Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3656 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.10/02/2017), n. 3656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24620-2015 proposto da:
G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LIBERTA’
20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6292/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
G.I., con ricorso 6.03.2009, propose opposizione davanti al Giudice di Pace di Roma avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto della Provincia di Roma n. (OMISSIS) in data 12.01.2009, chiedendone l’annullamento per l’omessa convocazione dell’interessato, per il difetto di motivazione, per carenza di potere da parte del Vice-Prefetto e per assenza della firma;
si costituì il Prefetto, a mezzo del funzionario delegato del Comune di Roma, producendo la documentazione relativa al procedimento;
il Giudice di Pace accolse l’opposizione e annullò l’ordinanza-ingiunzione opposta, compensando per intero le spese del giudizio;
propose appello davanti al Tribunale di Roma il G. dolendosi della compensazione delle spese, a suo dire fondata su incongrui presupposti;
il Tribunale adito, con sentenza n. 6292/2015, depositata il 19.03.2015, accolse l’appello e condannò l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole cumulativamente in Euro 500,00;
per la cassazione della citata sentenza ricorre il G. sulla base di un unico motivo;
l’Ufficio territoriale del Governo di Roma non ha svolto attività difensiva;
– rilevato che con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, art. 4 e delle allegate tabelle 1-2 dei parametri, per avere il Tribunale disposto la condanna alla refusione dei compensi di lite per due gradi di giudizio con una quantificazione complessiva inferiore alla sommatoria dei parametri stabiliti per le cause di valore fino a Euro 1.100,00, la cui corretta applicazione avrebbe implicato una liquidazione di Euro 330,00 per il giudizio di prime cure e di Euro 630,00 per il giudizio di appello, oltre accessori);
ritenuto che il ricorso appare manifestamente fondato perchè le spese del doppio grado del giudizio non possono essere liquidate cumulativamente dal giudice dell’appello, ma devono essere determinate separatamente ed analiticamente al fine di individuare i criteri di liquidazione (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19623 del 30/09/2016 Rv. 641242; Cass. 25.11.2011, n. 24890; Cass. 19.11.1993, n. 11411);
– che pertanto il ricorso deve essere accolto, essendosi il Tribunale discostato da tale principio, e conseguentemente la sentenza va cassata per nuovo esame sulle spese da parte del giudice di rinvio che si individua nel Tribunale di Roma in diversa composizione, il quale terrà presente il regime applicabile al giudizio di primo grado e a quello di gravame e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017