Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3654 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28015-2015 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

37/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CANINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMEDEO ROSBOCH giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PA.AU., M.G., CENTRO FRANCESCANO CULTURALE

ARTISTICO ROSETUM, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2807/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

letta la memoria depositata da parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.F., nella qualità di erede legittima di Ma.Fe. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Pa.Au. ed il curatore dell’eredità giacente, M.G., affinchè fosse dichiarata l’inesistenza, la falsità e comunque la nullità del testamento olografo del 13 marzo 1999, con il quale la convenuta era stata istituita erede universale.

Nel corso del giudizio, allorquando erano già scaduti i termini concessi ai sensi dell’art. 184 c.p.c., spiegava intervento P.L., la quale assumeva di essere erede universale del defunto, in virtù di testamento olografo del 30 novembre 1999, chiedendo di essere immessa nel possesso dei beni ereditari.

L’attrice impugnava anche tale secondo testamento.

Con una prima sentenza non definitiva il Tribunale reputava ammissibile l’intervento della P., e l’impugnazione proposta dalla stessa interventrice avverso tale sentenza era ritenuta inammissibile con sentenza di questa Corte n. 26943/2008, in quanto la parte non era soccombente sulla questione relativa all’ammissibilità del suo stesso intervento.

Nel prosieguo del giudizio con la sentenza definitiva n. 3007/2012, il Tribunale reputava non utilizzabili i documenti prodotti dall’interventrice, essendo per la stessa maturate le preclusioni istruttorie in ragione dell’epoca dell’intervento, ivi incluso il testamento olografo posto a fondamento della domanda, che per l’effetto andava rigettata.

Quanto alla domanda avanzata dalla Dama nei confronti dell’originaria parte convenuta, il Tribunale qualificava la stessa come domanda di nullità del testamento per difetto di forma ex art. 606 c.c., e, reputando superflua la proposizione della querela di falso, ben potendo la nullità essere liberamente provata, reputava che le indagini svolte anche da parte dell’ausiliare d’ufficio confortavano la conclusione circa la falsità del testamento del quale era beneficiaria la Pa..

Quindi riscontrato il rapporto di parentela tra l’attrice ed il de cuius, dichiarava la prima erede legittima, condannandola tuttavia al rimborso in favore della convenuta delle spese sostenute per la successione.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2807/2015, per quanto ancora rileva in questa sede, nell’esaminare l’appello avanzato dalla P., nel richiamare i principi di questa Corte in tema di limiti alla facoltà di intervento) del terzo, e preso atto che l’appellante era intervenuta solo allorquando erano già decorsi i termini di cui all’art. 184 c.p.c., ha confermato il giudizio di inutilizzabilità del testamento del quale risultava essere beneficiaria. Nè poteva essere addotta la circostanza che la scoperta del testamento fosse successiva alla scadenza dei termini di cui sopra, in quanto l’intervento nel presente giudizio era frutto di un’autonoma scelta della P., che ben avrebbe potuto far valere le proprie ragioni in un giudizio autonomo, senza quindi incorrere nelle preclusioni istruttorie.

P.L. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati attesa la connessione delle questioni coinvolte, ad avviso del Collegio sono in fondati.

Con il primo motivo si denunzia l’error in procedendo della Corte distrettuale per la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. Infatti, la sentenza gravata non avrebbe fornito risposta alla deduzione di parte appellante secondo cui il testamento del quale era beneficiaria, sebbene tardivamente prodotto in primo grado, doveva ritenersi utilizzabile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., che consente per la prima volta in grado di appello la produzione di documenti indispensabili.

Deve quindi reputarsi che nella nozione di documenti indispensabili debbano farsi rientrare, oltre ai documenti prodotti per la prima volta in grado di appello, anche quelli già versati in atti in primo grado, ma che non siano stati presi in esame per la loro tardiva produzione in quel grado.

Per l’effetto, e con ciò si sostanzia il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corte d’Appello era censurabile anche ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere esaminato il fatto decisivo, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato proprio dalla scheda testamentaria con la quale la ricorrente è stata istituita erede universale.

Le censure non possono però trovare accoglimento.

Ed, invero costituisce orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per il quale la previsione di cui all’art. 345 c.p.c. non può legittimare in appello l’ingresso di prove dalle quali la parte sia decaduta nel giudizio di primo grado, essendo in tal caso carente in radice il requisito della novità (Cass. n. 18740/2003).

Ancor prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2005 (Cass. nn. 8203-8204/2005) che ha esteso l’applicazione dell’art. 345 c.p.c. anche alle prove documentali, si era precisato che i documenti potessero essere prodotti ed esaminati in appello solo se non in precedenza prodotti in primo grado (Cass. n. 1048/2004; Cass. n. 16995/2004).

A seguito poi dell’estensione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c. anche alle prove precostituite, quali appunto i documenti, si è appunto esplicitamente affermato che, nel giudizio di appello l’eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 24606/2006; Cass. n. 3319/2010; Cass. n. 22014/2007; Cass. n. 8777/2013).

In tale prospettiva, e cioè per l’impossibilità di pone rimedio tramite la previsione di cui all’art. 345 c.p.c. alle preclusioni nelle quali la parte sia incorsa in primo grado, e con specifico riferimento alla produzione di un testamento, si veda da ultimo Cass. n. 7410/2016.

Peraltro non deve trascurarsi che, sempre secondo l’opinione di questa Corte, nel giudizio di appello l’indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova (cfr. ex multis Cass. n. 7441 /2011; Cass. n. 26020/2011; Cass. n. 3493/2013).

Poichè la questione circa l’esistenza di un valido titolo successorio in capo all’interventrice ha costituito l’oggetto specifico della decisione del Tribunale, è evidente che la rilevanza del testamento era imposta già dallo sviluppo del contraddittorio in quel grado, essendo quindi imputabile alla ricorrente, il non avere introdotto quella prova, o meglio averla tardivamente introdotta.

Risulta quindi insussistente la violazione dell’art. 345 c.p.c. come del pari deve reputarsi non sussistente la violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendosi reputare che la decisione della Corte d’Appello di non tenere conto del testamento in favore della ricorrente, costituisca un rigetto quanto meno implicito dell’eccezione dell’appellante finalizzata ad invocarne l’utilizzabilità ai sensi del menzionato art. 345 c.p.c.

L’impossibilità di poter utilizzare il testamento de quo, rende altrettanto evidente l’infondatezza del secondo motivo, nel quale il fatto decisivo di cui si lamenta l’omessa disamina, è lo stesso testamento.

Nè appare condivisibile quanto osservato dalla ricorrente nelle memorie depositate, laddove si evidenzia che pur avendo prodotto il testamento a sè favorevole allorchè le preclusioni istruttorie erano già maturate, non avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, al fine di giustificare la scoperta dell’atto in epoca successiva alla scadenza dei termini assegnati per le deduzioni istruttorie, essendosi posta tale esigenza solo all’atto della proposizione dell’appello, allorquando il giudice di primo grado aveva rilevato la tardività della produzione documentale de qua.

Infatti, ancorchè il Tribunale avesse inizialmente disposto la CTU su tale documento, era pacifico che la produzione in esame era avvenuta a preclusioni istruttorie già maturate, preclusioni il cui rilievo opera d’ufficio, sicchè la parte, lungi dal confidare sull’iniziale atteggiamento del giudice incaricato dell’istruttoria, si sarebbe dovuta comunque premurare di legittimare, mediante il ricorso all’istituto della rimessione in termini, il tardivo ingresso delle prove nel processo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti della controricorrente.

Nulla a disporre per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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