Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3648 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23608-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

MARESCIALLO DIAZ 22, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

VALENZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

BRUNO SCALENGHE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

GIULIANELLO 26, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1562/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 03/03/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 3 marzo 2015, ha accertato e dichiarato il vizio di extrapetizione della sentenza del Giudice di pace di Torino in data 12 novembre 2013, e, per l’effetto, la nullità della sentenza stessa, e ha respinto l’impugnazione, proposta da B.G., della Delib. assembleare del Condominio di via (OMISSIS).

Quanto al vizio di extrapetizione, il Tribunale ha evidenziato che, nel ricorso ex art. 1137 c.c. depositato il 28 maggio 2003, il B. aveva chiesto dichiararsi la nullità della deliberazione assembleare nella parte in cui attribuiva alle unità immobiliari di proprietà di esso ricorrente, quali spese individuali, le spese eredi A. (conguaglio spese anno 2011 – Euro 1.096,57), sig. B. (conguaglio spese anno 2011 – Euro 917,38) ed eredi Audagna -Serra (conguaglio spese anno 2010 – Euro 2.105,35); laddove il Giudice di pace aveva annullato la delibera in forza di una presunta irregolarità nella costituzione dell’assemblea, e quindi per ragioni del tutto diverse da quelle allegate dall’attore a fondamento della domanda.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 settembre 2015, sulla base di due motivi.

L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “per violazione o falsa applicazione di nome di diritto, in ordine alla omessa motivazione, in relazione all’affermato vizio di extrapetizione della sentenza del Giudice di prime cure”.

Il motivo appare manifestamente infondato.

Il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui il giudice non può dichiarare d’ufficio l’invalidità della delibera sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente poste dalla parte a fondamento della relativa impugnazione, e ha riscontrato correttamente tale errore nella sentenza del Giudice di pace, posto che, mentre il condomino ricorrente aveva dedotto, a sostegno della domanda, una irregolare ripartizione delle spese individuali, la pronuncia di primo grado – modificando la causa petendi e introducendo d’ufficio fatti diversi da quelli posti a base della domanda – ha accertato e dichiarato il vizio della delibera discendente dalla contemporanea partecipazione all’assemblea del condomino delegante, Gianfranco B., e del suo delegato, con conseguente incertezza del soggetto legittimato ad esprimere il voto.

Il secondo motivo prospetta, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’apprezzamento dei fatti, per quanto attiene alla contabilizzazione dei versamenti effettuati dal Sig. B. ed alla richiesta di pagamento di somme già da questi versate”.

Il motivo appare inammissibile perchè – oltre ad essere generico, rimandando alla “copiosa documentazione versata in causa”, che smentirebbe “categoricamente le affermazioni del giudicante in secondo grado” – prospetta una censura (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’apprezzamento dei fatti) che, a seguito della riforma introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più deducibile come motivo di ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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