Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3658 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. III, 14/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO TURNO, rappresentato e difeso dall’avvocato LAGHI ROBERTO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio

dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2009 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI del

28/01/09, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Graziani Sandra, (delega avvocato Alberto Laghi),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Con ricorso notificato il 18 gennaio 2010 B.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 28 gennaio 2009 dal Tribunale di Castrovillari che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettatola domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti di F.V. e della Carige Assicurazioni S.p.A. Quest’ultima ha resistito con controricorso, mentre il F. non ha svolto attività difensiva.

2 – La formulazione dei tre motivi del ricorso soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione (non specificate) degli artt. 163, 325, 326 c.p.c. e art. 343 c.p.c., comma 1. Il tema è l’eccezione di tardività dell’appello incidentale della Carige. La censura è infondata. La proposizione dell’appello principale determina la costituzione del rapporto processuale e consente la proposizione dell’appello incidentale tardivo, secondo la previsione dell’art. 334 c.p.c. poichè l’interesse all’impugnazione può nascere proprio dalla proposizione del gravame principale e per tale ragione l’appello incidentale può riguardare anche un capo della sentenza non censurato da quello principale (confronta Cass. n. 8212 del 2007). Nè può ritenersi che l’esecuzione spontanea della sentenza di prima grado – esecutiva ex lege – possa valere come acquiescenza, considerate le maggiori spese che la notificazione dell’atto di precetto avrebbe comportato.

Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per mancata esplicitazione della ragioni ostative al rinnovo della C.T.U..

Lo stesso ricorrente ammette che il rinnovo della C.T.U. era stato chiesto, ove fosse stato necessario, dalla Carige e, quindi, al ricorrente non è consentito censurare omissioni motivazionali in ordine ad istanza istruttoria proposta dalla controparte. D’altra parte il rinnovo della C.T.U. rientra nei poteri discrezionali del giudice d’appello, il quale non è tenuto ad esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a non avvalersene.

Il terzo motivo ipotizza omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione sul difetto di prova circa il reale verificarsi del sinistro. La censura manca del momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria e le argomentazioni a sostegno implicano necessariamente esame degli atti e apprezzamenti di fatto, attività non consentite in sede di legittimità.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memoria e il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva ancora che il B. avrebbe dovuto proporre il primo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 che, con riferimento al secondo motivo, il giudice d’appello ha congruamente motivato le ragioni che l’hanno indotto a dissentire dal C.T.U., che il terzo motivi implica apprezzamenti di merito;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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