Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3652 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3652 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 23603/2013 proposto da:

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Minardo Salvatore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Iemmolo Angelo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Assessorato Regionale al Territorio e ali’ Ambiente della Regione
Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 328/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 12/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2017 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA

a cui resiste l’amministrazione intimata con controricorso – avverso la
sentenza in atti con la quale la Corte d’Appello di Catania, rigettandone
l’appello, perché generico e probatoriamente indimostrato, ha
confermato la decisione che in primo grado, in parziale accoglimento
della domanda da lui proposta per l’annullamento della cartella di
pagamento notificatagli ai fini della riscossione dell’indennizzo dovuto
per l’abusiva occupazione di un’area del demanio marittimo, aveva
ridotto la pretesa in ragione dell’accertata minore estensione dell’area,
compensando tuttavia le spese ad eccezione di quelle di ctu poste
invece a suo carico.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il Minardo lamenta la violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. perché il decidente d’appello non ha
esaminato e statuito in ordine alla doglianza relativa alla regolazione
delle spese operata dalla sentenza di primo grado.
2.2. Il motivo è infondato.
Premesso, infatti, che come questa Corte ha già ricordato «in tema di
spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di
merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del
divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente
le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione
Est. Cons.

RG 23603/13 Minardo-Ass.territorio Reg. Sicilia
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1. Minardo Salvatore ricorre per cassazione sulla base di tre motivi –

delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o
erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur
se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o
al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche
disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la

stante l’assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento
adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità
costituzionale per contrasto con l’art. 111 Cost.» (Cass., Sez. III,
10/06/1997, n. 5174), nella specie non sussiste il vizio lamentato,
posto che il relativo motivo di appello ha costituito oggetto di rigetto
implicito. Esso invero, come insegna la giurisprudenza sul punto
(Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17956) risulta logicamente assorbito
per incompatibilità dal rigetto dell’appello nella sua totalità, dal
momento che solo ove l’appello riguardo alle statuizione adottate in
via principale dal giudice di prime cure avesse trovato accoglimento vi
sarebbe stata ragione di denunciare l’omissione del decidente riguardo
alle statuizione accessorie, quale sono appunto quelle in materia di
spese. Ma poiché quelle statuizioni sono state integralmente
confermate anche con riguardo alle spese, il relativo motivo di appello
deve ritenersi che sia stato implicitamente rigettato, e dunque non
ricorre il vizio di omessa pronuncia qui lamentato.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso il Minardo lamenta ancora un
vizio di omessa pronuncia riguardo alla denunciata nullità del
procedimento di accertamento e delimitazione del suolo demaniale,
che, ove fosse stato dichiarato tale, avrebbe consentito previa sua
disapplicazione di procedere ad un nuovo accertamento.
3.2. Anche il suddetto motivo deve giudicarsi infondato, avendo la
relativa istanza costituito oggetto di rigetto implicito.
Est. Cons.

RG 23603/13 Minardo-Ass.territorio Reg. Sicilia
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compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità,

Va da sé, infatti – richiamando quanto poc’anzi precisato riguardo al
primo motivo di ricorso – che la circostanza che il giudice d’appello
abbia rigettato il gravame in quanto «generico e, comunque, sfornito
di prova» evidenzia un percorso motivazionale che, sfociando in una
statuizione di merito logicamente incompatibile con la domanda

modi anzidetti solo in quanto avesse ritenuto di non condividere le
doglianze in tema di nullità del procedimento -, mette capo ad
un’implicita pronuncia di rigetto con la conseguenza che perciò la
rassegnata censura non può trovare alcun seguito.
4.1. Il terzo motivo del ricorso Minardo deduce l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, avendo il giudice d’appello negato ogni
concludenza ad un pregresso accertamento dello stato dei luoghi
risalente al 1908 condotto nel contraddittorio delle parti, benché
l’allegazione in parola fosse stata accompagnata anche
dall’indicazione della «linea di delimitazione» e dalle «coordinate
cartesiane» ricavabili dalla mappa eseguita nell’occasione, elementi
non considerati dal giudice di merito.
4.2. Il motivo, così come declinato, è inammissibile poiché esso evoca
a ben vedere un vizio motivazionale che non è più denunciabile nel
vigore del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. Civ. applicabile
ratione temporis alla specie in discorso.
Il ricorrente invero denuncia un’omissione che non avrebbe riguardato
un “fatto decisivo per il giudizio”, nel significato che al termine fatto
ascrive la giurisprudenza di questa Corte (Cass.,
Sez. II, 14/06/2017, n. 14802), ma circostanze ed elementi di
valutazione influenti, a suo dire, sull’esito del giudizio estranei al
concetto di fatto decisivo e quindi non più scrutinabili da questa Corte
nella veste qui dedotta.
Est. Con

RG 23603/13 Minardo-Ass.territorio Reg. Sicilia
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arulli

asseritamente inevasa – potendo in tanto il decidente risolversi nei

5. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle

200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 3.10.2017
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Il Funzionario Giud
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Doit.sso Fabrizio

Dott. Frnsd6rirelli

spese del presente giudizio che liquida in euro 2200,00, di cui euro

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