Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3654 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3654 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 11076/2013 proposto da:
Costruzioni Generali S.r.l., già Costruzioni Generali S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato
Petrone Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;
-ricorrente contro
Anas S.p.a.;
– intimata nonchè contro

1

OP-0

Data pubblicazione: 14/02/2018

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato
Petrone Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1533/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/10/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 21.3.2012, la Corte d’Appello di
Roma, adita in sede d’impugnazione del lodo, depositato il
25.10.2007, emesso dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione
delle controversie inerenti al contratto d’appalto sottoscritto in data
16.3.1988 tra l’ANAS e la Società Ing. Orfeo Mazzitelli (ora S.p.A.
\A
L
Costruzioni Generali), lo \,aichiarato nullo nella parte in cui gli arbitri
avevano ritenuto inapplicabile la penale e fondato il diritto della
Società al ristoro dei maggiori oneri conseguenti alle sospensioni dei
lavori, evidenziando che: a) l’affermazione secondo cui l’opera era
stata completata si poneva in contraddizione con l’accertamento
2

Costruzioni Generali S.r.l., già Costruzioni Generali S.p.a., in persona

compiuto dagli Arbitri circa la mancata esecuzione di una parte -sia
pur non consistente- dell’opera ed in violazione dell’art. 1218 c.c., che
impone l’esatto adempimento; b) il termine di ultimazione dei lavori
era stato fissato alla data del 13 ottobre 1998, mediante il computo,
nella durata delle sospensioni, dei periodi intermedi di ripresa dei

1895 e 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, applicabili ratione temporis; c)
la responsabilità dell’ANAS per il ritardo nel collaudo, da eseguirsi
entro il termine di capitolato o non oltre sei mesi dall’ultimazione dei
lavori, era insussistente non essendo l’opera stata ultimata.
Giudicando in rescissorio, in accoglimento della domanda
dell’Impresa, la Corte ha dichiarato illegittima la penale, per essere
l’inadempimento di scarsa importanza, mentre ha rigettato le
domande di riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti alle
sospensioni, di risarcimento del danno per la mancata redazione dello
stato finale e del collaudo, nonché quella di svincolo delle somme
trattenute in garanzia.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso, l’Impresa
con sei motivi. L’ANAS S.p.A. ha depositato controricorso con cui ha
proposto un motivo di ricorso incidentale, resistito con controricorso
dall’Impresa. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo, articolato, motivo, la ricorrente principale censura
la statuizione sub a) di parte narrativa per violazione e falsa
applicazione degli artt. 829, co 1, n. 4 e co 2, ed omesso esame di
fatto decisivo, in riferimento all’art. 360, co 1, n. 4, 3 e 5 c.p.c. La
Corte d’Appello, afferma la Società, ha travalicato i limiti propri del
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lavori, in violazione dei principi di cui agli artt. 16 del R.D. n. 350 del

giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale, per avere, con motivazione
incongrua ed insufficiente, valutato la rilevanza, ai fini dell’esatto
adempimento, dei lavori non completati, che il lodo, con
apprezzamento incensurabile in sede rescindente, aveva ritenuto

2. Col secondo motivo si deduce la violazione falsa applicazione
delle norme e dei principi in materia di sospensione dei lavori pubblici
(artt. 16 del RD n. 350 del 1895, 30 del d.P.R. 1063 del 1962; 133 del
d.P.R. n. 554 del 1999; 24 e 25 del D.M. 145 del 2000), in relazione
alla statuizione sub b) della narrativa. La ricorrente lamenta che la
Corte territoriale ha applicato la disciplina relativa alle sospensioni
parziali che era inapplicabile ratione temporis, per essere l’appalto
stato stipulato il 16.3.1988.
3. Con il terzo motivo, l’Impresa deduce la violazione degli artt.
1176 e 1218 c.c., nonché dei principi di buona fede nell’esecuzione del
contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), oltre che omesso esame di fatto
decisivo o nullità della sentenza in riferimento all’art. 132, co 2, n. 4,
c.p.c., nuovamente, in relazione alla statuizione sub a) della narrativa.
La ricorrente afferma che la Corte d’Appello, senza motivare al
riguardo, ha errato nel non considerare che anche l’esattezza
dell’adempimento andava valutata alla stregua dello scopo della
prestazione e dell’interesse del creditore e, comunque, alla luce
principio di buona fede, e che nella specie gli arbitri avevano valutato
sostanzialmente adempiuta l’obbligazione alla data del 13.10.1998 in
considerazione della ridotta entità dei lavori ineseguiti (£ 30.243.789)
rispetto al totale contrattuale (£ 8.336.810.000) e del fatto che si
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minimi e non incidenti sulla funzionalità dell’opera.

trattava di lavorazioni di finitura che non incidevano sulla funzionalità
dell’opera.
4. Col quarto motivo, la ricorrente censura la statuizione sub c)
della narrativa deducendo la nullità della sentenza per travalicamento

applicazione degli artt. 829, co 1, n. 4, e co 2, in riferimento all’art.
360, co 1, n. 4, 3 e 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt.
1176, 1218, 1175 e 1375 c.c.; omesso esame di fatto decisivo o nullità
della sentenza in riferimento all’art. 132, co 2, n. 4, c.p.c. L’Impresa,
che riconosce che la statuizione relativa ai danni per il tardato collaudo
ha per presupposto il capo censurato col primo ed il terzo motivo,
riproduce le censure dedotte coi predetti mezzi.
5. I motivi primo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente
per le evidenti connessioni, vanno rigettati per le seguenti
considerazioni.
6. Ancorché sia vero che la previsione di cui all’art. 829, co 1, n.
4, c.p.c. non corrisponde al vizio di cui all’art. 360, co 1, n. 5, c.p.c.,
in quanto la prima sanziona con la nullità del lodo, oltre alla
contraddittorietà tra componenti del dispositivo e tra motivazione e
dispositivo, anche quella interna alla motivazione che determini
l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante
alla decisione (cfr. Cass. n. 1258 del 2016; n. 11895 del 2014), e che
siffatta contraddittorietà non è stata neppure prospettata innanzi alla
Corte territoriale, il principio non giova alla ricorrente in quanto la
decisione impugnata ha, in realtà, sottolineato il contrasto logico
dell’argomento svolto dagli arbitri, anche, allo scopo di far emergere
5

dei limiti posti dall’art. 829, co 1 n. 4 e co 2, o in via gradata, falsa

la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.: proprio muovendo
dall’accertamento fattuale compiuto nel lodo circa il mancato
completamento dei lavori (per quanto di scarsa entità fossero quelli
rimasti ineseguiti) ha tratto, in diritto, la conseguenza che gli stessi

rilevato dalla stessa Corte territoriale- non attiene all’apprezzamento
del fatto, ma alla nozione giuridica dell’esattezza dell’adempimento,
che, ad onta dei lodevoli sforzi dialettici della ricorrente, presuppone,
comunque, che la prestazione dovuta venga in toto eseguita. 7. Pare,
infatti, al Collegio che il generale principio di buona fede nell’esercizio
dei propri diritti, che riveste un ruolo fondamentale -unitamente al
divieto di abuso del diritto che ne costituisce l’interfaccia- come metro
di comportamento per i soggetti del rapporto obbligatorio e costituisce
un binario guida per la sintesi valutativa del giudice in riferimento alle
caratteristiche del caso specifico, non sia invocato a proposito , dato
che, nella specie, non viene direttamente in rilievo la valutazione
dell’importanza dell’inadempimento (che viene sottolineata dalla
ricorrente) o l’interesse del creditore alla prestazione totale, ma il dato
oggettivo dell’integrale (mancata) esecuzione dei lavori. E nell’ambito
dell’appalto di opere pubbliche tale dato ha un rilievo pregnante, in
quanto l’ultimazione dei lavori segna, appunto, l’inizio del
procedimento destinato a confluire nel collaudo (ciò che, del resto, si
riflette nella stessa formulazione dei motivi in esame) la cui verifica è
sottoposta a specifiche regole (artt. 62 del RD n. 350 del 1865 e 29
del d.P.R. n. 1063 del 1962, nel regime qui applicabile), dovendo esser
comunicata per iscritto al DL ed essere attestata mediante apposito
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non potevano dirsi “esattamente” adempiuti; profilo -che come già

verbale da redigersi in contraddittorio col DL: comunicazione che non
risulta aver fatto l’Impresa alla data del 13 ottobre 1998 (di
contabilizzazione del 13° SAL), in cui afferma essere, in concreto,
intervenuta l’ultimazione dei lavori, né consta in periodo

verbale in tal senso. 8. In relazione alle altre censure, va rilevato che,
involgendo le questioni trattate profili di diritto, i denunciati vizi
motivazionali (in tesi deducibili, essendo la sentenza stata depositata
il 21.3.2012 e dunque ricadendo il ricorso nel regime antecedente la
novella di cui al DL 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella
L. 7.8.2012 n. 134, ex art. 54, comma 3) sono inammissibili, laddove
insussistente è la nullità della sentenza per carenza del requisito
motivazionale, vizio che ricorre nel diverso caso in cui la motivazione,
benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento.
9. Il secondo motivo risulta del tutto inconsistente: la circostanza
che il regime di cui agli artt. 16 del R.D. n. 350 del 1895 e 30 del
d.P.R. 1063 del 1962 non preveda sospensioni parziali dei lavori non
implica affatto la fondatezza della proposizione inversa, e cioè che
quando durante un periodo di sospensione intervenga una ripresa
parziale dei lavori il relativo periodo debba esser,

contra factum,

computato come periodo di sospensione.
10.

Con il quinto motivo, si lamenta l’omessa pronuncia,

l’omesso esame di un fatto decisivo o la nullità, ex art,132, co 2, n. 4
7

i

immediatamente successivo la redazione in contraddittorio di alcun

c.p.c. della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato assorbita
l’impugnazione incidentale (violazione di norme e principi in tema di
risarcimento del danno; violazione e falsa applicazione delle norme in
materia di maggiori oneri; insufficienza ed erroneità della motivazione

incidentale erano rivolta a criticare la taxatio, ritenuta insufficiente,
effettuata su capi del lodo annullati, annullamento qui confermato, e,
comunque, la censura non tiene conto che nel giudizio di cassazione
non sono esaminabili le questioni sulle quali il giudice inferiore non si
è pronunciato, il cui esame va rimesso al giudice di rinvio, nel caso,
che qui appunto non ricorre, in cui venga cassato il capo della sentenza
impugnata, relativo alla questione ritenuta assorbente.
12. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta, in riferimento alle
statuizioni del rescissorio r l’omesso esame di un fatto decisivo,ovvero
la nullità della sentenza ex art.132, co 2,n. 4 c.p.c. in ordine al rigetto
delle domande relative a compensi e risarcimenti per sospensione dei
lavori, per il ritardo nella redazione dello stato finale e nel collaudo,e
di svincolo della cauzione. La ricorrente si duole, in particolare, che i
giudici a quo hanno omesso di verificare la rilevanza pregiudizievole
delle singole sospensioni sul complessivo andamento anomalo dei
lavori, hanno erroneamente ritenuto i lavori non ultimati e così
affermato la sussistenza del suo inadempimento, senza valutare quello
della committente né la relativa importanza. 13. Il motivo è in parte
inammissibile ed in parte infondato. Il tema dibattuto innanzi ai giudici
dell’impugnazione, in relazione sia alla disapplicazione della penale
che ai maggiori oneri conseguenti alle sospensioni era collegato al
8

ed omessa pronuncia). 11. Il motivo è inammissibile: l’impugnazione

termine di ultimazione dei lavori, ed in proposito la Corte territoriale
ha statuito ritenendo di non riconoscere all’Impresa alcun compenso
“quale che fosse il termine finale per l’esecuzione dei lavori”, perché
parte non adempiente, sicché le denunciate omissioni sono

assumono illegittime, delle varie sospensioni ed alla valutazione
comparativa dei reciproci inadempimenti presentano profili di novità e
risultano pure genericamente svolte (pag. 39 e 41 del ricorso),
laddove l’assunto secondoVla Corte avrebbe errato nell’affermare la
sua inadempienza, per non aver in ispecie ritenuto ultimati i lavori al
13.10.1998 (in cui, come si è detto, è stato contabilizzato il 13° SAL)
in quanto esattamente rispondenti a quelli contabilizzati nello stato
finale del 13.8.2001, oltre a confliggere con i principi esposti nel
precedente § 7, attinge al merito ed è pure viziato da un’evidente
petizione di principio, essendo in detto stato finale -rectius “nel verbale
di constatazione e accertamento dei lavori” (cfr. pag. 11 terzo periodo
della sentenza)- attestata proprio la mancata realizzazione di tutte le
opere commesse. Il carattere incontroverso riconnesso al fatto che tali
lavori siano, poi, stati riappaltati a terzi, ad opera della committente,
non è, infine, efficacemente contrastato in seno al ricorso, in cui si dà,
piuttosto, conto della contestazione svolta in sede arbitrale (cfr. pag.
41, 1° periodo ricorso).
15. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’ANAS deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 1455 c.c., 11 CSA
e 5 DM n. 145 del 2000, oltre che vizio di motivazione, per avere la
Corte territoriale ritenuto inadempiente la Società appaltatrice e
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insussistenti. 14. Peraltro, le questioni relative alle cause, che si

ciononostante annullato l’irrogazione della penale. La previsione della
penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori, prosegue la ricorrente
incidentale, ha carattere cogente e non è subordinata alla consistenza
qualitativa o quantitativa della inadempienza dell’Impresa. 16. Il

ratione temporis del DM n. 145 del 2000 sopravvenuto alla stipula del
contratto (e, comunque, la pertinenza della disposizione richiamata,
venendo, in tesi, in rilievo l’art. 22; cfr. in tema di applicabilità delle
disposizioni di cui al d.P.R. n. 554 del 1999, in riferimento alla norma
transitoria di cui all’art. 232, da ultimo, Cass. n. 5681 del 2017 tra le
stesse parti) e disattesa l’eccezione d’inammissibilità della doglianza,
che attiene a profili di diritto, va rilevato che l’art. 29, co 4, del d.P.R.
n. 1063 del 1962, qui applicabile, consente la disapplicazione totale o
parziale della penale solo nell’ipotesi in cui si riconosca che il ritardo
non è imputabile all’appaltatore. La valutazione dell’importanza
dell’inadempimento compiuta dalla Corte territoriale in riferimento al
parametro normativo di cui all’art. 1455 c.c., in tema di risoluzione del
contratto, incorre, dunque, nella critica che le è stata rivolta, poiché
dall’operata valutazione il giudice non aveva il potere di escludere la
penale, in base alla disposizione di capitolato, ma, solo, di ridurla
equamente, a norma dell’art. 1384 c.c., potere che sussiste, anche, in
caso di appalto pubblico, laddove venga accertato che l’ammontare
del danno preventivamente commisurato ecceda la concreta entità del
pregiudizio (cfr. Cass. n. 21994 del 2012 in tema di valutazione
dell’interesse del creditore e Cass. Su n. 18128 del 2005, che
sottolinea come il potere del giudice costituisca espressione dei
10

motivo è fondato per le seguenti considerazioni. Esclusa l’applicabilità

principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost.,
1175 e 1375 c. c.)
16. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio
alla Corte d’Appello di Roma, che si atterrà ai suddetti principi e

legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017

provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di

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