Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3648 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13730/2015 proposto da:

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n. 60 presso lo

studio dell’avvocato Mastrobuono Sebastiano, rappresentato e difeso

dall’avvocato Altamura Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B&L. Appalti Ing. P.L. & C. s.n.c., in concordato

preventivo omologato dal Tribunale di Taranto, in proprio e quale

mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese con Ponteggi

Dalmine s.p.a., Ing C.L., Geom. Ca.Do., Mitem

Sud s.p.a., A.A. s.r.l. (Impresa A.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, P.zza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati Buonfante Cosimo e Leopardi

Salvatore, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2015 della Corte D’Appello di Lecce

sezione distaccata di Taranto, del 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con contratto in data 15/11/1991 il Comune di Taranto affidò l’appalto dei lavori per il recupero e la trasformazione dello stadio “(OMISSIS)” all’ATI, la cui mandataria B & L. Appalti dell’Ing. P.L. & C snc convenne successivamente in giudizio il Comune appaltante davanti al Tribunale di Taranto, assumendo l’inadempimento del contratto per fatto e colpa dell’ente appaltante e chiedendo il pagamento dei lavori già eseguiti, oltre al risarcimento per mancato utile derivante dalla risoluzione.

Il Tribunale di Taranto con sentenza 634/2010 dichiarò la risoluzione per inadempimento del Comune di Taranto per non aver approvato le varianti necessarie alla realizzazione dell’opera e liquidò altresì in Euro 359.466,94 i danni risarcitori per mancato utile derivato all’ATI ed in Euro 127.714,01 i compensi versati in eccesso dal Comune rispetto ai lavori già eseguiti. La Corte di Appello di Lecce confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Taranto affidato a due motivi. La B & L. Appalti dell’Ing. P.L. & C snc resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Taranto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363; 1453 e 1460 c.c. in relazione agli artt. 3, 4, 6 e 7 del contratto di appalto stipulato in data 15/11/1991, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del Comune di Taranto per “violazione dell’obbligo di cooperazione dell’appaltatore”, per non aver approvato le varianti necessarie alla realizzazione dell’opera ritenendo prevalente e più grave tale inadempimento rispetto al ritardo dell’appaltatrice nei termini di esecuzione del lavori.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Taranto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1460 e 1655 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Lecce aveva erroneamente ritenuto che il Comune avesse concesso una proroga alla ditta appaltatrice di 260 giorni rispetto al termine per la consegna dei lavori mentre, al contrario, la Delib. commissariale 16 luglio 1993 aveva costituito in mora la ditta rispetto al termine contrattuale dei lavori eseguiti solo per il 23 % del totale ed aveva stabilito di proseguire in regime di penale diffidando l’appaltatrice a terminare l’opera entro 260 giorni dalla scadenza del termine contrattuale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi.

La Corte di Appello di Lecce ha ritenuto con motivazione congrua ed adeguata di confermare la decisione di primo grado avendo stabilito, previo espletamento di una CTU e con valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti delle parti, quale delle due si sia resa maggiormente inadempiente con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. Pertanto la Corte di merito con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, adeguatamente e congruamente motivata, ha così ritenuto che l’inadempimento del Comune di Taranto fosse prevalente in termini di gravità rispetto al ritardo nella consegna dell’opera in quanto la mancata approvazione delle varianti necessarie al progetto ha reso impossibile l’esecuzione dell’opera.

Risulta infatti che all’ATI spettava presentare la progettazione esecutiva e di dettaglio dell’opera sulla base dell’art. 4 del contratto in relazione alle necessità di adeguamento del progetto e ciò di fatto è avvenuto sebbene alla data di presentazione dei progetti di variante il termine per la consegna dell’opera fosse già scaduto. Tuttavia l’inerzia del Comune che ha omesso di approvare i progetti di variante presentati ha di fatto reso impossibile/ secondo la valutazione del giudice di merito1il completamento dei lavori nonostante la proroga concessa di 260 giorni.

E’ pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla valutazione della gravità dell’inadempimento qualora si tratti di inadempimenti reciproci (Sez. 2 -, Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l’inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell’altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l’esame dell’eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.”

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente Comune di Taranto alle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il Comune di Taranto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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