Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3651 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16316/2015 proposto da:

M.E. s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,

eiett.te domic. presso l’avv. Alvise Vergerio di Cesana, dal quale

è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il

20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 2009, il Tribunale di Cagliari, pronunciandosi su una domanda di risarcimento di danni proposta dall’E.S.A.F. – Ente Sardo Acquedotti e Fognature – nei confronti della M.E. s.p.a., appaltatrice dei lavori di costruzione del nuovo acquedotto, accogliendo un’eccezione della società convenuta, dichiarò la propria incompetenza, ritenendo invece competente il collegio arbitrale secondo le norme del contratto d’appalto (che richiamavano le norme sul capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 che, per giurisprudenza consolidata, assumono valenza negoziale trovando dunque applicazione solo in quanto espressamente richiamate nel contratto).

L’E.S.A.F. – al quale è subentrata la Regione Autonoma di Sardegna dopo la sua soppressione -, propose appello, mentre la società propose appello incidentale.

Con sentenza non definitiva del 29.4.2015, la Corte d’appello di Cagliari accolse l’appello principale, in quanto per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 152/96, doveva riconoscersi la competenza del giudice ordinario poichè l’E.S.A.F, nell’adire il Tribunale, aveva esercitato la facoltà di declinare la competenza arbitrale concessagli dalla normativa all’epoca in vigore.

La M.E. s.p.a. ricorre in cassazione formulando un unico motivo, illustrato con memoria.

Non si è costituita la Regione Sardegna.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la nullità del procedimento d’appello e della sentenza non definitiva di primo grado, per violazione del combinato disposto degli artt. 819ter, 42 e 339 c.p.c.

In particolare, il ricorrente deduce l’inammissibilità dell’appello in quanto, considerato che il giudizio di primo grado fu introdotto dopo il 2.3.06, trovando applicazione l’art. 819ter c.p.c., la sentenza del Tribunale, avendo pronunciato solo sulla competenza, avrebbe potuto essere impugnata con il regolamento di competenza, a norma dell’art. 42 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009).

Il motivo è fondato in applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 26525/18 e n. 21523/16) secondo cui: “in tema di arbitrato rituale, l’art. 819ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 il quale prevede l’impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza”.

Nel caso concreto, invero, la sentenza di primo grado, in quanto emessa il 16.1.2009, successivamente all’entrata in vigore della riforma dell’art. 819ter c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 era suscettibile d’impugnazione solo attraverso il regolamento di competenza, in base all’art. 42 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis (cioè prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) e non anche con l’appello.

Giova comunque rilevare che a tale conclusione si perviene anche considerando che il giudizio in questione fu promosso (nel 2010) dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del suddetto art. 819ter c.p.c., tenendo conto di quanto affermato dalle SU, n. 19047/10. Ne consegue che va ribadito quanto affermato da Cass. n. 16863/2017, secondo cui la Suprema Corte può rilevare, anche d’ufficio, una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., n. 26525/18).

Circa le spese, in ordine ai gradi di merito – attesa la mancata costituzione della parte intimata in sede di legittimità – esse possono essere compensate, per il giudizio di primo grado, come già disposto dal Tribunale, mentre per il giudizio di secondo grado nulla va liquidato, trattandosi di sentenza non definitiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio di primo grado.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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