Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3647 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.B., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 231/10/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di Pescara n. 10, in data

02/11/2006, depositata il 29 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 28927/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 231/10/2006, pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila, Sezione Staccata di Pescara n. 10, il 02.11.2006 e DEPOSITATA il 29 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado e riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1999 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 1742, 1752 e 2195 cod. civ., del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 2 e 3 e 51.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Le formulate censure vanno risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e A non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalla richiamata pronuncia, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni nella considerazione della insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, posto che l’attività del contribuente risultava incentrata esclusivamente sul suo personale lavoro.

D’altronde, le censure prospettate non investono, con la necessaria specificità, le ragioni della sentenza impugnata, dal momento che prospettano l’erroneità della decisione sulla base della ben diversa ragione che il contribuente è soggetto passivo Irap in quanto Agente di Commercio, a prescindere dall’esistenza o meno di una autonoma organizzazione.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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