Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3657 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15405/2019 proposto da:

U.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Roberto Ricciardi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto emesso nel proc. R.G. 1237/2018 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

U.M., nato in (OMISSIS), impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Campobasso, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorrente aveva narrato di avere lasciato il suo Paese grazie ad un visto per lavoro stagionale, di provenire al Punjab, dove lavorava come panettiere e di essere di religione cristiana; precisava di avere lasciato il Pakistan perchè motivi legati al suo credo religioso.

Con il decreto in epigrafe indicata, il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso avverso tale decisione; segnatamente ha ritenuto non credibile il racconto perchè non circostanziato e privo di elementi di riscontro in ordine alle vicende che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese per motivi religiosi; ha quindi respinto ogni domanda.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, umanitaria, non avendo il Tribunale di Campobasso, pur a fronte delle allegazioni del ricorrente, considerato la grave instabilità sociale e politica in Pakistan.

Critica inoltre la valutazione di non credibilità delle sue dichiarazioni.

2. Il motivo è fondato e va accolto, per quanto di ragione.

3. In ordine alla valutazione di inattendibilità del richiedente, va osservato che la critica mira ad una rivalutazione di quanto già considerato dal Tribunale, senza che sia stato indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che va disattesa (Cass. n. 3340 del 5/2/2019).

4. Va accolta invece la critica relativa alla mancata valutazione delle condizioni socio/politiche del Pakistan perchè il decreto, appare sul punto, carente.

Giova ricordare che “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. n. 13897 del 22/05/2019) e che il potere-dovere di cooperazione istruttoria, in deroga all’ordinario principio dispositivo della prova, va attuato “… mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea” (Cass. n. 11096 del 19/04/2019; cfr. anche Cass. n. 29056 dell’11/11/2019).

Nel caso di specie il Tribunale, ha esaminato la situazione socio/politica del Paese di origine del ricorrente – che avrebbe potuto rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) – in maniera sommaria senza indicare le fonti consultate e senza soffermarsi su alcun elemento specifico oggetto di valutazione, tanto da imporre la cassazione del decreto.

5. Il motivo, per quanto attiene al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, resta assorbito, in quanto la domanda avente tale oggetto dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

6. In conclusione il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione; il decreto impugnato va cassato e la controversia va rinviata al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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