Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3650 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4209/2015 proposto da:

Provincia di Frosinone, in persona del Presidente legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Cola Di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Sanità

Stefano, rappresentata e difesa dagli avvocati Baldassarra Giovanni,

e Bottoni Enrico, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, alla via Dei Portoghesi

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa

ZENO IMMACOLATA, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o

in subordine il suo rigetto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Provincia di Frosinone ottenne dal Tribunale di Frosinone il decreto ingiuntivo per la somma di Euro 508.343,92 oltre interessi legali, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a titolo d’interessi per ritardato pagamento di stati d’avanzamento di lavori relativi all’appalto commissionato dallo stesso Ente alla Callisto Pontello s.p.a. per la realizzazione della strada (OMISSIS).

Al riguardo, va osservato che l’esecuzione della suddetta opera era stata disposta in concessione per conto della Cassa per il mezzogiorno, quale soggetto finanziatore, poi divenuta Agenzia per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno cui era poi succeduto il predetto Ministero.

Nelle more, il Tribunale di Frosinone con sentenza del 1996 rigettò l’opposizione ad altro decreto ingiuntivo, emesso in favore della medesima società nei confronti della Provincia di Frosinone, per Lire 592.246.381, oltre interessi; inoltre, gli stessi soggetti conclusero un accordo in base al quale la Provincia avrebbe corrisposto alla società la somma di Lire 984.291.082, anzichè di Lire 1.110.955.405, che l’Ente stesso aveva anticipato.

Il Ministero propose opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, relativo agli interessi, che il Tribunale, con sentenza del 18.3.08, accolse parzialmente ritenendo non dovute dal Ministero le somme vantate, comprese tra la data della suddetta sentenza del 1996 e il saldo – pari a Lire 392.044.701 – e invece dovute quelle pregresse, pari a 592.246.381 di cui alla citata sentenza del 1996.

In particolare, il Tribunale ritenne indimostrato l’assunto del Ministero per cui il ritardo nel pagamento in favore dell’impresa appaltatrice sarebbe dipeso dalla Provincia, avendo anzi l’Amministrazione riconosciuto il debito per Lire 284.608.224 sugli acconti dal 1 al 21 sal nonchè, in seguito, con la missiva del 22.6.98, il debito per Lire 336.962.602 a titolo d’interessi sui sal nn. 22, 23, 24 e 25.

Pertanto, il Tribunale, revocando il decreto opposto, condannò il Ministero al pagamento, in favore della Provincia di Frosinone, della somma di Euro 305.869,73 posta a carico dell’Ente con la sentenza del 1996.

Il Ministero propose appello che, con sentenza del 17.2.2014, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto, respingendo la domanda proposta in primo grado dalla Provincia, osservando che: premesso che il giudizio aveva ad oggetto la contestazione del rapporto privatistico fondato sull’atto di trasferimento del 15.9.89, la Provincia non aveva dimostrato l’obbligazione fatta valere; invero, nel suddetto atto di trasferimento dell’opera all’Agenzia fu previsto l’ammontare definitivo del finanziamento onnicomprensivo approvato di Lire 7.796.798.304 (oltre quello erogato di oltre 32 miliardi); da tale atto si desume che l’ente finanziato sarebbe stato onerato di tutti i costi, spese e richieste connesse alla realizzazione dell’opera, mentre era contemplata la responsabilità dell’Agenzia per “gli oneri conseguenti all’esecuzione di sentenze definitive o lodi definitivi di condanna per procedimenti instaurati a carico del’Ente anteriormente all’atto del trasferimento..nonchè per gli oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili e circa i contenziosi connessi a fatti anteriori al trasferimento, salvo che..non siano imputabili a responsabilità di specifici soggetti”; la Provincia non aveva dedotto che le somme in questione fossero parte dell’originario finanziamento e che questo fosse stato non completamente o tardivamente erogato, o che, in base ai tempi del finanziamento, avesse pagato in ritardo, costringendo in tal modo l’ente territoriale ad adempiere con ritardo le obbligazioni vantate dall’appaltatore (la Provincia non aveva dunque neppure dedotto che in base alla convenzione di trasferimento suddetta, l’obbligazione di pagamento a carico dell’Agenzia, per come pattuita, fosse scaduta, allorquando erano maturati gli interessi, oggetto di causa, a favore dell’appaltatore), apparendo, piuttosto, che gli interessi per ritardato pagamento dei sal fossero stati sostanzialmente ribaltati dalla Provincia su semplice istanza dell’appaltatore, senza cioè un esame approfondito del complessivo andamento dei lavori e delle modalità di erogazione del finanziamento; pertanto, non emergeva il ritardo nel pagamento da parte dell’ente finanziatore, non avendo l’Amministrazione ammesso il debito in questione, avendo anzi chiesto chiarimenti alla Provincia, che aveva invece fornito semplici riassunti delle vicende del finanziamento; pur ritenendo che la domanda fosse fondata anche su un titolo non negoziale, la Provincia non aveva comunque provato l’imputabilità dei ritardati pagamenti dei sal.

Ricorre in cassazione la Provincia di Frosinone con tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il P.M. ha depositato relazione chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 645-648 c.p.c., nonchè degli artt. 1218 e 2697 c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto non provato il ritardo nel pagamento dell’ente finanziatore, senza esaminare la documentazione prodotta attraverso cui era stato allegato il ritardo nei pagamenti alla società appaltatrice, e non tenendo conto che gravava sul Ministero l’onere di provare l’esatto adempimento o la non imputabilità dei relativi ritardi. Al riguardo, parte ricorrente lamenta che, mentre la Provincia aveva documentalmente dimostrato che i pagamenti all’appaltatore furono eseguiti entro pochissimi giorni da quello dell’accredito della somma finanziata, il Ministero non aveva fornito alcuna prova della non imputabilità dei ritardi, avendo anzi riconosciuto il debito con nota del 12.9.89 (e tenendo conto di quanto prevedeva l’atto del 1989 circa gli oneri a carico dell’Agenzia per fatti verificatisi prima del trasferimento).

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., deducendo l’irrilevanza del giudicato formatosi in ordine al capo della sentenza di primo grado (in quanto al riguardo non impugnata) circa la non debenza a carico del Ministero delle somme vantate dalla Provincia, comprese tra la sentenza del 1996 e il saldo, accertando invece dovute le somme pregresse. Ciò sul presupposto che la Provincia, una volta ricevuto l’accredito della provvista da parte dell’ente finanziatore, aveva sempre provveduto al pagamento all’appaltatrice nei tempi stabiliti, come comprovato dalla documentazione prodotta e inviata al Ministero.

Con il terzo motivo è dedotta l’omessa valutazione di un punto decisivo della causa, non avendo la Corte territoriale esaminato i documenti trasmessi il 18.5.2000 finalizzati al chiarimento di quanto richiesto dal Ministero e mai da quest’ultimo contestati e dunque da esso riconosciuti.

Il primo motivo è inammissibile.

Parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia violato la regola di giudizio secondo cui, il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario con l’applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicchè spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (giurisprudenza di questa Corte consolidata: Cass., n. 5071/09, n. 5915/11; n. 14640/18). In particolare, la Provincia si duole della violazione delle regole di giudizio di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., avendo essa allegato i fatti costitutivi del diritto fatto valere (rimborso delle somme pagate alla società appaltatrice a titolo di interessi sul ritardato pagamento di sal del contratto d’appalto) e non avendo, invece, il Ministero provato le eccezioni estintive o impeditive sollevate (nella qualità di parte opposta nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo) circa la non imputabilità del ritardato pagamento dei sal.

In realtà, la Corte d’appello ha ritenuto che la Provincia, quale attore in senso sostanziale, non avesse provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, che consiste nell’aver corrisposto alla società appaltatrice somme a titolo di interessi per il ritardato pagamento dei sal causato dai tardivi accrediti delle somme finanziate da parte del Ministero.

In particolare, la Corte territoriale ha escluso che la Provincia avesse allegato che le somme per cui è causa riguardassero l’originario finanziamento e che questo fosse stato non completamente o tardivamente erogato, nè ha allegato che, in base alle varie rate periodiche del finanziamento e ai relativi tempi convenuti per il versamento, l’ente finanziatore avesse pagato in ritardo, così inducendo la stessa Provincia ad adempiere in ritardo le obbligazioni verso l’appaltatore.

Ne consegue dunque che non può dirsi che il giudice d’appello non abbia correttamente applicato il principio dell’onere della prova, declinato secondo le norme procedurali disciplinanti l’opposizione al decreto ingiuntivo, con riguardo alla norma dettata dall’art. 1218 c.c. in tema di inadempimento di obbligazioni.

Il secondo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi che, come detto, s’incentra sul mancato assolvimento, da parte della Provincia, dell’onere della prova in ordine alla responsabilità dei tardivi pagamenti alla società appaltatrice. Invero, il riferimento al giudicato relativo al capo della sentenza di primo grado, riguardante la non debenza a carico del Ministero delle somme vantate dalla Provincia, il cui diritto era maturato tra la sentenza del 1996 ntercorsa tra l’appaltatrice e la stessa Provincia in ordine ad un decreto ingiuntivo emesso nel 1992 e il saldo, accertando invece dovute le somme pagate prima di tale data, è del tutto irrilevante ai fini della decisione, nè è dato comprendere quale sia il nesso con l’oggetto del giudizio.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile poichè diretto al riesame del merito, riguardo alla valutazione dei documenti prodotti dalla Provincia, che la Corte d’appello ha compiuto con argomentazioni esaustive e non censurabili in sede di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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