Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3646 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 14/02/2011), n.3646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

G.M., nella qualita’ di socio della Mobili Ginex s.n.c. di

Ginex Maria e C., elett.te dom.to in Roma alla via Pietro della Valle

n. 1, presso lo studio dell’avv. Orecchio Stefania, rapp.to e difeso

dall’avv. Fragala’ Enzo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 21/2009/30 depositata il 9/2/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. BASILE Tommaso, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.M. nella qualita’ di socio Mobili Ginex s.n.c. di Ginex Maria e C. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Palermo n. 351/8/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) IRPEF 1999. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 35 c.p.c. vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non e’ stato parte nel giudizio di appello. Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per carente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe riconosciuto l’incidenza percentuale dei costi nella misura indicata dalla societa’ contribuente senza adeguata motivazione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 693 del 1996, art. 5. La norma in esame non consentirebbe, in assenza di prova, il riconoscimento di costi di produzione.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni UU. (Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari come nel caso in esame – e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, ex art. 383 c.p.c., comma 3, alla Commissione tributaria Provinciale di Palermo.

Le difficolta’ interpretative in ordine alla legittimazione processuale nel caso di specie giustificano la compensazione delle spese di tutti i gradi.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; decidendo sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Palermo, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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