Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3656 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14144/2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Milizie 140, presso lo studio dell’Avvocato Federica Federici, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Paola Papa, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 680/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.A., nato in (OMISSIS), impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Campobasso, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, pur essendo minorenne, si era posto alla guida dell’autovettura della persona per cui lavorava ed aveva ucciso una ragazza; era stato arrestato e poi era riuscito a scappare dal carcere ove era ristretto, fuggendo poi dal Paese.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il Tribunale ha ritenuto il racconto non solo inverosimile, ma anche rappresentativo di condotte penalmente di rilevanti che risultavano incompatibili con il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha escluso i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, in ragione dell’accertamento compiuto sulle fonti accreditate (Amnesty International 2017/2018) circa la condizione socio/politica del Gambia.

Ha negato la protezione umanitaria, rilevando che non erano state dedotte condizioni di vulnerabilità individualizzate e che non emergeva l’integrazione sociale in Italia.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 4, comma 5, lett. a) e b) della Direttiva UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis,.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa la domanda di protezione internazionale e la motivazione apparente del decreto.

Il primo ed il secondo motivo sono centrati sul giudizio di non credibilità del richiedente e sulla mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria. Il ricorrente, inoltre lamenta la non corrispondenza tra quanto deciso ed i motivi di ricorso.

1.3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Il ricorrente non solo non ha indica alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame (Cass. n. 3340 del 5/2/2019), ma sollecita una rivalutazione dei fatti esposti. Inoltre non riproduce affatto i motivi di ricorso che a suo dire sarebbero stati disattesi – senza consentire alcun vaglio della doglianza, prospettata in maniera generica e non circostanziata.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, lett. b), art. 14 lett. b) e c) e art. 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra.

Anche il terzo motivo è inammissibile perchè svolto in maniera generica, mediante il riferimento a disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, privi di diretta attinenza con la situazione personale del richiedente.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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