Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3651 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3651 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 10155/2013 proposto da:

z

Impresa Donati S.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI
costituita con la Giorgio Castelli S.r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Mazzini n.55, presso lo studio dell’avvocato Linguiti Alberto, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già Ministero delle
Infrastrutture, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 14/02/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 789/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA
1. E’ impugnata per cassazione dalla Donati s.p.a. sulla base di quattro
motivi di ricorso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma
ha dichiarato per incompetenza del collegio arbitrale la nullità del lodo
pronunciato tra essa ricorrente ed il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti in merito all’appalto relativo al recupero ed al restauro
del Palazzo Carignano in Torino.
Nella specie il giudice a quo, pronunciandosi nei riferiti termini, ha
ritenuto di uniformarsi ai dicta di Corte Cost. n. 152 del 1996 di guisa
che, essendo venuta mena l’obbligatorietà dell’arbitrato previsto dalla
norma dichiarata illegittima (art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063,
nel testo risultante dall’art. 16 I. 10 dicembre 1981, n. 741), negli
appalti pubblici di cui sia parte una amministrazione statale potendo
la competenza arbitrale sussistere «a condizione che le parti si siano
espresse in tal senso», non vale a configurare una siffatta volontà il
rinvio che il contratto faccia alle clispnRizioni del capitolale/ yerierdie di
appalto, dovendo al riguardo evidenziarsene la natura obbligatoria per
le amministrazione statali ed assumendo perciò il rinvio «mero
riferimento con carattere ricognitivo della fonte legale»; né tantomeno
l’esplicito rinvio operato dall’art. 6 del contratto agli artt. 31 bis e 32
I. 11 febbraio 1994, n. 109, che richiamano le disposizioni in materia
di arbitrato contenute nel codice di procedura civile, dovendo n esso
essere interpretato conformemente a Costituzione ovvero «nel’ s nso
Cons. est arulli

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03/10/2017 dal cons. MARULLI MARCO.

che la controversia può essere deferita agli arbitri solo in presenza di
una specifica previsione delle parti».
Al mezzo proposto dalla Donati resiste l’intimato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’impresa ricorrente lamenta un

suo dire, se la Corte capitolina abbia considerato l’art. 6 del contratto
come una clausola meramente ricognitiva di un obbligo, già
prefigurato dalla legge, ovvero se abbia considerato tale clausola
irrilevante o inidonea a radicare la competenza arbitrale.
Il secondo motivo denuncia un vizio di omessa pronuncia giacché la
Corte d’Appello, malgrado il punto gli fosse stato sottoposto da
entrambe le parti, ha omesso di pronunciarsi in ordine alla questione
se, una volta ritenuto che la specie andasse regolata alla stregua
dell’art. 47 d.P.R. 1063/1062 nella lettura di costituzionalità operatane
dalla sentenza n. 152 del 1996, l’amministrazione avesse o meno
validamente e tempestivamente esercitato la declinatoria secondo
quanto previsto dalla norma.
Parimenti con il terzo motivo di ricorso la Donati lamenta la violazione
degli artt. 1362 e ss. cod. civ. non potendo infatti sostenersi, come
invece apoditticamente sostenuto dal decidente, che l’art. 6 del
contratto – che rimandava agli artt. 31 bis e 32 I. 109/1994 ed
intendeva in tal modo far salva la competenza arbitrale – preveda il
rinvio ad arbitrato solo a seguito di una specifica clausola in tal senso
del contratto, non essendo a questo fine rilevante il fatto che il
deferimento agli arbitri fosse stato escluso nel bando di gara (il bando
non essendo stato ricompreso nel contenuto del contratto) ed essendo
invece decisivo che il rinvio operato dall’art. 6 fosse stato pr29visto
dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 47 d.P.R. 1063/062,
Cons. es/Mrulli

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vizio di omessa ed insufficiente motivazione non comprendendosi, a

assumendo con ciò specifico carattere pattizio in guisa di relatio

perfecta.
Anche il quarto motivo di ricorso solleva un analogo problema
interpretativo, assumendo che, nella denegata ipotesi in cui il richiamo
operato dall’art. 6 alle norme dianzi citata non voglia intendersi alla

conclusione enunciata dal decidente risulterebbe contraria al diritto
scritto, giacché l’art. 32 I. 109/1994 all’epoca vigente prevedeva la
devoluzione della controversia alla cognizione degli arbitri, la cui
competenza avrebbe potuto essere derogata solo se nel termine
previsto dall’art. 47 anzicitato la controparte avesse ricusato
l’arbitrato.
2.2. I sopradetti motivi – che possono essere esaminati
congiuntamente in quanto aventi ad oggetto un comune tema
decisionale contrassegnato dalla ritenuta preminenza che l’art. 6 del
contratto

inter partes assume nell’economia giuridica della vicenda –

sono infondati e non meritano adesione.
2.3. Essi lamentano invero un insussistente vulnus interpretativo nel
ragionamento della Corte distrettuale, che nel risolvere nei riferiti
termini la controversia al suo esame, assolvendo con coerenza e
compiutezza il compito motivazionale a cui era nella specie chiamata,
non ha affatto violato né i canoni dell’ermeneutica contrattuale né,
tantomeno, quelli di interpretazione della legge allorché ha divisato
che il richiamo contenuto nell’art. 6 non fosse idoneo sotto entrambi i
profili dedotti dalla ricorrente a fondare la pretesa competenza
arbitrale.
Più esattamente le declinate censure muovono da un presupposto
errato, poiché mostrano di obliterare – pur se non trascurano di farvi
appello per legittimare una chiave di lettura della vicenda difforme da
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stregua di un rinvio vincolante sul piano negoziale, nondimeno la

quella accolta dalla corte territoriale – le ricadute scaturite sul piano
esegetico dalla ricordata sentenza n. 152 del 1996 della Corte
Costituzionale che, sebbene abbia riguardato nello specifico il solo art.
16 I. 741/1981, peraltro sostitutivo dell’art. 47 d.P.R. 1062/1963,
nondimeno è fonte, laddove ha inteso espungere dall’ordinamento la

specifica volontà delle parti (liberamente formatasi) la facoltà di
derogare alla regola della statualità della giurisdizione – come bene
ha rimarcato il decidente sottolineando la necessità che l’articolo di
che trattasi «debba essere letto in sintonia con i principi fissati dal
giudice delle leggi» – di un indicazione interpretativa di carattere
generale.
2.4. E, dunque, se questo toglie ogni consistenza all’argomento che si
vorrebbe ritrarre dal contrasto della decisione con l’art. 32 citato,
dappoiché la circostanza che nel testo vigente ratione temporis fosse
prevista la devoluzione in arbitrato delle controversie de quibus non
potrebbe legittimare una competenza arbitrale che avesse fonte solo
nella legge, in ciò palesandosi un risultato interpretativo palesemente
contrario al dictum di incostituzionalità, pure il diverso argomento che
fa leva su una comune volontà delle parti asseritamene ignorata dal
decidente ne resta condizionato.
Ciò, per vero, non solo perché gli indici in tale direzione evocati dalla
ricorrente per provare la comune intenzione delle parti siano tutt’altro
che univoci; e basterebbe a questo riguardo richiamare l’attenzione
sulla circostanza che il bando di gara escludeva esplicitamente la
cognizione arbitrale, interpretata dal decidente, in perfetto accordo
con la tesi della sua immodificabilità (Cass., Sez. I, 18/12/2003, n.
19433), «quale preventiva manifestazione di volontà del committente
nel senso di privilegiare in ogni caso la giurisdizione del giudice togato
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Cons.
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t.

arulli

figura dell’arbitrato obbligatorio, rivendicando solo alla concorde e

in deroga al capitolato generale», nel che resta implicitamente
assorbito pure il preteso vizio di omessa pronuncia; ovvero insistere
sull’argomento del recepimento perfetto, a confutare il quale sarebbe
possibile opporre che esso non è ravvisabile nei confronti delle
amministrazioni statali che sono obbligate ad osservare le norme del

patrocinata dal decidente si sottrae debitamente ad ogni censura,
essendo attività ad esso esclusivamente riservata.
Ma anche, e segnatamente, perché, come questa Corte ha anche di
recente ripetuto, l’interpretazione del contratto è attività a largo
spettro, tanto che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va
inteso in senso assoluto, di modo che il richiamo nell’art. 1362 c.c.
alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai
criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo
dell’accordo sia chiaro ma inc8oerente con indici esterni rivelatori di
una diversa volontà dei contraenti (Cass., Sez. I, 28/06/2017, n.
16181). Ed è allora di tutta evidenza che se il giudizio ermeneutico ha
respiro più ampio di quello a cui mostra di credere la deducente,
nessuna censura merita il deliberato in contestazione per aver
interpretato l’art. 6 alla stregua della lezione di costituzionalità
dispensata dalla Corte nella citata sentenza n. 152 del 1996 ed in
questa logica per aver ritenuto conseguentemente insussistente la
pretesa competenza arbitrale.
3. Il ricorso va dunque respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza. Ricorrono le condizioni per
l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115.

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Cons.
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arulli

CGA; onde già solo per questa considerazione la diversa lettura di essi

P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 7200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.

115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 3.10.2017

Il Funzionario Giudizi
Dott.s.s.a Fabriziti BIO?

Dott. Frane
iVE

Ai sensi del. dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.

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