Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3651 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 16/02/2010), n.3651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago n. 9,

presso lo studio dell’avv. Tiziana Apuzzo, rappresentato e difeso

dall’avv. SICIGNANO Federico;

– controricorrente –

e

sul ricorso proposto da:

P.A., come sopra elettivamente domiciliato e

rappresentato;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, come

sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– controricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

Regionale della Campania, sez. 11^, n. 51, depositata il 17.4.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso, in varia prospettiva, avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 2.12.1985 dall’Ufficio, a titolo di responsabilità personale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, in relazione all’Irpeg ed all’Ilor accertate, con riguardo all’annualità 1982, a carico della società Blok-Sud in liquidazione, di cui era socio, che, trasformatasi da s.p.a. in s.r.l. con riduzione di capitale, aveva, con delibera assembleare, destinato il capitale esuberante ai soci, dividendolo per quote;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, sul presupposto dell’inapplicabilità della responsabilità personale del socio per debiti tributari della società D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36;

– che i giudici di appello rilevarono, in particolare: “… i periodi di imposta ai quali si fa riferimento è per l’anno 1982, e non i primi due antecedenti alla liquidazione della società (1982). Per effetto di quanto innanzi si viene a determinare che mancano nel caso in esame i presupposti giuridici della richiamata responsabilità per il socio contribuente per il pagamento delle imposte dovute dalla società Bloc-Sud s.r.l. nei limiti della somma ricevuta a seguito della trasformazione della società da s.p.a. a società s.r.l., con riduzione di capitale ed assegnazione delle somme del capitale residuato”;

rilevato :

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 16, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

– che il contribuente ha resistito con controricorso e riproposto, in via di ricorso incidentale condizionato (a sua volta contrastato dall’Agenzia con controricorso), le deduzioni già prospettate e non considerate dalla pur interamente favorevole decisione di appello;

osservato:

– che il ricorso principale dell’Agenzia appare manifestamente fondato, posto che, diversamente da quanto sembra assumere il giudice a quo, la lettera del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3 (facendo riferimento al ricevimento di denaro o altri beni sociali “nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione” non esclude, ma ricomprende, la prevista responsabilità personale del socio in relazione alle distribuzioni di capitale sociale deliberate nel medesimo anno in cui la società è posta in liquidazione;

– che il ricorso incidentale del contribuente è inammissibile;

– che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nei giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime ai giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 17.201/04, 12.680/03, 3341/01, 3908/00);

ritenuto:

– che pertanto, riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ricorrono le condizioni per accogliere il ricorso principale e dichiarare inammissibile quello incidentale, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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