Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3649 del 10/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23976-2015 proposto da:

CONDOMINIO TORRE JULIA VIA OBERDAN 27 PORDENONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO CLARICH, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

LONGO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORDENONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOSCHI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIA BRESSAN;

– controricorrente –

e contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 987/2013 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositata il 06/12/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato Alessandro Boschi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 21 luglio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Pordenone, con sentenza in data 6 dicembre 2013, ha rigettato la domanda del Condominio Torre Julia di Pordenone e del terzo intervenuto P.C. rivolta ad accertare l’inesistenza di qualsiasi servitù in favore del Comune di Pordenone sul fondo di cui al foglio (OMISSIS) del catasto fabbricati del Comune di Pordenone e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di Pordenone, ha accertato e dichiarato la sussistenza di una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam in data 14 febbraio 1964 sull’area antistante il Condominio.

La Corte d’appello di Trieste, con ordinanza in data 3 marzo 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. l’appello del Condominio e del Pellegrini, avendo rilevato che i motivi di gravame non avevano una ragionevole probabilità di accoglimento.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 2-6 ottobre 2015.

L’intimato Comune ha resistito con controricorso.

Il P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare inammissibile per tardività.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

Nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 3 marzo 2015, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale è stato avviato alla notifica soltanto il 2 ottobre 2015, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 3 marzo 2015.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Condominio ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è sopravvenuto atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato al controricorrente Condominio;

che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;

che, non essendovi accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, le spese, liquidate come da dispositivo, restano a carico del Condominio che vi ha dato causa.

PQM

La Corte dichiara il processo estinto per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA