Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3652 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26087-2015 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa

dall’avv. ANTONIO GIUA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DE.GE., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso

dall’avv. VALENTINA ANTONELLA G. PINNA, PIERINO ROSARIO ARRU giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.G.A., D.M.P., D.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

di SASSARI, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

letta la memoria depositata dal controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari De.Ge., assumendo di essere stata designata erede universale del defunto C.R., unitamente a D.G.A., M.P. ed il convenuto, giusta testamento pubblico del 4/6/1997, ma che il convenuto aveva affermato di essere l’unico crede del defunto giusta testamento olografo del 4/3/2001.

Chiedeva quindi dichiararsi l’invalidità del secondo testamento per vizi di forma, con la condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari illegittimamente sottratti.

Il convenuto si costituiva invece asserendo la piena validità del secondo testamento.

All’esito dell’integrazione del contraddittorio con gli altri soggetti designati come eredi con il testamento pubblico, ed all’esito dell’istruttoria, il Tribunale dichiarava la nullità del testamento olografo osservando che sebbene dalla prova fosse emerso che il testamento era stato redatto di pugno dal de cuius, tuttavia questi aveva ricopiato un testo, del quale si ignorava l’autore, sicchè sebbene il testamento fosse stato riletto ed approvato dal defunto, non risultava con certezza riferibile al C..

Si trattava di un’ipotesi di alterazione della volontà del testatore, il quale non era del tutto consapevole di ciò che aveva scritto, avendo, subito dopo la redazione, chiesto ai presenti di rileggergli l’atto, laddove l’affermazione resa subito dopo la rilettura, “va bene”, non era decisiva, in quanto faceva seguito solo ad una veloce lettura.

Mancava quindi la prova della corrispondenza delle volontà emergenti dall’atto a quelle effettive del testatore, come comprovato anche dal fatto che con una scrittura del febbraio 2001, sempre predisposta da altri, aveva inteso donare all’attrice lo stesso immobile che era invece contemplato nel testamento pubblico del 1997, come attribuito alla ricorrente.

A seguito di appello proposto da De.Ge., la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame rigettando la domanda attorea.

A tal fine ha valorizzato gli esiti della prova testimoniale che rendevano evidente la non decisività della consulenza tecnica d’ufficio, ben potendosi anzi giustificare la valutazione espressa dall’ausiliare, nel senso della non autenticità del testamento, proprio in considerazione del fatto che il testatore, come riferito dai testi, aveva provveduto a ricopiare un testo scritto da altro soggetto non identificato, alterando in tal modo il nomale andamento del gesto scrittorio.

Tuttavia, una volta accertata la redazione dell’atto proprio ad opera del de cuius, non poteva affermarsi la nullità del testamento, essendo in ogni caso valida la scrittura privata, quale resta il testamento, ancorchè risulti il frutto della riproduzione di un testo predisposto da altri.

A tal fine, sempre dalle prove emergeva che il C., si era fatto rileggere il testo appena redatto, esprimendo il proprio assenso al contenuto.

Per l’effetto, attesa la validità del testamento, ha rigettato la domanda dell’attrice.

D.G. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi, ed ha resistito con controricorso De.Ge., mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto a fronte della proposizione a parte della ricorrente di vari motivi di appello incidentale, sebbene condizionato, la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sugli stessi.

Ad avviso del Collegio il motivo è privo di fondamento.

In primo luogo deve escludersi che vi sia stata omessa pronuncia in ordine al motivo di appello incidentale con il quale si reiterava la questione relativa alla validità formale del testamento per il fatto che la data fosse stata apposta dopo la sottoscrizione del testatore, posto che come si rileva dalla lettura delle prime righe della pag. 5 della decisione gravata, la Corte di merito ha ritenuto di disattendere la doglianza in oggetto.

Quanto agli altri motivi di appello incidentale non esaminati, deve ricordarsi che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell’eccezione, sicchè il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto (Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004).

Nel caso di specie, oltre a rilevarsi l’espresso riferimento al rigetto dell’appello incidentale nel dispositivo, deve escludersi la sussistenza della violazione dell’art. 112 c.p.c.

Quanto al valore probatorio della CTU, e premesso che anche il giudice di primo grado aveva ritenuto che la conclusione circa la non autenticità dell’atto fosse da reputarsi superata alla luce delle emergenze della prova testimoniale, sebbene avesse poi concluso per la nullità sul presupposto che la ricopiatura di un testo predisposto da altri, faccia venire meno l’autenticità e la riferibilità dell’atto al de cuius, si osserva che la decisione d’appello ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali andava data priorità alle risultanze della prova testimoniale, aggiungendo che proprio l’attività di ricopiatura del testo giustificava come il CTU fosse pervenuto all’affermazione di carenza del requisito dell’olografia.

Trattasi quindi di valutazioni che lungi dal denotare l’omessa disamina del motivo di appello incidentale, confortano il convincimento di un suo, quanto meno implicito, rigetto.

Quanto alla pretesa violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, anche sul punto deve reputarsi che la Corte di merito abbia implicitamente statuito, e ciò alla luce del fatto che la decisione è avvenuta ritenendo che fosse stata effettivamente offerta la prova dell’autenticità del testamento, senza che fosse necessario dover fare ricorso alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. (e ciò anche a voler tacere del fatto che a seguito di quanto affermato da Cass. S.U. n. 12307/2015, richiamata in motivazione, è a carico di colui che invoca la invalidità del testamento che incombe l’onere di fornirne la prova, e quindi, nel caso di specie sulla ricorrente).

Del pari deve ritenersi che vi sia stata un’implicita decisione ad opera del giudice di merito quanto alla dedotta violazione delle previsioni in termini di decadenze istruttorie, posto che, essendosi la sentenza fondata sulle risultanze della prova testimoniale, ha implicitamente disatteso la eccezione di inutilizzabilità della stessa.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si palesa la sua infondatezza nella parte in cui denunzia la violazione delle norme di cui agli artt. 602 e 606 c.p.c., non essendovi motivi per discostarsi da quanto affermato da Cass. n. 18644/2014, circa le modalità di apposizione della data sul testamento olografo.

Le suesposte considerazioni circa la valutazione delle risultanze della CTU ad opera del giudice di appello, e tenuto conto di quanto già affermato dal Tribunale, escludono altresì che sussista violazione di legge in merito alla rilevanza probatoria della consulenza, occorrendo ricordare che secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

A ciò deve aggiungersi che la presente impugnazione risulta assoggettata alla previsione di cui al novella art. 360 c.p.c., n. 5 che nell’interpretazione che è stata autorevolmente offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8504/2014, impone di ritenere che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.

Ne deriva che la doglianza concernente la pretesa non corretta valutazione degli esiti della CTU oggi, una volta che degli stessi si sia dato contezza in motivazione, indicando le ragioni per le quali non se ne possa tenere conto ai fini della decisione, non è in alcun modo suscettibile di essere presa in esame da questa Corte.

In merito alla dedotta violazione degli artt. 153, 183 e 184 c.p.c., per avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale una volta che i termini perentori erano già scaduti, con il conseguente maturare delle preclusioni istruttorie, il motivo di ricorso pecca del tutto di specificità, alla luce di quanto emerge dalla stessa narrazione in fatto della sentenza gravata.

Infatti, a pag. 2, nella illustrazione dello svolgimento del processo in primo grado, la sentenza riporta che una volta espletata la CTU, il giudice avvedutosi della mancata concessione dei termini perentori di cui all’art. 183 c.p.c., u.c., concedeva gli stessi, assumendo la prova all’esito delle richieste istruttorie formulate.

Ebbene a fronte di tale situazione, e dovendosi ricollegare le decadenze istruttorie solo all’effettiva scadenza dei termini concessi a tal fine da parte del giudice, oggi in base a quanto previsto dall’art. 183 c.p.c., comma 6, e prima dall’art. 184 c.p.c., deve escludersi che le parti possano essere incorse in preclusioni istruttorie, senza che i termini in oggetto siano stati mai concessi.

Alla luce di quanto quindi emerge dalla esposizione in fatto della sentenza, non vi è stata alcuna proroga dei termini, sicchè, ai fini della eventuale fondatezza del motivo, la ricorrente avrebbe dovuto precisare se e quando tali termini erano stati in precedenza assegnati, al fine di legittimare la correttezza dell’affermazione secondo cui il giudice avrebbe concesso un’indebita proroga.

Infine, del tutto infondata è la doglianza concernente la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., e ciò, oltre che in ragione di quanto sopra esposto circa il fatto che la decisione sia stata adottata alla luce della complessiva valutazione del materiale istruttorio, ritenendosi offerta la prova positiva della validità del testamento, anche alla luce dei principi ricavabili dalla menzionata Cass. S.U. n. 12307/2015.

La rilevata infondatezza dei primi due motivi di ricorso, rende evidente, anche a voler superare evidenti profili di inammissibilità legati ad una formulazione del tutto generica, l’infondatezza anche del terzo motivo che ripropone le questioni già dibattute nei primi motivi, in relazione al diverso profilo del difetto di motivazione e ciò a fronte di una giustificazione della decisione operata dalla Corte distrettuale che ha dato conto delle ragioni per le quali, nonostante la ricopiatura del testo, la redazione del testamento alla presenza di altre persone alle quali era stato anche richiesto di rileggere il documento, non fosse possibile affermare la nullità dell’atto mortis causa, denotandosi quindi in maniera del tutto palese l’impossibilità di poter ravvisare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella sua nuova formulazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del controricorrente.

Nulla a disporre per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 Vo sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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