Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3650 del 14/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
GESIM SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato
CHIOCCI MARTINO UMBERTO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CHIOCCI EMANUELE, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 18.1.07, depositata il 07/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Martino Umberto Chiocci che
si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO
Immacolata che nulla osserva rispetto alla relazione scritta;
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Vista la memoria depositata dalla difesa della parte resistente.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che:
– l’Agenzia ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi;
– con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 la parte ricorrente prospetta un quesito di diritto astratto nel quale non si rinviene la rappresentazione della fattispecie concreta alla quale dovrebbe essere applicata la norma invocata;
– con il secondo motivo viene denunciato un vizio di motivazione in relazione al quale non risulta formulato il necessario quesito – sintesi;
– conseguentemente, entrambi i motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 5;
– che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro milleseicento/00, di cui Euro millecinquecento/00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011