Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3659 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 742-2016 proposto da:

T.G., DIFESO DALL’AVV. GIANCARLO TRIGILIO E DOMICILIATO

IN ROMA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

C.M.C. titolare della ditta C. Immobiliare difesa

dall’avv. MASSIMO CARPINO E DOMICILIATA IN ROMA PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1 Il Tribunale di Siracusa ha accolto l’opposizione proposta da T.G. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da C.M.C. per il pagamento dell’importo di Euro 52.500,00 a titolo di provvigione per mediazione immobiliare, sul rilievo dell’intervenuto disconoscimento della sottoscrizione del contratto preliminare su cui il creditore aveva fondato la sua pretesa, senza che a tanto avesse fatto seguito istanza di verificazione.

2. La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello della C., osservando che costei aveva proposto istanza di verificazione nella propria memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., comma 6, e che, a seguito della consulenza grafologica disposta, la firma apposta in calce al preliminare – valido ed efficace – apparteneva all’appellato; inoltre ha osservato che era irrilevante il fatto che l’immobile oggetto di preliminare fosse in comproprietà con terzi soggetti, essendo consentita la promessa in vendita di cosa parzialmente altrui; ha infine respinto l’appello incidentale del T. che ha condannato al pagamento delle spese.

3. Propone ricorso per cassazione T.G. sulla base di tre motivi; la C. resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso e il ricorrente ha depositato una memoria.

4.1 Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 189, 345, 346 e 216 c.p.c. assumendo che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto validamente riproposta l’istanza di verificazione da parte della C., posto che la stessa non era contenuta nelle conclusioni precisate in primo grado.

Il motivo è manifestamente infondato perchè l’istanza deve ritenersi implicitamente proposta quando – come nella specie – la parte insiste per l’accoglimento della pretesa che presuppone l’autenticità del documento (cfr. Cass. n. 8272/2012).

4.2 Con il secondo ed il terzo motivo, poi, si deduce violazione dei canoni ermeneutici del contratto (artt. 1362 e 1363 c.c.), violazione degli artt. 1353, 1757 e 2697 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al mancato rilievo dell’inefficacia del contratto in quanto sottoposto a condizione sospensiva non verificatasi.

Anche tali censure, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondate perchè il ricorrente non specifica in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati – come pure necessario ai fini di ammissibilità della censura, cfr. Cass. n. 17168/2012 – e inoltre fa coincidere il fatto contestato con la stessa argomentazione in diritto dell’esistenza di una condizione sospensiva.

4.3 Col quarto motivo, infine, si lamenta l’erronea condanna alle spese, ma non si deduce un motivo specifico di ricorso, e quindi la censura è inammissibile (art. 366 c.p.c.).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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