Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3650 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24087-2015 proposto da:

IMMOBILIARE GIMMAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

TRIESTE 85, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA AJELLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINA PAOLUCCI;

– ricorrente –

contro

P.R., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

C.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Sandrini,

Marco Caruso e Beatrice Iaboni, con domicilio eletto nello studio

degli ultimi due in Roma, via delle Carrozze, n. 44;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

03/03/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 21 luglio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Monza, con sentenza in data 25 marzo 2014, ha accolto la domanda di C.M. e ha condannato la Immobiliare Gimmar, il Condominio (OMISSIS) e i condomini dello stabile a provvedere all’arretramento del muro di contenimento costruito, in violazione delle distanze, in Comune di (OMISSIS), a confine tra le particelle catastali nn. (OMISSIS) NCEU.

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza in data 3 marzo 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. l’appello dell’Immobiliare Gimmar, avendo rilevato che i motivi di gravame non avevano una ragionevole probabilità di accoglimento.

Avverso la sentenza del Tribunale, l’Immobiliare ha proposto ricorso, con atto notificato il 5-8 ottobre 2015.

Il C. e il Condominio con i condomini hanno resistito con separati atti di controricorso.

Il ricorso appare inammissibile per tardività.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

Nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza della Corte d’appello avvenuta telematicamente il 3 marzo 2015, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale è stato avviato alla notifica soltanto il 5 ottobre 2015, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 3 marzo 2015.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per C.M., in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per il Condominio (OMISSIS) ed altri, in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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