Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3657 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3657 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

sul ricorso 2962/2014 proposto da:
Lottero Trasporti S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore,

Battaglia Pietro, Lottero Giuseppe, Lottero Lorenzo,

elettivamente domiciliati in Roma Via XX Settembre n. 26, presso lo
studio dell’avvocato Rizzi Antonio, che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
Unicredit Credit Management Bank S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Barberini n. 12. presso lo studio dell’avvocato De Sensi

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Data pubblicazione: 14/02/2018

Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1975/2012 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 06/12/2012;

09/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 6 dicembre 2012, la Corte d’appello di Torino, in
riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di
Asti, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza di Unicredit
Management Bank s.p.a. contro la Lottero Trasporti s.r.l. ed i suoi
fideiussori per l’importo di C 133.476,55, oltre interessi di C 1.139,42,
per un totale di C 134.615,97, oltre ulteriori interessi e spese, ed ha
condannato i medesimi – operata la compensazione tra il credito per
scoperto di conto corrente vantato dalla banca e quello risarcitorio
per violazione dei doveri dell’intermediario finanziario a carico della
stessa – al pagamento della somma di C 66.694,50, oltre interessi,
nonché della metà delle spese di lite del doppio grado.
La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a)
la domanda di risarcimento del danno è stata autonomamente
proposta, onde non viene attratta dal rigetto della domanda di nullità
dei contratti di swap; b) essa è fondata, essendo stata la banca
inadempiente ai propri obblighi di intermediario, da cui non era
esonerata, in ragione della natura meramente fittizia della
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

dichiarazione di operatore qualificato offerta dalla società, ai sensi
dell’art. 31 reg. Consob n. 11522 del 1998, avendo invece in concreto
accertato l’insussistenza di tale qualità in capo ad essa; c) liquidato il
danno in misura pari alla differenza tra addebiti ed accrediti relativi a
detti contratti, pari ad C 67.921,47, e compensato tale credito con

quest’ultima è pari ad C 66.694,50.
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso la società e i
fideiussori, articolato in due motivi. Resiste con controricorso
l’intimata.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all’art. 378 cod. proc.
civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ed
omesso esame di fatto decisivo, in quanto la sentenza impugnata ha
errato nel leggere i documenti prodotti, dai quali risultavano maggiori
addebiti alla società derivanti dai contratti di swap conclusi fra le
parti;
2) violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., oltre
ad omesso esame di fatto decisivo, perché ciò ha comportato l’errata
quantificazione delle spese.
2. – Il primo motivo è inammissibile.
Invero, pur deducendo violazione di legge od omesso esame di
fatto decisivo, il ricorso intende proporre una riconsiderazione del
fatto, esponendo che la corte del merito non avrebbe conteggiato
correttamente gli addebiti e gli accrediti risultanti dai documenti in
atti.

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quello in capo alla banca di C 134.615,97, ne deriva che il credito di

Ma ciò, all’evidenza, consiste nella valutazione di merito, rimessa
all’insindacabile discrezionalità del giudice relativo.
Neppure sussiste, pertanto, il vizio previsto dall’art. 360, comma
1, n. 5, cod. proc. civ., avendo la corte territoriale esaminato l’intero
materiale probatorio ed ampiamente argomentato al riguardo.

richiamando le pronunce di questa Corte formatesi sul testo
anteriore, secondo cui l’errore causato da inesatta determinazione
dei presupposti numerici di un’operazione di calcolo è deducibile in
sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, vecchio
testo, cod. proc. civ., in quanto si risolve in un vizio logico della
motivazione (fra le altre, Cass. 15 gennaio 2013, n. 795).
Invero, la disposizione non permette la rilevanza del vizio di
motivazione, come precisato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 7
aprile 2014, n. 8053), secondo cui “La riformulazione dell’art. 360, 10
comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012
n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7 agosto 2012 n. 134, deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato
di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in
cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel
«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella
«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa

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Non giova invocare il precedente disposto della norma,

qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della
motivazione”.
3. – Il secondo motivo segue la sorte del precedente.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in complessivi C
5.200,00, ivi compresi C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie
al 15% ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del
versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2017.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i

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