Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3650 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

GESIM SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato

CHIOCCI MARTINO UMBERTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CHIOCCI EMANUELE, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 18.1.07, depositata il 07/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Martino Umberto Chiocci che

si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata che nulla osserva rispetto alla relazione scritta;

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Vista la memoria depositata dalla difesa della parte resistente.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che:

– l’Agenzia ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi;

– con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 la parte ricorrente prospetta un quesito di diritto astratto nel quale non si rinviene la rappresentazione della fattispecie concreta alla quale dovrebbe essere applicata la norma invocata;

– con il secondo motivo viene denunciato un vizio di motivazione in relazione al quale non risulta formulato il necessario quesito – sintesi;

– conseguentemente, entrambi i motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 5;

– che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo sono a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro milleseicento/00, di cui Euro millecinquecento/00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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