Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3658 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28092-2015 proposto da:

A.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA

MEDIATRICE, 1, presso lo studio dell’avvocato MARIO ARPINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F. DI F.F. & C SNC, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.RE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO ROSARIA CIAMPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

FIORETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3414/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Nella lite sulla validità ed interpretazione delle clausole di pagamento contenute nel contratto di cessione di azienda (vendita di preziosi e articoli da regalo) stipulato in data (OMISSIS) tra A.M. (cedente) e la società F. di F.F. & C. snc (cessionaria), la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società cessionaria, ha condannato quest’ultima a pagare la somma di Euro 103,291,70, pari alla metà dell’importo di Lire 400.000.000 pattuito a titolo di avviamento commerciale, rilevando che nel caso di specie, tra le varie condizioni previste all’art. 4, si era verificata quella descritta nella clausola sub 2 (mancato invio di tempestiva disdetta da parte della locatrice dei locali aziendali e conseguente obbligo di pagamento dell’avviamento in misura ridotta di Lire 200.000.000).

La Corte di merito ha poi respinto l’appello incidentale della A. ritenendo che le clausole di pagamento inserite nel contratto di cessione non contenevano condizioni impossibili nè meramente potestative; ha dichiarato inammissibile l’azione generale di arricchimento per difetto di sussidiarietà e ha condannato l’appellata al pagamento delle spese.

Avverso tale decisione A.A.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; l’intimata ha proposto controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi; l’ A. ha depositato controricorso per resistervi.

Il consigliere relatore ha proposto declaratoria di manifesta infondatezza e la ricorrente ha depositato memoria.

2. Con il primo motivo di ricorso principale la A. denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’interpretare il contratto di cessione d’azienda, non avendo equiparato la mera permanenza della cessionaria nei locali alla conclusione di un nuovo contratto ai fini dell’individuazione della misura del corrispettivo dovuto per l’avviamento.

A questo punto si rende opportuno per evidenti ragioni di priorità logica, menzionare anche il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società, che denunzia anch’esso violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’interpretazione delle clausole inerenti al pagamento del corrispettivo per l’avviamento ritenendo che alla disdetta debba essere equiparata la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla locatrice dopo un mese dalla stipula del contratto di cessione di azienda.

Con il secondo motivo di ricorso principale, condizionato al rigetto del primo, è denunziata inoltre violazione degli artt. 1354, 1355 e 1419 c.c. in relazione alla natura delle clausole relative all’avviamento: secondo la ricorrente, la clausola che escludeva il pagamento del corrispettivo per l’avviamento in caso di disdetta del contratto di locazione conterrebbe una condizione impossibile e quindi da considerarsi come non apposta, attenendo ad un elemento costitutivo del contratto; le restanti condizioni, subordinando il pagamento alla mera volontà delle parti di concludere un nuovo contratto di locazione, sarebbero nulle in quanto meramente potestative.

Questi tre motivi, che ben si prestano a trattazione unitaria, sono manifestamente infondati, risolvendosi tutti in una alternativa valutazione degli elementi di fatto esaminati nella sentenza di merito e dunque in un sindacato del risultato interpretativo in sè, non consentito in sede di legittimità perchè compreso fra i giudizi di fatto riservati al giudice di merito (cfr. fra le altre Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015 Rv. 634161; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016 Rv. 640122 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002 Rv. 552238).

3 Con il terzo motivo di ricorso principale, articolato in via di ulteriore subordine, la A. denunzia violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in relazione al ritenuto difetto di sussidiarietà dell’azione generale di arricchimento da lei proposta in grado d’appello.

Il motivo è inammissibile perchè, nonostante il richiamo, nella intitolazione, alla falsa applicazione di norme di diritto, critica in sostanza la sufficienza della motivazione della sentenza di merito sul carattere sussidiario dell’azione di arricchimento e, quindi, sulla ritenuta inesistenza dei presupposti di legge per la sua proposizione nel caso di specie: trattasi dunque di una doglianza non più denunziabile come motivo di ricorso per cassazione (v. art. 360 c.p.c., n. 5 nella sua versione attuale applicabile alla fattispecie).

4 Sempre per ragioni di priorità logica, occorre passare all’esame del secondo motivo di ricorso incidentale, con cui la società denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame di un fatto decisivo, dolendosi del mancato esame dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – da essa sollevata in primo grado e costantemente reiterata in appello – eccezione fondata sulla sussistenza di vizi nell’azienda ceduta (nella specie: irregolarità amministrativa delle opere di risanamento effettuate nel locale aziendale).

Tale censura è inammissibile. La ricorrente lamenta infatti l’omessa pronunzia su un motivo di appello, vizio che però doveva essere fatto valere con la specifica deduzione della nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non nei diversi termini prospettati. Pur non richiedendosi formule sacramentali, il riferimento alla nullità non si rinviene neppure nel corpo della censura: in proposito trova applicazione la regola affermata dalle sezioni unite secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268).

5 Resta, infine, da esaminare il quarto motivo di ricorso principale con cui la ricorrente deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. ovvero falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi della condanna alle spese del giudizio di appello benchè fosse stato solo ridotto l’ammontare della pretesa economica sull’avviamento commerciale (per il verificarsi di almeno una delle condizioni di cui all’art. 4 del contratto). Richiama la giurisprudenza di legittimità in materia di regolamento delle spese da parte del giudice di appello e ritiene che nel caso in esame la valutazione unitaria e complessiva della controversia avrebbe dovuto portare ad individuare la parte soccombente unicamente nella società. Ritiene che qualora si fosse ravvisata una ipotesi di reciproca soccombenza (in considerazione del rigetto del proprio appello incidentale) avrebbe dovuto disporsi la compensazione delle spese.

Questo motivo è, diversamente dagli altri, manifestamente fondato.

L’errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di appello è duplice: innanzitutto, discostandosi dal costante insegnamento di questa Corte, hanno omesso, a fronte di una riforma parziale, di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese dell’intero giudizio e quindi anche di quelle di primo grado (v. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 2013 non massimata; Sez., 4 giugno 2007, n. 12963; Cass., Sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26985).

In secondo luogo, hanno condannato la A. alle spese del giudizio di Appello, benchè, nell’ottica di una valutazione globale dell’esito della lite, essa fosse parzialmente vittoriosa e soccombente solo in parte, perchè in definitiva in appello la sua domanda di pagamento dell’indennità di avviamento non era stata respinta, essendo stato comunque confermato il suo diritto alla corresponsione, seppur non per l’intero, in misura dimezzata, a nulla rilevando che le conclusioni della comparsa di costituzione in appello non contenessero l’espressa richiesta di attribuzione della indennità di avviamento in misura ridotta.

Si rende pertanto necessaria, con riferimento a tale motivo, la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va disposta la compensazione delle spese per tutti i gradi, stante la soccombenza reciproca delle parti in una visione globale dell’esito della lite.

Considerato che il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta i primi tre motivi di ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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