Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3649 del 14/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3649
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., C.M.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato BENUCCI
CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LISSONI
ROBERTO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11/2006 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 7.2.06, depositata il 09/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO
Immacolata.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. quale si rileva:
che la controversia ha ad oggetto la rettifica della dichiarazione dei redditi del sig. C.G., socio della L.T.R. DI BALLABIO GIACOMO E COLZANI MARIA GRAZIA S.N.C., in conseguenza della rettifica del reddito della societa’ partecipata; che il sig. C.G. si duole, con il secondo motivo, della violazione, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 in quanto i giudici di merito non hanno tenuto conto del vincolo di connessione necessaria che intercorre tra le controversie promosse dai soci e quella promossa dalla societa’ (rectius: litisconsorzio necessario); che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, “In materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. 14815/2008; conf., ex multis, 11459/2009);
che, nella specie, il contribuente non deduce eccezioni personali, ma contesta l’accertamento del reddito imputato alla societa’ ed a lui stesso conseguentemente;
Considerato, conseguentemente, che il ricorso e’ manifestamente fondato in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri (il primo motivo sarebbe comunque inammissibile per carenza del quesito – sintesi, mentre il terzo e’ improcedibile per carenza di deposito dell’atto di appello, sul quale e’ basata l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello stesso), che, per l’effetto, vanno cassate entrambe le sentenze di merito, con rinvio della causa in primo grado, e che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in considerazione del fatto che la giurisprudenza di riferimento e’ di recente formazione e, comunque, successiva alla presentazione anche dell’odierno ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia ad altra sezione della CTP di Milano. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011