza di argomentazioni a sostegno e quesito astratto caratterizzano anche il settimo motivo, che censura un potere discrezionale (il tema e’ rappresentato dalla regolamentazione delle spese processuali) del giudice di merito.

4.- La relazione: e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

Il M. si e’ limitato a produrre una procura che avrebbe legittimato il difensore officiato a prendere la parola nell’adunanza in camera di consiglio ma che, in mancanza di cio’, non da diritto ad ottenere le spese;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

Il ricorrente ha eccepito di non avere avuto l’avviso della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio al numero di fax indicato a tal fine in ricorso; in effetti l’adempimento in questione e’ stato eseguito, in mancanza di elezione di domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte; giova rilevare, in proposito, che nella specie non sono applicabili ne’ l’art. 135 disp. att. c.p.c., norma di carattere generale che stabilisce che agli avvocati non residenti in Roma, che ne abbiano fatto richiesta all’atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte, ne’ l’art. 136 c.p.c., comma 3, che prevede che le comunicazioni del cancelliere possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi; infatti tale normativa deve essere coordinata con le norme di carattere speciale che regolano il ricorso per cassazione; orbene, l’art. 366 c.p.c., u.c. stabilisce che le “comunicazioni” della cancelleria e le “notificazioni tra i difensori” di cui agli artt. 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che cosi’ dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, ma il successivo art. 380 bis, nel regolare il procedimento per la decisione sull’inammissibilita’ del ricorso e per la decisione in camera di consiglio, stabilisce, al secondo comma, che, depositata dal relatore la relazione e fissata dal presidente l’adunanza, almeno venti giorni prima della data stabilita per la medesima, il decreto e la relazione sono “comunicati” al pubblico ministero e “notificati” agli avvocati delle parti; ne consegue, dunque, che, nei confronti delle parti, non puo’ essere utilizzata la procedura prevista per le “comunicazioni” ex officio, ma occorre fare ricorso a quella, diversa, prevista per le “notificazioni” ex officio;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt, 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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