Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3646 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.N., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti BIOCCA Gaetano

e Fabio Di Giovanni, elettivamente domiciliato nello studio del

secondo in Roma, Viale Aventino, 98;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di L’Aquila – Sezione n. 05, in data 15/05/2006, depositata

il 03 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 28726/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 16/05/2006, pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila, Sezione n. 05, il 15.05.2006 e DEPOSITATA il 03 ottobre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado e riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per l’anno 1999, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., art. 2195 c.c., nonchè della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Le formulate censure vanno risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

5 – Considerato, in particolare, che i mezzi sembra prospettino una interpretazione della normativa in contrasto con i richiamati principi, sia perchè con gli stessi si deduce che l’attività dell’Agente di Commercio è assoggettabile ad Irap, a prescindere dall’esistenza di una autonoma organizzazione, sia pure perchè le censure prospettate non investono, con la necessaria specificità, le ragioni della sentenza impugnata, la quale è pervenuta alla rassegnata decisione, dopo avere affermato che, nel caso, dovesse ritenersi insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione e, quindi, con motivazione sul piano logico-giuridica corretta, ancorchè sintetica.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione che, con specifico riferimento alle figure dell’Agente di Commercio e del Promotore Finanziario, trovano conforto nel recente orientamento giurisprudenziale formatosi nel solco della pronuncia di Cass. SS.UU. n. 12108/2009;

Ritenuto che, in base a tali motivi, l’impugnazione va rigettata, per manifesta infondatezza;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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