Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 365 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8014-2014 proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N 40,

presso lo studio dell’avvocato FABIO PISTOMNO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE ARIETA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.M., PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL

TRIBUNALE DI PAOLA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 537/2013 del TRIBUNALI di PAOLA, emessa e

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, depositato il 5.11.2012 presso il Tribunale di Paola (RG. 218/2012), M.A.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze dovute a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito, il sig. C.M., ed emesso dal Tribunale di Paola il 15.10.2012, con riferimento all’attività legale prestata nel procedimento n. 1306/2004.

La ricorrente lamentava che il giudice adito, liquidando le competenze maturate, aveva applicato le tariffe di cui al D.M. n. 140 del 2012, anzichè la precedente tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, e, di conseguenza, aveva liquidato una somma inferiore a quella spettantele.

Secondo quanto riportato in ricorso, inoltre, l’attività professionale era terminata al momento dell’emanazione della sentenza di primo grado – n. 703/2010 – ossia sotto la vigenza della vecchia tariffa, e non alla data di richiesta della liquidazione giudiziale, avvenuta sotto la vigenza della nuova tariffa.

2) Il Tribunale di Paola, con ordinanza n. 537 del 5.7.2013 riteneva applicabile al caso concreto il D.M. n. 127 del 2004 richiamato da parte ricorrente e, tuttavia, rigettava il ricorso rilevando che: “l’avv. M. non ha documentato l’attività svolta in favore del signor C., sicchè non è possibile valutare la congruità della liquidazione presente nel provvedimento impugnato nè stabilire l’esatta entità di eventuali importi ulteriori da riconoscere al difensore”.

3) M.A.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, notificato a mezzo del servizio postale, con atto spedito il 13.2.2014, al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato; all’Agenzia delle Entrate con sede in Paola (CS); a C.M., nonchè al PM presso il Tribunale di Paola.

L’Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, ha depositato “atto di costituzione” al fine della partecipazione alla discussione orale della causa.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha depositato memoria.

4) Nella relazione preliminare è stato esposto quanto segue: “Con il primo motivo parte ricorrente lamenta “violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha rigettato l’opposizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15 per non aver la ricorrente documentato l’attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al gratuito patrocinio”.

Sostiene che il Giudice, chiamato a decidere dell’opposizione promossa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 avrebbe erroneamente rigettato la domanda, sul presupposto che la ricorrente M. non aveva assolto al proprio onere probatorio.

La ricorrente sostiene che, in virtù del medesimo art. 15, comma 5 che attribuisce in capo al Giudice il potere/dovere di richiedere ex officio atti, documenti e informazioni necessari ai fini della decisione, “il Giudice avrebbe potuto/dovuto richiedere l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della causa civile ove era stata prestata l’attività professionale della ricorrente ovvero onerare l’opponente di tale adempimento”.

5) Il motivo appare fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, “Il Presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione”.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, a fronte di tale potere-dovere, la locuzione “può” deve intendersi “non come mera espressione di discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita” (cfr. Cass. 19690/2015; Cass. 9264/2015).

Il Tribunale di Paola ha dunque errato nel rigettare l’opposizione sul rilievo della mancata documentazione dell’attività professionale svolta in favore del sig. C., essendo per legge sancita l’espressa previsione del potere-dovere del Giudice di richiedere i “documenti” necessari ai fini della decisione.”

IL Collegio condivide la relazione e ritiene quindi inevitabile la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Paola che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Paola che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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