Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3657 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) VENEZIANA in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI

LORIS, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA del 12.1.06, depositata il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle somme versate, per gli anni 1999/2001 dall’Azienda Sanitaria indicata in epigrafe, in conseguenza dell’assoggettamento a reddito fondiario degli immobili strumentali.

La CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso e l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sopra specificata, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 40, 87, 88, 108 e 109 TUIR. L’Azienda resiste con controricorso, eccependo tra l’altro l’incostituzionalita’ della tesi prospettata dalla ricorrente.

Il ricorso e’ manifestamente fondato. La questione e’ stata gia’ esaminata e risolta da questa Corte regolatrice, anche sotto il profilo della coerenza costituzionale. Infatti, “In tema di Irpeg, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, lett. c), dispone che l’esercizio di attivita’ previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a lai fine non costituisce esercizio di attivita’ commerciale; pertanto, i reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attivita’ non subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del D.P.R. citato. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale di quest’ultimo articolo, sollevata in riferimento agli artt. 32 (trattandosi nella specie di immobili strumentali dell’Ulss, gia’ Usi) e art. 53 Cost. posto che gli immobili in questione non producono reddito d’impresa.” (Cass. 28176/2008; conf. 17089/09, 28023709).”;

Considerato:

– che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione:

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

– che la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., sulla base del principio di diritto affermato, in forza del quale il ricorso introduttivo deve essere rigettato;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, atteso che la giurisprudenza di questa Corte si e’ formata soltanto successivamente alla proposizione del ricorso odierno.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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