Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3655 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29457-2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA

80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.E.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6714/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

lette le memorie depositate da parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

G.E.L., invocando il giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4228 del 4 marzo 1998, con la quale era stato dichiarato proprietario, giusta testamento olografo del 1 luglio 1988, di un immobile appartenete al defunto genitore A., illegittimamente detenuto dal fratello G., conveniva in giudizio quest’ultimo dinanzi al Tribunale di Rieti, affinchè fosse condannato al rilascio dell’immobile con la condanna altresì al risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, disattendendo la riconvenzionale del convenuto volta all’accertamento della propria qualità di unico proprietario del bene oggetto di causa, sulla scorta di quanto emergeva da un successivo testamento olografo del de cuius, recante la data del 2 luglio 1998, pubblicato in data 13/2/2001, in quanto il giudicato formatosi precludeva il riesame della questione concernente la qualità di erede in capo all’attore, potendosi dare spazio al testamento più recente solo mediante la proposizione della revocazione avverso la citata sentenza del Tribunale di Roma.

In ogni caso non emergeva la prova della data del ritrovamento nè della ricorrenza di una causa di forza maggiore o del fatto della controparte che avessero impedito la produzione del documento nel precedente giudizio.

Oggetto della sentenza del Tribunale erano anche altre questioni, quali la pretesa usucapione del bene ad opera del convenuto per effetto del (com)possesso ultraventennale del bene, Ovvero l’esatta misura del risarcimento del danno subito dall’attore in conseguenza del protrarsi dell’occupazione ad opera del convenuto, questioni che sebbene decise dalla Corte d’appello in senso parzialmente difforme dal Tribunale, quanto in particolare alla misura del risarcimento riconosciuto all’attore, non sono più di interesse in questa sede, non essendo direttamente investite dai motivi di impugnazione.

Infatti, la Corte d’Appello ha confermato la conclusione del Tribunale circa la rilevanza preclusiva del giudicato formatosi circa l’affermazione della qualità di erede in capo all’intimato, in assenza di qualsivoglia prova ad opera del convenuto in merito alla data del rinvenimento del testamento, i cui effetti erano invocati dall’odierno ricorrente, e ciò anche a voler superare il profilo di carattere processuale relativo alla necessità di dover esperire il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c..

L.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6714/2014 sulla base di due motivi, mentre l’intimato non ha svolto difese in questa fase.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto investono nel complesso la possibilità di poter dedurre nel giudizio di petizione ereditaria, quale valido titolo acquisitivo della qualità di erede, il testamento avente una data successiva rispetto a quello posto a fondamento della sentenza del Tribunale di Roma passata in cosa giudicata, e favorevole all’intimato, sono ad avviso del relatore, privi di fondamento.

Si ritiene a tal fine di dover dare seguito a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 5920 del 1999, che ha infatti precisato che l’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, sicchè la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto – cioè – l’attore erede testamentario del “de cuius”, il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio – sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, così come richiede l’art. 395 c.p.c., n. 3.

La decisione gravata ha dato puntuale applicazione al principio affermato, reputando quindi preclusa la deducibilità nel giudizio intentato al fine del rilascio del bene pervenuto iure successionis all’intimato, dell’esistenza di un testamento di data successiva a quello che il giudicato ha ritenuto regolasse la successione, in assenza delle condizioni che avrebbero giustificato la proponibilità della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3.

Deve pertanto escludersi la lamentata violazione della previsione di cui all’art. 2909 c.c., nonchè la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., così come posta a fondamento del primo motivo, atteso che, alla luce del principio sopra esposto, tra le parti è destinato a prevalere il giudicato illo tempore formatosi in ordine all’accertamento della qualità di erede, e relativamente alla titolarità del bene oggetto di causa, in favore del germano E.G..

D’altronde se la petizione di eredità, che risulta essere stata esperita nel presente giudizio, accanto alla funzione recuperatoria del bene, implica anche la necessità dell’accertamento della qualità di erede (cfr. Cass. n. 2148/2014; Cass. n. 5252/2004), è cosnequenziale che, laddove, come nel caso in esame, risulti già essersi formato il giudicato sul detto accertamento, il giudice investito della domanda ex art. 533 c.c. sia vincolato al precedente accertamento, senza che possa nuovamente ridiscutersi della effettiva spettanza della qualità necessaria per l’esperimento della relativa azione recuperatoria in capo all’attore.

Tali considerazioni danno quindi anche contezza dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione delle medesime diposizioni indicate nel primo motivo, nonchè dell’art. 533 c.c., dovendosi escludere che la rinnovata contestazione ad opera del ricorrente in questo giudizio della qualità di erede del fratello, in assenza delle condizioni che consentono di rimuovere l’efficacia preclusiva del giudicato, potesse essere oggetto di una nuova disamina nel merito da parte del giudice adito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla a disporre per le spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 02017

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