Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3648 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3648 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 28066/2014 proposto da:
Moviter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Ceci n. 21, presso lo
studio dell’avvocato Borioni Paolo, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Subiaco;
– intimato –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 4685/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/09/2013;

FATTI DI CAUSA

La S.r.l. Motiver convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Tivoli il Comune di Subiaco, chiedendo che fosse dichiarato illegittimo,
anche per carenze formali, il provvedimento di risoluzione del
contratto d’appalto emesso

ex adverso,

con la condanna del

convenuto al risarcimento del danno, al pagamento dei lavori eseguiti,
dei maggiori compensi oggetto delle riserve, degli interessi di
capitolato e del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il Tribunale adito condannò il Comune al pagamento dei lavori
eseguiti, con gli interessi dalla data della decisione, rigettò nel resto
la domanda, compensando per due terzi le spese di lite, e ponendo a
carico dell’attrice il residuo terzo. La decisione fu riformata, con
sentenza dell’11.9.2013, dalla Corte d’Appello di Roma, solo, in ordine
al regolamento delle spese, alla spettanza dell’IVA sull’importo
riconosciuto ed alla decorrenza degli interessi legali. Per quanto ancora
interessa, la Corte territoriale: a) ritenne infondata l’eccezione
d’inadempimento proposta dalla Società appaltatrice, evidenziando
che la stessa era tenuta a realizzare l’opera a regola d’arte, ex art.
1176, co 2, c.c. ed a segnalare all’Amministrazione eventuali carenze
progettuali, in ordine alle quali la documentazione prodotta -atto di
proroga del 6.11.2000 e nota della Provincia di Roma del 7.9.2000era irrilevante e la consulenza meramente esplorativa; b) gli interessi

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

di capitolato non erano dovuti, perché la somma riconosciuta alla
società appellante era relativa a lavori eseguiti e l’Impresa non aveva
dedotto che gli stessi dovessero esser contemplati in certificati di
pagamento da redigersi nei termini di cui agli artt. 57 del RD n. 350

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la Società,
con due motivi. Il Comune non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione
in forma semplificata.
2. Col primo motivo, la ricorrente censura la statuizione sub a) di
parte narrativa, per violazione degli artt. 16 e 25 della L. n. 108 del
1994; 35 del d.P.R. n. 554 del 1999 e 1460 c.c. 2.1. Il motivo è
inammissibile. Ed, infatti, le dedotte violazioni di legge non derivano
dall’erronea ricostruzione della portata precettiva delle disposizioni
asseritamente violate e neppure dall’erronea applicazione di norme
che non dovevano essere applicate, o, viceversa, dalla mancata
applicazione di disposizioni che avrebbero dovuto regolare il caso, ma
presuppongono accertato l’assunto del ricorrente, e cioè che
l’originario progetto fosse ineseguibile, e che fosse necessario
correggerlo mediante la redazione di una perizia di variante. 2.2. La
Corte territoriale ha, tuttavia, escluso la prima affermazione, alla
stregua degli argomenti riassunti in narrativa, sicchè il motivo tende,
in definitiva, ad una diversa valutazione dei dati fattuali ai fini della
valutazione della contestata legittimità della disposta risoluzione e
della ricorrenza dei presupposti dell’eccezione d’inadempimento,

del 1895 e 33, co 2, del d.P.R. n. 1063 del 1962.

compito che tuttavia è rimesso in via esclusiva al giudice del merito,
ed è del tutto estraneo al presente giudizio di legittimità. 2.3. A tanto,
va aggiunto che la ricorrente, senza neppure prospettare il vizio di cui
all’art. 360, co 1, n. 5 c.p.c. (nei limiti in cui la censura risulta

mancata redazione di una consulenza e nega la ritenuta sua natura
esplorativa, omettendo, tuttavia, di indicare partitamente le ragioni
per le quali il progetto commessole sarebbe stato ineseguibile, e
deducendo generiche difformità in relazione allo stato dei luoghi
(connesse alla viabilità e consolidamento dei pendii), che l’appaltatrice
aveva, però, il dovere, facendo uso della diligenza dovuta in rebus
suis, di verificare nel proprio interesse, onde prender conoscenza delle
condizioni locali e di tutte le circostanze che avrebbero potuto influire
sull’esecuzione dell’opera.
3. Il secondo motivo, volto a censurare la statuizione sub b) di
parte narrativa , è infondato: essendo ormai irrevocabile la statuizione
di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice, la
spettanza degli interessi di capitolato -che presuppongono la vigenza
dei patti contrattuali (tale natura dovrebbe riconoscersi al richiamo al
Capitolato generale nel contratto stipulato dal Comune)- è in radice
esclusa, in quanto, una volta risolto il contratto, non possono venire
in rilievo obblighi nascenti da un assetto negoziale ormai più non
esistente. Non può non rilevarsi, peraltro, che è consolidato in
giurisprudenza (Cass. n. 547 del 1997; n. 6612 del 2005; n. 4595 del
2014) il principio secondo cui gli interessi di mora di cui al Capitolato
Generale, da corrispondersi in varia misura e con varie decorrenze in
caso di ritardo della Pubblica Amministrazione, sono riferibili
esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo

deducibile in base al vigente testo di tale disposizione), contesta la

contrattuale e non anche alla determinazione del maggior compenso
effettuata in via giudiziale.
4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva

p 1

della parte intimata.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

i

P.Q.M.

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