Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3652 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.M. quale liquidatore della SMEIL SRL, SMEIL SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 46/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 10/4/06, depositata il 15/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Il sig. R.M. in qualita’ di liquidatore della SMEIL srl ha impugnato un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha determinato induttivamente il reddito di impresa relativo all’esercizio 1988, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, causata dal furto dei libri contabili.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo ma ha determinato il quantum in conformita’ al reddito dichiarato per l’anno precedente (1987), sul rilievo della definitivita’ dello stesso, escludendo la possibilita’ di quantificare il reddito sulla base del volume di affari dichiarato ai fini iva, mediante applicazione della percentuale di ricarico medio del settore.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando vizi di motivazione e violazione dell’art. 39 citato.

Il ricorso e’ manifestamente fondato.

Il mancato controllo della dichiarazione dei redditi relativa ad un anno di imposta non preclude il controllo per l’anno successivo. La CTR ha praticamente ritenuto vincolante per l’anno 1988 la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1987 per il solo fatto che la precedente dichiarazione non e’ stata controllata. Si tratta di una affermazione di principio non condivisibile che non tiene conto della autonomia dei periodi di imposta.

Anche l’affermazione secondo la quale il volume di affari dichiarato ai fini iva non costituirebbe una base valida per determinare la percentuale di redditivita’ ai fini delle imposte dirette non e’ condivisibile ed e’ in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte: “In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, nel caso in cui sia consentito, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, legittimamente l’amministrazione finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditivita’ media del settore specifico in cui opera l’impresa sottoposta ad accertamento (Cass. 11813/2002, con/. 10344/2007)”;

Considerato:

– che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con rinvio della causa, anche per le spese, alla CTR della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassarla sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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