Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3646 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3646 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

sul ricorso iscritto al n. 9343/2013 R.G. proposto da

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BERTI GERMANDO

GEO EDIL DI BERTI GERMANDO & C. s.a.s. in persona
del suo legale rappresentante Germando Berti

Data pubblicazione: 14/02/2018

BER.GER. s.r.l. in persona del I.r.p.t.

rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Stanghellini e Lorenzo
Scarpelli, con domicilio eletto in Roma, via Toscana n. 10 presso lo
studio dell’avv. Antonio Rizzo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MEOZZI MARCO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi
Santoro e Alessandro Lembo con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via G.G. Belli n. 39, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 175/2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Lucio Capasso, che ha chiesto l’accoglimento
dei primi due motivi di ricorso;
lette le memorie ex art. 380-bis cod. proc civ. depositate dalle

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Firenze ha respinto l’appello proposto
da BERTI GERMANDO, GEO EDIL DI BERTI GERMANDO & C. s.a.s.
e BER.GER. s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze
aveva accertato la sussistenza della causa di scioglimento per
scadenza del termine di cui all’art. 2272, n. 1) cod. civ. della
società GEO EDIL DI BERTI GERMANDO & C. s.a.s., retrodatandone
gli effetti al 31 dicembre 2000 così come richiesto dal socio
accomandante Marco Meozzi.
2. Il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva,
ha ritenuto corretta la motivazione di prime cure interpretandola
nel senso che dagli atti emergesse che la società in accomandita,
perfettamente lecita e regolare, non aveva mai svolto attività di
impresa, essendosi limitata per tutta la sua durata all’acquisto di
un solo bene immobile, a nulla rilevando che tale bene fosse locato
e che la locazione fosse proseguita anche dopo la scadenza della
società.
3. Avverso tale sentenza BERTI GERMANDO, GEO EDIL DI
BERTI GERMANDO & C. s.a.s. e BER.GER. s.r.l. ricorrono con
quattro motivi, resistiti da MARCO MEOZZI con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
1.1. Primo

motivo:

«Violazione

degli

a rtt.

2082,2195,2247,2248,2249 e 2273 c.c. (Art. 360, n. 3, c.p.c.)»
deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe
2
RG093432013

parti.

ritenuto che la stipula di contratti di locazione non costituirebbe
attività di impresa, ma sarebbe qualificabile sempre e comunque
come attività di mero godimento del bene sociale.
1.2. Secondo motivo: «Insufficienza e contraddittorietà della
motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n.
5, c.p.c.)» deducendo l’insufficienza della motivazione inerente la
dichiarata inidoneità del semplice godimento dei canoni a realizzare

laddove, dopo aver più volte affermato che la società era una
comunione di godimento, ne ha confermato lo scioglimento.
1.3. Terzo motivo: «Violazione degli artt. 2262 c.c. (Art.
360, n. 3, c.p.c.)» deducendo l’erroneità della sentenza nella parte
in cui avrebbe negato che al socio accomandante siano mai stati
distribuiti utili, posto che la distribuzione in suo favore dei proventi
delle locazioni sarebbe certamente qualificabile come distribuzione
di utile.
1.4. Quarto motivo: «Insufficienza della motivazione (art.
360, n. 5, c.p.c.)» deducendo l’inidoneità della motivazione
inerente la dichiarata insufficienza della divisione tra i soci dei
proventi della locazione a costituire indice di esistenza dell’attività
sociale.
2.

Il ricorso va respinto.

3.

La società GEO EDIL DI BERTI GERMANDO & C. s.a.s. è stata
dichiarata sciolta per decorso del termine; tale affermazione dei
giudici di merito non è contesta nel ricorso. Tutte le censure
mosse riguardano in realtà altra questione: ovvero
l’accertamento in fatto eseguito dai giudici del merito che la
società non avesse mai operato, essendosi limitata al solo
acquisto di un capannone industriale, poi locato a terzi. Ma tale
accertamento, oltre a costituire un apprezzamento di merito
sottratto alla sindacabilità di questa Corte, va ritenuto del tutto
ultroneo rispetto alla corre tezza della decisione adottata dalla
Corte distrettuale. Invero la valutazione compiuta dal giudice di
3

R609343 2013

un’operazione economica fonte di lucro e la sua contraddittorietà

appello in riferimento alla concreta attività svolta dalla società
è stata fatta al solo scopo di escludere che la circostanza che
l’immobile di proprietà fosse locato al momento dello
scioglimento potesse concretizzare un’ipotesi di proroga tacita
della società, non per qualificare il sodalizio come società
ovvero mera comunione di godimento. Proroga tacita che il
giudice di appello ha escluso argomentando che la locazione

sin dalla sua costituzione non aveva mai svolto attività di
impresa, sicché non sussistevano gli estremi per ritenere che
tra i soci vi fosse stato, dopo il decorso del termine di durata
della società, un comune intento di proseguire nell’attività
imprenditoriale, perché appunto nella specie mai iniziata (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 315 del 26/02/1965).
4. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in
favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre
2017

non era valorizzabile in senso prorogante, posto che la società

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