Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3655 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 12/01/2010, dep. 14/02/2011), n.3655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi, 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

VILLA TORRINO SRL in liquidazione, in persona del suo liquidatore,

quale incorporante per atto di fusione della GORDIO SRL, a sua volta

incorporante per atto di fusione della MUSAGETE SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio

dell’avvocato TASCO GIAMPIERO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 27.2.06, depositata il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento irpeg/ilor relativo all’esercizio 1995 rectius: 1994, notificato sulla base di un pvc redatto dalla guardia di finanza all’esito di un controllo fiscale.

I Giudici di merito, in primo ed in secondo grado, hanno accollo il ricorso della societa’ contribuente. In particolare, la CTR pur escludendo che la societa’ abbia avuto conoscenza del contenuto del p.v.c, al quale rimandava l’avviso di accertamento, e che quindi “la sentenza di primo grado si appalesa erronea e sarebbe fondato l’appello dell’ufficio”, conclude poi per il rigetto dell’appello in quanto l’ufficio;

– si sarebbe appiattito sulle conclusioni contenute nel p.v.c, venendo meno al dovere di elaborare una propria autonoma motivazione;

– avrebbe manifestato disinteresse processuale alla controversia, avendo omesso di costituirsi in primo grado.

Avverso tale decisione, meglio indicata in epigrafe, ricorre l’Agenzia delle Entrate che ne chiede la cassazione sulla base di quattro motivi con i quali denuncia, tra l’altro, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e vizi di motivazione.

Il ricorso e’ manifestamente fondalo (in relazione al 3 e 4 motivo, assorbiti gli altri). Infatti:

– legittimamente la motivazione degli avvisi di accertamento puo’ essere costituita dal mero rinvio al pvc redatto in occasione di un controllo fiscale, purche’ lo stesso sia conosciuto dal contribuente (circostanza pacifica nella specie) (v. ex multis 1020572003, 17243/03, 25146/05).

– la contumacia non costituisce ammissione delle avverse ragioni: “la mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall’attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere – dovere del giudice di accertare se da parte dell’attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (Cass. 15777/2006); nel processo tributario “non opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto – che nel processo civile e’ liberamente apprezzabile, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., e consente ai giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo -importa ammissioni sulla domanda attorea; ne’ essa, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale nella detta sede ad una manifestazione di volonta’ favorevole alle pretese dell’attore, il quale non e’ percio’ dispensato dall’onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese” (Cass. 24992/2006, conf. 318/2010)”;

Considerato:

– che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con rinvio della causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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