Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 365 del 10/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 365 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 10/01/2014

R.G.N. 4574/2008

SENTENZA

R.G.N. 8590/2008

sul ricorso 4574-2008 proposto da:
Cron. 3 6 5

EUROPA INVEST SOC. COOP. A R.L. (C.F. 017261110481),
Rep. 62

in persona del legale rappresentante pro tempore,
Ud. 12/11/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
PU

EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIALLONGO NATALE, SEBASTIANI
2013

DUCCIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1704

contro

SOCIETA’ ITALIANA LAVORI – SOIL – S.R.L.;

1

– intimata –

sul ricorso 8590-2008 proposto da:
FALLIMENTO N.48/07 SOCIETA’

ITALIANA LAVORI

SO.I.L. S.R.L., in persona del Curatore dott.
MASSIMO MANNELLA, elettivamente domiciliato in ROMA,

FIECCHI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MACCIOTTA GIUSEPPE, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controrícorrente e ricorrente incidentalecontro

EUROPA INVEST SOC. COOP. A R.L. (C.F. 017261110481),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIALLONGO NATALE, SEBASTIANI
DUCCIO, giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73-75, presso l’avvocato

1933/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato N. GIALLONGO

2

che

ha

principale,

chiesto

l’accoglimento

del

ricorso

rigetto del ricorso incidentale o

inammissibilità;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso
principale; inammissibilità, in subordine
accoglimento per quanto di ragione del ricorso
incidentale.

L,
3

Svolgimento del processo
Con contratto 22 giugno 2001, Europa Invest soc. coop. a
r.l. affidava in appalto alla SOIL s.r.l. l’esecuzione dei
lavori di realizzazione di un cantiere navale all’interno

del porto di Oristano, pattuendo il prezzo complessivo di
lire 77.665.000.000, che sarebbe stato corrisposto con
acconti proporzionali ai lavori eseguiti, da erogarsi ogni
volta al raggiungimento dell’esecuzione del 10% del totale
delle opere previsto.
Nel corso del rapporto, le parti si contestavano reciproci
inadempimenti; il 5 marzo 2003, Europa Invest promuoveva
domanda di arbitrato alla Camera Arbitrale di Milano e
chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto a
carico di SOIL ed il risarcimento dei danni; a sua volta,
SOIL chiedeva che fosse accertato il recesso di Europa
Invest ovvero la risoluzione per inadempimento
dell’appaltante, ed in ogni caso, la condanna di questD al
pagamento delle opere realizzate ed al risarcimento dei
danni.
Il Collegio pronunciava lodo parziale, con cui riteneva
ammissibili le domande di SOIL e le indagini peritali sulla
sussistenza di vizi delle opere.
Espletata C.T.U., veniva reso il lodo definitivo, con cui,
rigettate le domande di risoluzione per inadempimento di
SOIL, veniva dichiarato risolto il contratto per fatto e
4

colpa di Europa Invest, che veniva condannata al pagamento
.

delle opere eseguite dall’appaltatrice, pari ad euro
6.833.891,17, ed al risarcimento dei danni, nell’importo di
euro 2.300.000,00.
Europa Invest impugnava il lodo non definitivo ed il lodo

definitivo, e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza
3/10-20/12/2006, in accoglimento dell’impugnazione,
pronunciata la nullità del lodo definitivo, ha dichiarato
la risoluzione del contratto per inadempimento
dell’appaltatrice, e determinato le spettanze residue di
SOIL in euro 6.833.891,17, al lordo degli acconti già
percepiti; ha infine liquidato le spese del giudizio,
compensandole per un quarto, e posto a carico di SOIL i
residui tre quarti.
Nello specifico, la Corte del merito ha ritenuto di dovere
interpretare la clausola sub art.20, mera clausola di stile
per genericità secondo gli Arbitri, quale valida clausola
risolutiva espressa, nel collegamento con il pattuito
divieto di subappalto, violato da SOIL, per avere stipulato
una serie di contratti di subappalto, senza la previa
autorizzazione dell’appaltante; né tale autorizzazione
poteva farsi derivare dal comportamento quiescente del
direttore dei lavori, che poteva non sapere a quale società
o ditta appartenessero gli operai al lavoro in cantiere.

:

5

Ne

consegu d
s Ak la nullità del

lodo,

per violazione

dell’art.1456 c.c.
Scendendo nel rescissorio, e valutando i rapporti di dare
ed avere tra le parti, la Corte fiorentina ha ritenuto di

non potere accogliere la tesi fatta valere da Europa
Invest, di applicabilità al contratto della normativa degli
appalti pubblici, da cui la decadenza per la mancata
tempestiva iscrizione delle riserve da parte
dell’appaltatrice, atteso che il richiamo alla normativa
sugli appalti pubblici, di cui all’art.24 del contratto, è
limitato alle eventuali necessità interpretative delle
clausole pattizie ed alle eventuali lacune, e di ciò si
erano resi consapevoli i redattori del verbale di
riconsegna del 22/6/02, che avevano formulato non già una
riserva, e cioè la pretesa di ottenere un prezzo ulteriore
rispetto a quello pattuito, ma semplicemente l’indicazione
delle opere realizzate ed i materiali presenti in cantiere.
La Corte del merito ha ritenuto condivisibili gli esiti
della C.T.U. e non meritevoli di accoglimento i rilievi di
Europa Invest intesi a denunciare la lesione del
contraddittorio, rilevando, quanto alla dedotta mancata
ottemperanza da parte dell’ausiliare alle richieste del
consulente di parte, che ciò confermava che alle parti ed
ai difensori era stato dato modo di partecipare alle
operazioni; quanto alla mancata audizione da parte del
6

C.T.U. di un teste, in relazione alla spettanza o meno
I-

all’appaltatore del prezzo per la posa in opera di un
capannone di cantiere(voce di maggior consistenza), che i
capitoli 3) e 4), specificamente relativi a detta

circostanza, erano generici, e che era pacifico che la
fornitura del capannone fosse avvenuta ad opera di impresa
terza nel corso di svolgimento del contratto d’appalto,
come provato dalla lettera 14/6/02, a f.77 della produzione
documentale della SOIL agli arbitri.
La Corte d’appello ha quindi confermato il credito residuo
di SOIL in euro 6.833.891,17, al lordo degli acconti,e,
escluso il danno per la SOIL, trattandosi di risoluzione
avvenuta in forza della clausola risolutiva espressa, ha
respinto la domanda di risarcimento danni di Europa Invest,
per la mancata prova dei danni allegati.
Avverso detta pronuncia ricorre Europa Invest con ricorso
affidato a quattro motivi.
Si difende il Fallimento SOIL con controricorso e propone
ricorso incidentale affidato a sei motivi.
Europa Invest ha depositato controricorso a ricorso
incidentale, nonché memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno
riuniti ex art. 335 c.p.c.

:

7

2.1.- Col primo motivo, Europa Invest fa valere vizio ex
art.360 n.3 e 829,2 ° comma c.p.c.(nel testo anteriore alla
riforma del d.lgs.40/2006) e vizio di motivazione, in
relazione alla statuizione della Corte d’appello, che ha

ritenuto non applicabile al contratto la normativa
dell’appalto di opere pubbliche, né, comunque, l’istituto
delle riserve, per essersi limitata SOIL a chiedere solo il
pagamento delle opere realizzate.
Deduce che le parti avevano disciplinato il rapporto con
richiamo alla 1.488/92, al capitolato generale emanato con
il d.m. 145/2000 e comunque alle disposizioni legislative
in tema di appalto pubblico.
La ratio di tale rinvio pattizio, continua la ricorrente, è
da individuare nel fatto che l’intervento era stato ammesso
alle agevolazioni finanziarie ex 1.488/92, per un importo
superiore al 50% del valore previsto, da cui il concreto
interesse della stazione appaltante all’applicazione della
normativa dettata per la verifica della quantità e qualità
delle opere eseguite in cantiere da SOIL.
La parte richiama il contesto normativo applicabile, di cui
al d.l. 415/92, convertito nella l. 488/92, che all’art.1
rinvia alla disciplina dei finanziamenti di cui alla 1.
64/1986, che a sua volta all’art.17 richiama le norme del
T.U. di cui al d.p.r. 218/1978, il cui art.138, che ha
Ul
recepito

l’art.8

della

1.646/1950,

prevede che

“si
8

osservano in quanto applicabili le norme vigenti per
l’esecuzione delle opere pubbliche di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici.”
Secondo Europa Invest, l’interpretazione offerta trova

conferma nella disamina del contratto del 22 giugno 2001,
ed a riguardo richiama i paragrafi B e C delle premesse,
l’ art.1, da cui la conferma delle parti di volere
richiamare il dato normativo, ed il collegamento funzionale
con il finanziamento, nonchè gli art.24, 8, 20 del
contratto.
Secondo la parte, vi è conferma di tale applicazione nella
disciplina ex lege del rapporto, atteso che l’ art.2, punto
c) della 1.109/94(Merloni), prevedeva alla data di
concessione del contributo e della stipula del contratto
con SOIL l’applicazione della legge quadro anche per gli
interventi relativi ad “edifici industriali” realizzati da
privati, se di importo superiore ad l milione di euro, per
la cui realizzazione fosse previsto da parte delle
amministrazioni statali “un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato,
superi il 50% dell’importo dei lavori”.
Vi è comunque, secondo la ricorrente, espresso rinvio nel
contratto al d.m. 145/2000, che detta il capitolato
generale di appalto dei lavori pubblici, che disciplina

9

tutte le fasi di esecuzione dell’opera i ed all’art.31 ) A
disciplina le riserve.
Sussiste secondo la ricorrente anche vizio motivazionale,
in quanto la Corte d’appello si è limitata a prendere in

considerazione il solo art.24, in totale fraintendimento
del suo effettivo contenuto, né rileva il comportamento
successivo delle parti in sede di redazione del verbale di
consegna.
2.2.- Col secondo motivo, la parte denuncia la violazione
dell’art.111 Cost., del principio del giusto processo, ed
il difetto di motivazione su fatto decisivo della
controversia.
Secondo la ricorrente principale, la relazione del C.T.U. è
in violazione del principio del contraddittorio, per essere
stati omessi gli accertamenti sui crediti di Europa per
ritardi e vizi,ed il C.T.P. avrebbe potuto portare
integrazioni documentali, in base agli accordi del 12
ottobre 2004;la Corte d’appello ha negato inoltre
l’integrazione della consulenza tecnica e le indagini ed
attività istruttorie richieste da Europa Invest.
La parte si duole della inclusione nelle somme a favore di
SOIL anche del corrispettivo della costruzione del
capannone realizzato in subappalto da Edimo Metalli, che,
non pagata, aveva attivato giudizio arbitrale nei confronti

10

di Europa Invest, il cui lodo confermava l’erroneità della
sentenza impugnata.
La ricorrente deduce di aver provato l’erroneità della
C.T.U. e si duole della mancata ammissione delle prove per

testi.
2.3.- Col terzo mezzo, Europa si duole della violazione 111
Cost., degli artt.360 n.4 e 132 c.p.c. e denuncia il vizio
ex art.360 n.5 c.p.c., in relazione alla statuizione di
rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova.
La parte deduce di avere indicato e quantificato i maggiori
danni per maggiori costi, il mancato utile da gestione e la
penale per il ritardo( e la sintesi di dette voci risulta
dal doc.1 allegato alla memoria autorizzata avanti agli
Arbitri); la parte fa valere quanto risultante dal libro
paga, prodotto sub doc. 13; asserisce che il mancato utile
di gestione è stato effettuato sulla base del conto
economico contenuto nel

business plan

approvato dal

Ministero con il finanziamento ex 1.488/1992, che la penale
è stata computata tenendo conto della differenza tra la
data prevista della consegna ed i tempi stimati per la
conclusione delle opere in virtù dei nuovi contratti con
Edimo Metalli e Sandalya Operosa, e che tali danni devono
essere valutati anche alla luce dell’importo corrispondente
all’ agevolazione finanziaria,successivamente revocata.

11

2.4.- Col quarto motivo,

Europa Invest denuncia la

violazione dei principi sostanziali e processuali in tema
di responsabilità contrattuale, la violazione dell’art.111
Cost.,e, sotto ulteriore profilo, i vizi ex art.360, nn.3 e

5 c.p.c.
La parte si duole dell’omessa verifica della documentazione
prodotta ai fini della prova del danno conseguente alla
risoluzione.
3.1.- Col primo motivo del ricorso incidentale, il
Fallimento denuncia vizio di violazione e/o falsa
applicazione degli artt.1346, 1418, 1456 cc., nonché degli
artt. 1362 e ss. c.c.; vizio di omessa o insufficiente
motivazione, in relazione alla ritenuta validità della
clausola risolutiva espressa, sostenendo che alla
genericità non poteva supplire la Corte del merito con
riferimento alla lettura complessiva del contratto, ma solo
facendo riferimento alla clausola stessa; che il Giudice
del merito non ha valutato il comportamento complessivo e
che ha erroneamente individuato le ragioni per cui le parti
avrebbero voluto il divieto di subappalto.
3.2.- Col secondo motivo, il Fallimento denuncia violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1456,
1656, 1362-1655 c.c., nonché il vizio di omessa e comunque
insufficiente motivazione.

12

SOIL aveva escluso che i contratti con i fornitori
potessero essere qualificati come subappalti, contestando
che i lavori asseritamente subappaltati rientrassero nella
“categoria prevalente” ex art.11 del contratto, e dedotto

che Europa Invest aveva prestato l’assenso tacito a
stipulare detti contratti, ove prevalevano obblighi di dare
più che di fare, e che, in ogni caso, all’appaltatrice non
poteva addebitarsi alcun inadempimento colpevole.
3.3.- Col terzo mezzo, la parte denuncia violazione e/o
falsa applicazione degli artt.1456, 1362 e ss. c.c.,
dell’art. 119 del d.p.r. 554/1999, nonché violazione degli
artt.112 e 830 c.p.c., in relazione alla deduzione dell’
inefficacia della comunicazione di Europa Invest di volersi
avvalere della clausola risolutiva espressa, atteso che il
richiamo dell’art.20 al Capitolato Generale delle Opere
Pubbliche di cui al d.m. 145/2000 implica il richiamo
all’art. 119 del Regolamento di attuazione, di cui al
d.p.r. 554/99, che prescrive ai fini della risoluzione in
danno una specifica procedura di contestazione e
deliberazione, ben più articolata che la semplice missiva
della committente del 18/6/2002.
3.4.- Col quarto motivo, il Fallimento denuncia violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1456, 1460 e
1462 c.c., e la violazione degli artt.112, 830 c.p.c.

13

SOIL, prima della lettera del giugno 2002, con la
comunicazione del 27/5/2002 aveva sollevato nei confronti
della committente eccezione ex art.1460 c.c., che ove
fondata, impedisce l’operatività della clausola risolutiva

espressa, e di tale eccezione non v’è traccia nella
sentenza impugnata.
3.5.- Col quinto motivo, il Fallimento si duole della
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223,
1453, 1455 c.c., degli artt. 1655 e ss. c.c., in relazione
all’ esclusione del risarcimento del danno, atteso che il
contratto avrebbe dovuto essere dichiarato risolto per
inadempimento di Europa Invest al pagamento del
corrispettivo delle opere realizzate da SOIL.
3.6.- Col sesto mezzo, il Fallimento si duole della
violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1453 c.c.,
degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 112 e 830 c.p.c.
Il ricorrente incidentale si duole del non avere la Corte
del merito riconosciuto gli interessi legali sulla somma
capitale di euro 6.833.891,17, “dal dì della domanda al
saldo”,come statuito dagli arbitri.
4.1.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso principale, per errata
proposizione e notificazione a SOIL presso il domicilio
eletto nel corso del giudizio di impugnazione, atteso

14

l’intervenuto fallimento della società, dopo la sentenza
del merito ed in pendenza del termine per l’impugnazione.
L’eccezione è infondata alla stregua del principio
espresso, tra le ultime, dalla pronuncia 13501/2012( e

conformi, le precedenti 10706/06 e, resa dalle Sezioni
unite, 7252/06), secondo cui qualora sia intervenuta la
pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio
di appello, e l’evento non sia stato dichiarato nel corso
di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta
presso il difensore del contribuente “in bonis” anziché nei
confronti del curatore del suo fallimento, non è
inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento
tra la figura del curatore ed il soggetto dichiarato
fallito; di conseguenza, nei giudizi iniziati dopo il 30
aprile 1995, a norma dell’art. 164, terzo comma, c. p. c.,
come novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n.
353, l’avvenuta costituzione ha efficacia sanante “ex
tunc”, impedendo l’inammissibilità per tardività del
gravame.
4.2.-

Il

primo motivo

del

ricorso

principale

è

inammissibile.
In chiusura del motivo, la parte ha articolato il seguente
quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis:

15

“La normativa dettata per la realizzazione delle opere
finanziate dallo Stato espressamente richiamata dalle parti
nel contratto, è applicabile anche per l’esecuzione di un
intervento finanziato dallo Stato,con particolare

riferimento alle riserve, di conseguenza, i rapporti
economici a seguito della risoluzione in danno sono da
ritenere definiti, così come individuati nel conto finale
redatto dalla direzione dei lavori, o comunque nella somma
che consegue dall’applicazione degli istituti previsti
dalla normativa per i lavori pubblici ove sia stata
accertata dal Giudice una risoluzione in danno a carico di
una parte.”
Orbene, il quesito di diritto, per costante giurisprudenza,
deve comprendere sia l’indicazione della “regula juris”
adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso
principio che il ricorrente assume corretto e che si
sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo in
relazione alla fattispecie (così la pronuncia delle Sezioni
unite, 16092/2009, e conformi le precedenti 24339/2008,
19769/2008, e resa a Sezioni unite, 6420/2008).
Nel caso, risulta con immediata evidenza che il quesito non
è articolato con riferimento a tutte le censure avanzate
nel motivo,sotto il profilo del vizio ex art.360 n.3
c.p.c.; ed infatti, la parte ha sostenuto anche
l’applicabilità

al

rapporto

della

1.

109/94,

del
16

Regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 554/1999 e del
nuovo capitolato generale sui lavori pubblici, di cui al
d.m. 145/2000, ma tale profilo, peraltro inammissibile per
novità, in quanto non trattato nel giudizio di merito (ed

implicante accertamenti di fatto), non è oggetto del
quesito.
Ciò posto, si rileva che il quesito postula il richiamo nel
contratto della normativa sugli appalti pubblici, e quindi
dell’istituto della riserva, richiamo specifico che la
Corte d’appello ha escluso, interpretando il rinvio di cui
all’art.24 del contratto come “limitato alle eventuali
necessità interpretative delle clausole pattizie ed alle
altrettanto eventuali lacune di esse”, avvalorando detta
interpretazione nel riferimento all’indicazione nel verbale
di riconsegna del 22 giugno 2002 dei lavori realizzati e
dei materiali in cantiere e non già della pretesa di
ottenere un prezzo ulteriore rispetto al pattuito.
Di contro a detta interpretazione, la ricorrente principale
non indica i canoni ermeneutici in tesi violati né con
quali argomentazioni sarebbero avvenute le violazioni,
sostanzialmente proponendo una lettura alternativa del
dettato contrattuale,anche con il richiamo ad ulteriori
clausole, mentre l’accertamento della volontà delle parti è
indagine di fatto ( sul principio, vedi tra le ultime s, le
pronunce 1324/2010,15381/2004, 13839/2004, tra le tante),
17

così in,ammissibilmente proponendo in sede di legittimità
un tipico riesame del merito.
Quanto al vizio di motivazione, va rilevato che, come
affermato

nella

pronuncia

1747/2011,

questa

Corte

regolatrice alla stregua della stessa letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel
ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso
previsto dall’art. 360 n.5 c.p.c., allorche’, cioe’, il
ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un
vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione:
cio’ importa in particolare che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1
ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo,

ancora,

e’

incontroverso che non e’

sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo
o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso
18

che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del
motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e
riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di
valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (in

termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010,
5794/2010).
Ciò posto, si deve concludere per la inammissibilità del
momento di sintesi, privo della indicazione del “fatto
controverso e decisivo per il giudizio”, articolato dalla
parte con il riferimento del contrasto della sentenza “con
la normativa in materia” ed il contratto d’appalto e con le
attestazioni del Direttore dei lavori, di cui non si indica
neppure se e dove sia avvenuta la produzione.
4.3.- Il secondo motivo è inammissibile.
Va in primis rilevato che il quesito è articolato con
riferimento, del tutto generico, alla mancata valutazione
di “prove documentali atte a comprovare il legittimato
passivo della pretesa creditoria; nonché per l’inosservanza
dell’obbligo del giudice_ di motivare in modo completo ed
esaustivo su tali risultanze e/o sulla richiesta di
integrazione della consulenza e sull’ammissione di prove
finalizzate a provare il legittimato attivo della pretesa
creditoria”.
Tale quesito non solo non è congruente con alcuni passaggi
del motivo, relativi alla violazione del giusto processo
19

(nonché alla rubrica del motivo), ma è altresì limitato a
chiedere l’accertamento della presunta omissione; in ogni
caso, nel motivo la parte fa riferimento del tutto
genericamente alla reiezione di istanze istruttorie, a

documenti prodotti in sede arbitrale senza indicare ove
siano prodotti nel fascicolo di parte, richiama addirittura
e trascrive il contenuto del lodo con la Edimo Metalli,
resa dopo la sentenza impugnata e quindi costituente
documento nuovo inammissibile.
Quanto al difetto di motivazione, la parte articola il
momento di sintesi nel riferimento alla “individuazione del
soggetto legittimato alla pretesa”, che evidentemente non
costituisce un fatto, e si riferisce a documenti dei quali
non indica la relativa produzione e dove siano reperibili.
4.4.- Anche il terzo motivo è inammissibile, per essere
privo e del quesito di diritto e del momenti di sintesi.
4.5.- Il quarto motivo è inammissibile.
Il quesito di diritto è articolato nel senso di richiedere
alla Corte la valutazione della prova del diritto
risarcitorio e dell’obbligo della Corte d’appello di
ammettere, se ritenute necessarie, le prove dedotte “dal
perito della parte interessata”. E evidente la richiesta di
una valutazione del merito, preclusa a questa Corte 4 e nel
resto vi è il riferimento a prove neppure specificamente
indicate.
20

Anche la sintesi è inammissibile, prospettando la parte il
fatto controverso nell’esistenza della prova “dopo le
produzioni documentali di Europa Invest”.
5.1.- In relazione al ricorso incidentale, va respinta

l’eccezione di inammissibilità dei motivi secondo,terzo,
quarto e quinto (e la notifica del controricorso con
ricorso incidentale avvenuta ai sensi della 1. 5311994,
priva di ogni attestazione/dichiarazione di conformità
all’originale, non consente di richiamare il principio
espresso nella pronuncia 11482/2002), atteso che Europa
Invest,che ha eccepito la mancanza delle pagine 44-51 nella
copia del controricorso notificato, non ha depositato detto
atto.
5.2.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.
La Corte del merito ha ritenuto di individuare la comune
intenzione delle parti alla stregua anche del comportamento
successivo, e di superare il profilo di genericità del
riferimento all’inadempimento da parte dell’appaltatore
“anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente
contratto”, nel collegamento con il divieto di subappalto
di cui all’art.11, divieto esteso anche alle singole parti
del contratto, a cui le parti avevano attribuito
particolare rilievo.
A fronte di detta ricostruzione, che non viola principi di
diritto ed è in sé congruamente argomentata, la parte si
21

I

limita a dedurre che il requisito della determinatezza
dovrebbe essere riscontrato alla stregua del contenuto
della medesima clausola, censura che non è supportata da
alcun canone ermeneutico, ed anzi si pone in contrasto con

l’art.1363 c.c., e si duole dell'”arbitrario” riferimento
della Corte del merito a proprie “intuizioni”, mentre detto
Giudice si è limitato ad argomentare l’importanza data
dalle parti al divieto di subappalto, atteso che questo,
sul piano del fatto, rende più complessi i rapporti tra le
parti.
5.3.- Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità
e di infondatezza.
La Corte del merito ha ritenuto non contestata la
circostanza della conclusione da parte della SOIL di
contratti di subappalto ed ha escluso la previa
autorizzazione dell’appaltante, anche tacita, motivando sul
punto.
Di contro,

SOIL,

sulla premessa,

corretta,

che la

risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa
richiede comunque l’accertamento dell’imputabilità
dell’inadempimento almeno a titolo di colpa, deduce di aver
eccepito che i contratti stipulati con terzi non
rientravano nel divieto, atteso che i lavori asseritamente
subappaltati non erano relativi alla “categoria
prevalente”,

che

richiedeva

l’autorizzazione

scritta
22

dell’appaltante ex art.11 del contratto, e si duole altresì
della esclusione dell’autorizzazione per

facta

concludentia.

Ciò posto, anche a tacere dall’articolazione dei quesiti di

diritto in forma meramente dichiarativa e generica e del
momento di sintesi, che individua il “fatto controverso”
nella “riconducibilità dei contratti stipulati con imprese
terze (Edimo Metalli) all’ambito di applicazione
dell’art.11 del contratto e dalla consapevolezza da parte
di Europa Invest, fin dall’inizio dell’esecuzione del
rapporto, della presenza in cantiere di tali imprese”, va
rilevato che la parte non ha riportato se non per singole
parti il contenuto dell’art.11 del contratto; che a pag. 41
del controricorso con ricorso incidentale ‘ ha dedotto di
avere fatto valere la non ricorrenza del divieto per non
werY

trattarsi di subappalti e per (rientrare comunque i lavori
nella ” categoria prevalente”, mentre ha indicato di avere
fatto valere nel giudizio di impugnazione(senza
specificamente affermare identica contestazione anche nel
giudizio arbitrale) solo che “gran parte ” dei contratti
d’appalto, quindi non tutti, erano tali, sorreggendo detto
rilievo con il rinvio a documenti prodotti nel giudizio
arbitrale, ma che non afferma di avere altresì fatto valere
avanti alla Corte di merito a sostegno dell’eccezione; che
ha sorretto la deduzione dell’autorizzazione

per facta

23

:.

concludentia

con rinvio a documenti indicati come prodotti

nel giudizio arbitrale, senza indicarne la produzione
avanti alla Corte del merito nè di averli sottoposti a
detto scopo avanti a detto Giudice, anche a tacere dalla

decisività o meno degli stessi.
5.4.- Il terzo motivo è inammissibile.
Con tale motivo, la parte intende far valere una deduzione
che non risulta avanzata né nel giudizio arbitrale né
avanti alla Corte del merito; ed infatti, la stessa parte
si limita ad indicare del tutto genericamente di avere
ripreso avanti alla Corte d’appello “argomentazioni già
esplicitate dinanzi agli arbitri” e sostiene che il
riferimento in punto di risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore al Capitolato Generale delle Opere
Pubbliche non può che implicare il richiamo all’art.119 del
Regolamento di attuazione, di cui al d.p.r. 554/1999, così
pretendendo di introdurre un tema di indagine mai trattato
nel giudizio.
5.5.- Il quarto motivo è inammissibile.
La parte intende far valere la proposizione dell’eccezione
ex art. 1460
dell’appaltante

C.C.,

alla stregua degli inadempimenti

(mancata contabilizzazione e mancato

pagamento dei lavori eseguiti per circa euro 7.165.900,00,
nonché ulteriori omissioni), sollevata dal legale della
SOIL nella nota del 27 maggio 2002, anteriore alla
24

comunicazione della committente del 18 giugno 2002, che, se
fondata, impedisce l’operatività della clausola risolutiva
espressa, e si duole del mancato esame di detta eccezione
da parte della Corte d’appello,e comunque della violazione

dei principi in tema di responsabilità contrattuale e
risoluzione per inadempimento.
Ed in effetti, come affermato da ultimo nella pronuncia
21115/2013, anche nella ipotesi di clausola risolutiva
espressa, va valutata l’eccezione di inadempimento “per la
sua pregiudizialità logica rispetto all’avverarsi degli
effetti risolutivi normalmente automatici che discendono
dall’accertamento di un inadempimento colpevole(sulla
compatibilità dell’exceptio inadimpleti non est adimplendum
con la clausola risolutiva espressa, vedi Cass. Sez. III
n.4023/1983; Cass. Sez. Il n. 5710/1987)f
Nella specie, la censura è preclusa nel merito dal rilievo
che la questione non è stata fatta valere nel giudizio
avanti alla Corte d’appello, essendosi la parte limitata a
sollevare mere argomentazioni, come si evince dalla
comparsa di risposta, pag.6 par.8, che questa Corte può
direttamente valutare,alla stregua della natura processuale
del vizio fatto valere.
5.6.- Il quinto motivo, conseguente alla prospettata
risoluzione per inadempimento dell’appaltante, è assorbito.
5.7.- Il sesto motivo è fondato.
25

La Corte d’appello non ha reso la condanna, oltre che alla
somma capitale per i lavori effettuati, anche agli
interessi legali, come richiesti dalla parte avanti agli
Arbitri e come già da questi riconosciuti, né la parte,

concludendo per il rigetto dell’impugnazione e la conferma
del lodo ( aveva in ogni caso rinunciato agli interessi sulle
somme dovute, ex art.1224 c.c.
Né infine può essere richiamata,

a fondamento della

pretesa non debenza degli interessi sostenuta da Europa
Invest, la pronuncia 8421/2000,resa nel diverso caso di
appalto pubblico ed in fattispecie diversa(la pronuncia ha
infatti affermato che in tema di appalto di opere
pubbliche la violazione, da parte dell’appaltatore,
dell’art. 339 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F che vieta il subappalto, anche solo parziale, dell’opera
assunta, senza autorizzazione dell’Autorità committente – e
dell’art. 21, comma terzo della legge n. 726 del 1982 – che
attribuisce, per il caso di subappalto non autorizzato,
alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la
risoluzione del contratto – legittima la sospensione dei
pagamenti da parte dell’appaltatore in quanto fatto
potenzialmente produttivo di danno anche in caso di
ultimazione dell’operaAlin applicazione di tale principio ‘,
hektlaWammbine la S.C. ha confermato la decisione di merito
che aveva respinto la domanda dell’appaltatore – che aveva
26

subappaltato i lavori senza autorizzazione ad altra
impresa, poi fallita, i cui dipendenti avevano agito nei
confronti dell’appaltante – di pagamento degli interessi
moratori per ritardo nel pagamento).

6.1.- Conclusivamente, dichiarata l’inammissibilità del
ricorso principale, va accolto il solo sesto motivo del
ricorso incidentale, rigettati gli altri; conseguentemente,
c
va cassatarla sentenza impugnata e, non occorrendo
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito, con il riconoscimento degli interessi al tasso
legale sulla somma capitale già riconosciuta, a far data
dalla domanda avanti agli Arbitri al pagamento, come
richiesti dal Fallimento SOIL.
Atteso l’esito della lite, si reputa di compensare tra le
parti per la metà le spese di lite del presente grado,
ponendo la restante parte, come liquidata in dispositivo, a
carico di Europa Invest, soccombente principale nel
giudizio di legittimità; quanto alle spese del giudizio di
merito, in forza del principio della soccombenza
prevalente, si reputa altresì di compensare per la metà tra
le parti le spese, ponendo la restante parte, come
liquidata in dispositivo, a carico del Fallimento SOIL.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il
ricorso principale, accoglie il 6 ° motivo del ricorso
27

incidentale, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,
condanna la ricorrente principale al pagamento degli
interessi legali dalla data della domanda proposta da SOIL

Compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di
cassazione, e condanna la ricorrente al pagamento della
residua metà, liquidata per compenso in euro 12.000,00,
oltre euro 100,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Compensa per la metà anche le spese del giudizio avanti
alla Corte d’appello, e condanna il Fallimento SOIL al
pagamento della residua metà, che liquida in euro 10.500,00
per onorario, euro 6000,00 per diritti ed euro 200,00 per
spese; oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013
Il Presidente

s.r.l. avanti agli Arbitri al saldo.

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