Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 365 del 09/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 365 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 10752-2011 proposto da:
REP RESIDENCE PALACE CLINIC SPA IN LIQUIDAZIONE
00500200639, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DI ROSSI 30,
presso lo studio dell’avvocato SANTANGELO GIOVAN
BATTISTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEMMO GIAN
LUCA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di NAPOLI 80014890638, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
F. DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO,

Data pubblicazione: 09/01/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI FABIO MARIA giusta
procura speciale a margine del controricorso;

– con troricorrente contro

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo
studio dell’avvocato LEONE GIOVANN .E, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

– contrarie-attente e ricorrente incidentale contro
REP RESIDENCE PALACE CLINK.: SPA IN LIQUIDAZIONE
00500200639, in persona del rappresenante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 30,
presso lo studio dell’avvocato SANTANGELO C.;IOVAN
BATTISTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEMMO GIAN
LUCA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 896/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 10/02/2010, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNAB.AI ;
è presente il RG. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Ric. 2011 n. 10752 sez. M1 – uci. 29-11-2012
-2-

METROPOLITANA DI NAPOLI SPA 01168370631, in persona del

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con sentenza 12 marzo 2010 la Corte d’appello di Napoli, in

RESIDENCE PALACE CLINIC s.p.a. in liquidazione nei confronti della
METROPOLITANA DI NAPOLI s.p.a. e del COMUNE DI NAPOLI,
condannava quest’ultimo a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti,
a titolo di indennità per l’occupazione temporanea e d’urgenza di un’area
di mq. 550 la somma complessiva di euro 4164,49, con gli interessi legali
meglio precisati in motivazione e con compensazione delle spese di
giudizio.
Avverso la sentenza, non notificata, la Rep-Residence Palace Clinic
s.p.a. in liquidazione proponeva ricorso per cassazione, con unico motivo.
Resistevano il Comune di Napoli e la Metropolitana di Napoli s.p.a.
che svolgeva, a sua volta, ricorso incidentale affidato a tre motivi; cui
resisteva con controricorso la Rep-Residence Palace Clinic s.p.a. in
liquidazione.
***

Così riassunti i fatti di causa, entrambi i ricorsi appaiono, prima facie,
inammissibili.
Il motivo, formalmente unico, del ricorso principale della REP
investe, innanzitutto, la decisione nella parte in cui ha contenuto la
liquidazione dell’indennità entro i limiti della superficie di mq. 550, anziché
di quella maggiore di mq. 1280, sulla base di una difforme interpretazione
del verbale di occupazione, in data 28 gennaio 2003, con cui la titolare del
diritto di proprietà aveva consentito all’occupazione: verbale, che secondo

accoglimento parziale dell’opposizione alla stima proposta dalla REP-

la corte territoriale costituì il titolo dell’occupazione temporanea in parte
qua, con esclusione quindi di alcun provvedimento autoritativo della P.A.
suscettibile di dar luogo all’opposizione proposta.
Promiscuamente, censura altresì la determinazione in punto
quantum debeatur dell’indennità di occupazione della porzione di terreno

Entrambe le doglianze introducono un sindacato di merito che non
può trovare ingresso in questa sede: sulla base anche di richiami ad atti
istruttori come la consulenza tecnica d’ufficio, non esaminabili
direttamente.
Inammissibile si palesa pure il ricorso incidentale della Metropolitana
di Napoli s.p.a., per carenza di interesse, dal momento che la domanda
nei suoi confronti è stata rigettata integralmente dal giudice di primo grado.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che ambedue i ricorsi devono essere dunque rigettati, con
compensazione delle spese di giudizio, giustificata dalla reciproca
soccombenza.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione
delle spese di giudizio.

considerata.

Roma, 29 Novembre 2012
IL PRESIDENTE

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